Lexipedia

AS 2024 572

Ordinanza del DFF
concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
Modifica del 7 ottobre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 2 aprile 20141 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è modificata come segue:

Art. 1 lett. cSono esenti dall’imposta sull’importazione:c. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;

Art. 2 cpv. 2 e 32 Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.3 Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

7 ottobre 2024

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

Ordinanza del DFF<br />concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante<br />Modifica del 7 ottobre 2024 | Lexipedia | Lexipedia