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AS 2024 684

Ordinanza concernente il mercato delle uova (OU)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle uova è modificata come segue:

Art. 2 Contingente doganale di uova di volatili in guscioIl contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:a. contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di galline Gallus domesticus);b. contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di galline Gallus domesticus);c. contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da galline Gallus domesticus).

Art. 2a Contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.21 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.2 Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:a. il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;b. il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.

Art. 2b Contingente doganale parziale n. 09.3La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all’aliquota di dazio del contingente (ADC).

Art. 3, rubricaContingenti doganali per prodotti di uova

Art. 4 Mercati1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all’ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.2 Per l’importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue il presente articolo.

Art. 6 cpv. 22 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera3.

Art. 7 cpv. 33 Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova di consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.

Art. 9 EsecuzioneL’UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi