AS 2024 9
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 n. 32
1 Nella presente ordinanza e nelle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno (DFI) o dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa s’intende per:
ridistribuzione di derrate alimentari: processo tramite il quale vengono recuperate, raccolte, depositate e distribuite derrate alimentari in eccesso e in condizioni sicure, che verrebbero altrimenti smaltite.
Art. 8 cpv. 4
4 Il DFI definisce le condizioni per la ridistribuzione di derrate alimentari.
Art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 e k nonché cpv. 1bis
1 I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE e che rientrano in una delle seguenti categorie:
i. vitamine, sali minerali e altre sostanze:
per cui è stato utilizzato un processo di fabbricazione di cui alla lettera g, oppure
k. Abrogata
1bis Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali le derrate alimentari che:
a. non provengono né dalla Svizzera né da uno Stato membro dell’UE;
b. sono considerate nuove in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE secondo il capoverso 1 lettere b e d–f;
c. sono derivate dalla produzione primaria secondo l’articolo 8 LDerr; e
d. presentano un’esperienza di uso alimentare sicuro in un Paese diverso dalla Svizzera o da uno Stato membro dell’UE.
Art. 28 cpv. 3 lett. c note a piè di pagina
3 Il trattamento di erbe aromatiche e spezie secche con radiazioni ionizzanti non necessita dell’autorizzazione se:
c. è eseguito secondo le prescrizioni del «Codex General Standard for Irradiated Foods»2 e del «Code of Practice for Radiation Processing of Food»3 del Codex Alimentarius.
Art. 39 cpv. 1, 1bis, 2 lett. d e 3 lett. c
1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari sfuse deve informarne nello stesso modo in cui informa sulle derrate alimentari preimballate. È possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l’informazione dei consumatori sia garantita in altro modo.
1bis Le organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte possono cedere prodotti di panetteria per i quali, a causa dei processi di raccolta e vendita, non è possibile fornire le informazioni di cui al capoverso 1 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate, a una cerchia di persone da esse autorizzata, se questa è informata che:
a. i prodotti di panetteria in questione possono contenere ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate;
b. il consumo di questi prodotti di panetteria è sconsigliato alle persone che soffrono di allergie o intolleranze.
2 In ogni caso devono essere indicate per scritto:
d. per il pane e i prodotti di panetteria fine, esclusi i prodotti di biscotteria, interi o in pezzi: il Paese di produzione; si può rinunciare all’indicazione del Paese di produzione se viene apportata un’indicazione di provenienza secondo l’articolo 48b della legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi.
3 Il DFI disciplina:
c. quali indicazioni per la protezione della salute devono essere fornite sempre per iscritto per i nuovi tipi di derrate alimentari di cui all’articolo 15 capoversi 1 e 1bis.
Art. 76 cpv. 1, nota a piè di pagina
1 La buona prassi igienica per le derrate alimentari comprende tutte le misure volte a evitare la compromissione di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali. Essa si basa sugli standard di validità internazionale del Codex Alimentarius5.
Art. 80 cpv. 3 lett. a, nota a piè di pagina
3 Esse devono essere concordate con le cerchie interessate e:
a. tener conto del pertinente codice procedurale del Codex Alimentarius6;
Art. 91 Documenti richiesti
1 Le derrate alimentari da sottoporre a controlli approfonditi secondo gli allegati 2 e 3 OELDerr7 possono essere importate in Svizzera soltanto su presentazione della parte II del DSCE debitamente compilata e firmata dal posto d’ispezione frontaliero.
2 L’originale del DSCE accompagna la spedizione durante il trasporto successivo fino al luogo di destinazione citato nel documento stesso. L’USAV può disporre deroghe.
3 Per le derrate alimentari che devono essere sottoposte a controlli approfonditi secondo l’allegato 3 OELDerr, oltre al DSCE deve essere disponibile un certificato ufficiale conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17938.
4 Ogni spedizione secondo l’allegato 3 OELDerr deve essere caratterizzata da un codice di identificazione, che deve riferirsi al certificato ufficiale allegato. Ogni singola confezione o altra unità di imballaggio della spedizione deve essere caratterizzata con questo codice. Se un imballaggio contiene diverse piccole unità imballate, è possibile riportare il codice sull’involucro esterno.
5 L’USAV può emanare disposizioni riguardanti:
a. la procedura che deve essere osservata per garantire la rintracciabilità;
b. i documenti che devono accompagnare le merci, se le autorità competenti devono prelevare campioni.
Art. 91a Certificato ufficiale
1 Il certificato ufficiale deve:
a. soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17939;
b. essere rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o dall’autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita;
c. essere rilasciato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
2 Esso è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio oppure per un periodo di sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.
3 La campionatura e l’analisi per il certificato ufficiale devono essere eseguite conformemente alla parte II del certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Art. 95b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023
1 Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 Il capoverso 1 non si applica agli articoli 91 e 91a.
II
L’ordinanza del 19 maggio 201010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 11
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201611 sui cosmetici.
Art. 19 cpv. 4
4 I cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201612 sui cosmetici possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2025 ed essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |