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AS 2025 162

Accordo quadro
concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV
Concluso il 29 gennaio 2025Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2025

Preambolo

Le Parti del presente Accordo quadro,

considerati il previsto aumento della domanda di energia a livello mondiale e il contributo che lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e di combustibili innovativi possono apportare per rispondere in modo sostenibile al futuro fabbisogno energetico mondiale;

considerato che la collaborazione di numerosi Paesi nella ricerca e nello sviluppo di una nuova generazione di sistemi avanzati per la produzione di energia nucleare faciliterà l’ottimizzazione di tali sistemi;

desiderando proseguire, in virtù del presente Accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV (qui di seguito «Accordo quadro»), i lavori del Forum Internazionale Generazione IV (qui di seguito «GIF») come base per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di sistemi per la produzione di energia nucleare noti come «sistemi di generazione IV»;

riconoscendo i precedenti lavori del GIF condotti in virtù dell’Accordo quadro concluso a Washington il 28 febbraio 20051 e prorogato dall’Accordo di proroga dell’Accordo quadro entrato in vigore il 26 febbraio 20152 (qui di seguito «Accordo quadro GIF 2005») e valido fino al 28 febbraio 2025; nonché la Carta del Forum Internazionale Generazione IV, aperta alla firma nel giugno 2001 che ha segnato l’inizio del GIF, e la Carta del Forum Internazionale Generazione IV, aperta alla firma nel gennaio 2011 che ha prorogato la cooperazione nell’ambito del GIF (qui di seguito «Carta GIF»);

riconoscendo che gli obiettivi della Carta GIF riguardano la concezione di uno o più sistemi di generazione IV, in grado di essere autorizzati, costruiti e messi in funzione così da garantire un approvvigionamento energetico affidabile ed economicamente concorrenziale nel Paese in cui verranno utilizzati, tenendo in debito conto gli aspetti legati alla sicurezza, alle scorie, alla proliferazione nucleare e all’opinione pubblica;

preso atto dell’importanza della Carta GIF per la creazione del GIF e dell’Accordo quadro GIF 2005 per le collaborazioni precedenti al presente Accordo quadro;

preso atto che dopo l’entrata in vigore dell’Accordo quadro GIF 2005, la governance del GIF è sempre stata gestita, in termini pratici, in virtù dell’Accordo quadro GIF 2005;

desiderando garantire che in futuro il presente Accordo quadro costituisca l’unica struttura di governance per tutte le attività legate al GIF;

considerato che nel dicembre 2002 il GIF ha pubblicato un documento, aggiornato nel 2014, intitolato «A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report» che designa i sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti e indica la ricerca e lo sviluppo necessari per far progredire tali sistemi fino alla loro maturità tecnica;

considerato che le Parti oppure i loro ministeri, dipartimenti, organismi o altri enti dell’Accordo quadro GIF 2005 hanno sottoscritto accordi di sistema, accordi di progetto e protocolli d’intesa, conformemente all’Accordo quadro GIF 2005, relativi ai sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti;

riconosciuto il valore di una struttura di governance del GIF composta da un Comitato direttivo, un Gruppo di esperti e un Segretariato;

preso atto che i sistemi di generazione IV selezionati sono i seguenti: reattore veloce raffreddato a gas, reattore veloce raffreddato a piombo, reattore a sali fusi, reattore veloce raffreddato a sodio, reattore supercritico raffreddato ad acqua e reattore ad altissima temperatura;

sottolineata la collaborazione che ha reso possibile la ricerca e lo sviluppo di sistemi di generazione IV, già menzionata nella Carta GIF e nell’Accordo quadro GIF 2005, condotta in conformità alle relative disposizioni nonché tenendo conto in particolare delle seguenti attività:

  • – identificazione dei potenziali settori di collaborazione multilaterale in riferimento ai sistemi di generazione IV,

  • – promozione di progetti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo,

  • – definizione di linee guida per le collaborazioni e la comunicazione dei relativi risultati,

  • – valutazione regolare dei progressi e formulazione di raccomandazioni sull’orientamento dei progetti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo,

  • – redazione e revisione regolare di un inventario delle aree in cui potrebbe essere necessario svolgere una ricerca, e

  • – svolgimento di altre attività per contribuire agli obiettivi del GIF, da decidere congiuntamente;

desiderando favorire il proseguimento della collaborazione delle Parti e dei loro ministeri, organismi o altri enti in materia di ricerca e sviluppo per accelerare la dimostrazione e l’impiego dei sistemi di generazione IV insieme ai settori industriale, universitario, governativo e non governativo della comunità scientifica internazionale, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo dei sei (6) sistemi di generazione IV; e

preso atto della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18833 per la protezione della proprietà industriale, nella sua versione riveduta e modificata;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Accordo quadro è creare un nuovo ambito di collaborazione internazionale che continui a favorire e ad agevolare la realizzazione degli obiettivi e dei propositi del GIF, ossia la concezione di uno o più sistemi di generazione IV in grado di essere autorizzati, costruiti e messi in funzione così da garantire un approvvigionamento energetico affidabile ed economicamente concorrenziale nel Paese o nei Paesi in cui questi sistemi verranno utilizzati, tenendo nel contempo in debito conto gli aspetti legati alla sicurezza, alle scorie, alla proliferazione nucleare e all’opinione pubblica

La collaborazione prevista dal presente Accordo quadro deve svolgersi esclusivamente all’insegna degli scopi pacifici che l’hanno ispirata, conformemente agli obiettivi di non-proliferazione e ai relativi obblighi internazionali contratti dalle Parti, il tutto su una base di uguaglianza, di mutuo vantaggio e di reciprocità.

Art. 2 Forme di collaborazione

La collaborazione prevista dal presente Accordo quadro può assumere gli aspetti seguenti, senza tuttavia limitarvisi:

  • a. attività congiunte di ricerca e di sviluppo tecnologico;

  • b. scambio di informazioni e di dati tecnici relativi alle attività scientifiche e tecniche, ai metodi e ai risultati delle attività di ricerca e di sviluppo;

  • c. sostegno all’organizzazione di dimostrazioni tecnologiche, in particolare con gli operatori esperti del settore;

  • d. realizzazione di test e di esperimenti congiunti;

  • e. partecipazione di membri del personale (compresi scienziati, ingegneri e altri specialisti) ad esperimenti e analisi, alla progettazione e ad altre attività di ricerca e di sviluppo condotte in centri di ricerca, istituti di insegnamento superiore, laboratori e altre strutture;

  • f. scambio o prestito di campioni, materiale e attrezzature per esperimenti, test e valutazioni;

  • g. organizzazione e partecipazione a seminari, convegni scientifici e altri incontri;

  • h. contributo finanziario alla realizzazione e all’utilizzazione delle strutture necessarie alla realizzazione degli esperimenti; e

  • i. formazione e aggiornamento di scienziati e di esperti tecnici.

Art. 3 Attuazione

Le Parti promuovono e agevolano, quando opportuno, i contatti diretti e la collaborazione tra organismi governativi, accademie scientifiche, università, centri scientifici e di ricerca, istituti, imprese private e organismi intergovernativi.

Ognuna delle Parti, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12 o all’articolo 14 del presente Accordo quadro, a seconda dei casi, si designa o designa uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, organismi o altri enti come agenzie esecutive dell’obiettivo di cui all’articolo 1 del presente Accordo quadro. Il nome di tali agenzie esecutive figura nell’Allegato A del presente Accordo quadro (qui di seguito «Allegato A»). Per una maggiore chiarezza, gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

Una Parte può proporre di emendare l’Allegato A per designare una o più agenzie esecutive supplementari oppure sostituire le sue agenzie esecutive indirizzando una notifica scritta al Depositario (cfr. art. 11 del presente Accordo quadro). Il Depositario comunica la notifica dell’emendamento proposto alle Parti e alle loro agenzie esecutive. Tale proposta entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui il Depositario ha comunicato la notifica dell’emendamento proposto, a condizione che durante tale periodo di 90 giorni nessuna altra Parte o agenzia esecutiva debitamente autorizzata abbia notificato al Depositario la propria obiezione alla proposta. Se il Depositario riceve tale obiezione, l’emendamento proposto non entrerà in vigore. Per una maggiore chiarezza, si precisa che tale aggiunta o modifica non costituisce in alcun modo un emendamento soggetto alle procedure di cui al paragrafo 9 dell’articolo 12 del presente Accordo quadro.

Art. 4 Governance del GIF

Le Parti riconoscono che la Carta GIF non fornisce una struttura di governance per le attività delle agenzie esecutive o delle agenzie del GIF e nemmeno per l’Accordo quadro in generale. Le Parti sono consapevoli che la Carta GIF non implica un impegno politico reciproco.

Le Parti istituiscono una struttura di governance del GIF composta da un Comitato direttivo, un Gruppo di esperti e un Segretariato. Il Comitato direttivo è composto da rappresentanti di ciascuna Parte e adotta le disposizioni per l’attuazione del presente Accordo quadro. Non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, il Comitato direttivo deve adoperarsi per adottare disposizioni iniziali basate su quelle in vigore alla scadenza dell’Accordo quadro GIF 2005 al fine di facilitare la continuità della collaborazione avviata nell’ambito dell’Accordo quadro GIF 2005, conformemente al presente Accordo quadro.

Le Parti convengono che, per un periodo di tre (3) anni dall’entrata in vigore del presente Accordo quadro, prorogabile una volta per un periodo di un (1) anno in caso di decisione scritta e unanimità delle Parti, uno Stato o un’organizzazione internazionale di cui all’Allegato C del presente Accordo quadro (qui di seguito «Allegato C») che non si configura ancora come Parte del presente Accordo quadro verrà invitato o invitata a:

  • a. designare uno o più dei suoi rappresentanti in modo che possano partecipare alle riunioni del Comitato direttivo e del Gruppo di esperti in qualità di osservatori; e

  • b. designare uno o più dei suoi rappresentanti in modo che possano partecipare ad altre riunioni del GIF in qualità di osservatori, secondo le disposizioni adottate dal Comitato direttivo.

Art. 5 Accordi correlati

Le Parti riconoscono che la cooperazione in virtù dell’Accordo Quadro GIF 2005 è stata condotta conformemente agli accordi di sistema, agli accordi di progetto e ai protocolli d’intesa elencati nell’Allegato B del presente Accordo quadro (qui di seguito «Allegato B»). Le Parti intendono proseguire la cooperazione in forma analoga, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro. Non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, le Parti:

  • a. si adoperano per garantire che le loro agenzie esecutive firmino nuovi accordi di sistema e accordi di progetto basati su quelli di cui all’Allegato B e, se necessario, invitano gli enti pubblici e privati ad aderire e partecipare a detti nuovi accordi di progetto;

  • b. danno ordine alle agenzie esecutive di ritirarsi e invitano le loro organizzazioni designate quali firmatarie dei protocolli d’intesa a ritirarsi dai protocolli d’intesa di cui all’Allegato B; e

  • c. si adoperano per garantire che la loro o le loro agenzie esecutive firmino nuovi protocolli d’intesa basati su quelli di cui all’Allegato B e, se necessario, invitano le organizzazioni designate a partecipare ai nuovi protocolli d’intesa.

Le Parti garantiscono che:

  • a. è possibile concludere un solo accordo di sistema per ognuno dei sistemi di generazione IV; e

  • b. se una Parte ha designato più di un’agenzia esecutiva, una sola può sottoscrivere un dato accordo di sistema.

Le Parti garantiscono che ogni accordo di sistema sia conforme alle disposizioni del presente Accordo quadro e stabiliscono un contesto di collaborazione che permetta di pianificare e realizzare le attività di ricerca e sviluppo necessarie per stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV in questione.

Le Parti garantiscono che ogni accordo di sistema regoli:

  • a. la collaborazione che si intende avviare;

  • b. la gestione delle attività di ricerca e di sviluppo avviate allo scopo di realizzare gli obiettivi del GIF;

  • c. gli accordi finanziari;

  • d. la protezione, l’utilizzazione e la divulgazione di conoscenze e informazioni già esistenti, soggette a un diritto di proprietà o protette; e

  • e. la protezione e la ripartizione adeguate ed efficaci della proprietà intellettuale creata o fornita nell’ambito delle attività di collaborazione condotte in virtù del presente Accordo quadro, ivi comprese le disposizioni concernenti la composizione di vertenze relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti provvedono a specificare in ogni accordo di sistema che, in caso di incompatibilità tra l’accordo di sistema e il presente Accordo quadro, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.

Le parti garantiscono che ogni accordo di sistema sia realizzato attraverso uno o più accordi di progetto di ricerca e sviluppo, formulati allo scopo di contribuire a stabilire le prestazioni del sistema di generazione IV al quale si riferisce il progetto e le effettive possibilità di realizzarlo.

Le Parti garantiscono che:

  • a. le agenzie esecutive possono sottoscrivere accordi di progetto; e

  • b. altri enti del settore pubblico o privato possono sottoscrivere accordi di progetto fatta salva una decisione del Comitato direttivo consensuale e conforme alle disposizioni applicabili dello stesso, che tengano conto della raccomandazione formulata dal Comitato direttivo dell’accordo di sistema.

Ogni accordo di progetto dovrebbe trattare, senza alcuna limitazione, questioni quali il perimetro dei lavori, i costi previsti, lo scadenzario proposto, le responsabilità nella gestione del progetto, i diritti di proprietà intellettuale, le esigenze in materia di dichiarazione e prevedere disposizioni concernenti il recesso dei firmatari; se necessario, dovrà includere anche le condizioni per il proseguimento della collaborazione con gli enti descritti al paragrafo 2(c) dell’articolo 15 del presente Accordo quadro degli Stati o delle organizzazioni internazionali indicati nell’Allegato C, nella misura in cui detti Stati o organizzazioni internazionali non siano ancora Parti del presente Accordo quadro.

Le Parti garantiscono che ogni accordo di progetto sia conforme e soggetto alle disposizioni dell’accordo di sistema cui il progetto fa riferimento e a quelle del presente Accordo quadro.

Le Parti garantiscono che sia specificato in ogni accordo di sistema che, in caso di incompatibilità tra l’accordo di sistema e un accordo di progetto, a prevalere sono le disposizioni dell’accordo di sistema. Le Parti garantiscono inoltre che sia specificato in ogni accordo di progetto che, in caso di incompatibilità tra l’accordo di sistema e l’accordo di progetto, da un lato, e il presente Accordo quadro dall’altro, a prevalere sono le disposizioni di quest’ultimo.

Le Parti garantiscono che ogni protocollo d’intesa sia conforme alle disposizioni del presente Accordo quadro e stabilisca che, in caso di incompatibilità tra il protocollo d’intesa e il presente Accordo quadro, a prevalere sono le disposizioni di quest’ultimo.

Art. 6 Agevolazione della circolazione di persone, attrezzature e materiale e utilizzazione dei dati

Nell’ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, nella misura in cui gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale lo consentono, ogni Parte agevola:

  • a. l’accesso e l’uscita dal suo territorio di personale, attrezzature e materiale delle altre Parti utilizzati in collaborazione dalle Parti in virtù del presente Accordo quadro; e

  • b. lo scambio e l’utilizzazione di dati scientifici e tecnici acquisiti grazie alle attività di ricerca e di sviluppo condotte in virtù del presente Accordo quadro.

Art. 7 Disponibilità di risorse

Le attività di ciascuna delle Parti in virtù del presente Accordo quadro sono soggette alle disponibilità di fondi appropriati, di personale e di altre risorse.

Art. 8 Collaborazione conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili

Ognuna delle Parti collabora alle attività previste dal presente Accordo quadro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Art. 9 Divulgazione di informazioni

Ad eccezione delle informazioni che non sono messe a disposizione del pubblico per ragioni di sicurezza nazionale o per ragioni di natura commerciale o industriale, le informazioni scientifiche e tecnologiche che risultano dalla collaborazione prevista dal presente Accordo quadro:

  • a. sono messe a disposizione della comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali e conformemente alla consueta procedura seguita da ogni Parte e dai suoi ministeri, dipartimenti, organismi o altri enti partecipanti; e

  • b. possono essere messe a disposizione del pubblico in conformità con la legislazione applicabile di ciascuna Parte.

Art. 10 Composizione delle controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo quadro è composta nell’ambito di una consultazione tra le Parti interessate.

Ogni controversia tra due o più firmatari di un accordo di progetto è composta conformemente alle modalità precisate nell’accordo in questione approvate dai firmatari per scritto.

Art. 11 Depositario

L’originale del presente Accordo quadro è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, designato qui appresso quale Depositario. Il Depositario adempie le proprie funzioni conformemente all’articolo 77 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19694 sul diritto dei trattati.

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, conformemente all’articolo 12 paragrafo 1 del presente Accordo quadro, il Depositario ne trasmette una copia conforme certificata al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, fatta a San Francisco il 26 giugno 19455; trasmette altresì una copia conforme certificata di ogni emendamento del presente Accordo quadro che sia entrato in vigore.

Art. 12 Entrata in vigore, emendamento, proroga e risoluzione

Il presente Accordo quadro è aperto alla firma degli Stati o delle organizzazioni internazionali indicati nell’Allegato C ed entra in vigore alla data in cui tre (3) di detti Stati o organizzazioni internazionali hanno espresso la loro intenzione di sottoscriverlo e, al più presto, il 1° marzo 2025.

L’intenzione di sottoscrivere l’accordo è indicata mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.

Per quanto riguarda uno Stato o un’organizzazione internazionale di cui all’Allegato C che esprima la propria intenzione di sottoscrivere il presente Accordo quadro dopo la sua entrata in vigore, fatto salvo il paragrafo 4 lettera (b) del presente articolo, il presente Accordo quadro entra in vigore alla data della firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione o alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.

Nel manifestare la propria intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro, ogni Stato o organizzazione internazionale di cui all’Allegato C designa sé stesso o uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri enti come agenzie esecutive responsabili dell’obiettivo di cui all’articolo 1 del presente Accordo quadro come segue:

  • a. fatta salva la lettera (b) del presente paragrafo, tale Stato o organizzazione internazionale designa sé stesso o uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, organismi o altri enti di cui all’Allegato C come agenzie esecutive;

  • b. dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, tale Stato o organizzazione internazionale può proporre di designare una o più agenzie esecutive non indicate nell’Allegato C. In tali circostanze, il Depositario comunicherà la notifica della proposta di designazione alle Parti e alle loro agenzie esecutive. Il presente Accordo quadro entrerà in vigore per lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione novanta (90) giorni dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato la notifica della proposta di designazione, a condizione che durante detto periodo di 90 giorni nessuna Parte o agenzia esecutiva debitamente autorizzata abbia notificato al Depositario la propria obiezione alla designazione proposta. Qualora il Depositario riceva un’obiezione, l’Accordo quadro non entra in vigore per tale Stato o organizzazione internazionale, che potrà proporre di designare un altro o più enti come agenzie esecutive; in questo caso, se l’agenzia non è indicata nell’Allegato C la proposta di designazione sarà soggetta alla stessa procedura di 90 giorni.

Se uno Stato o un’organizzazione internazionale autorizza una delle sue agenzie esecutive a notificare obiezioni per suo conto ai fini delle procedure descritte nel paragrafo 4(b) del presente articolo, nel paragrafo 3 dell’articolo 3 del presente Accordo quadro o in entrambi, deve notificare per scritto al Depositario il fatto che l’agenzia esecutiva ha ricevuto un’autorizzazione. Tale notifica può avvenire nel momento in cui lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione esprime l’intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro in virtù del presente articolo, nel momento in cui deposita i propri strumenti di adesione ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo quadro o in qualsiasi altro momento dopo essere diventato Parte.

All’entrata in vigore del presente Accordo quadro per una o più Parti in conformità con i paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo, il Depositario mette a disposizione una versione aggiornata dell’Allegato A che include le agenzie esecutive di tale o tali Parti. Per maggiore chiarezza, si precisa che tale versione aggiornata dell’Allegato A non può in alcun modo essere considerata un emendamento soggetto alle procedure di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

L’Accordo quadro entra in vigore per le nuove Parti aderenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo quadro.

Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, l’Accordo quadro resta in vigore per un periodo di dieci (10) anni e può essere prorogato per periodi supplementari con l’approvazione scritta delle Parti secondo la seguente procedura: una proroga entra in vigore, per le Parti che hanno espresso l’intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro conformemente alle procedure descritte al paragrafo 2 del presente articolo, alla data in cui tre (3) Parti hanno espresso tale intenzione. Qualora una Parte esprima l’intenzione dopo l’entrata in vigore della proroga, quest’ultima entra in vigore, per tale Parte, alla data in cui essa ha espresso la propria intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro può essere emendato in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti, notificata per scritto. Un emendamento entra in vigore per tutte le Parti trenta (30) giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.

Il presente Accordo quadro può essere risolto in qualsiasi momento con l’approvazione unanime delle Parti, notificata per scritto. La risoluzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.

Art. 13 Recesso

Una Parte può recedere dal presente Accordo quadro inviando al Depositario un preavviso scritto di sei (6) mesi. Una volta che il recesso è effettivo, il Depositario mette a disposizione una versione aggiornata dell’Allegato A al fine di stralciare il nome della Parte receduta e della o delle agenzie esecutive che aveva designato. Per maggiore chiarezza, detto aggiornamento dell’Allegato A non costituisce in alcun modo un emendamento soggetto alle procedure di cui al paragrafo 9 dell’articolo 12.

È intenzione delle Parti che, in caso di recesso di una Parte dal presente Accordo quadro, cessi anche la collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro con le agenzie esecutive, i firmatari e le organizzazioni designate da tale Parte. In questo modo, le Parti si assicurano che ogni accordo di sistema e ogni accordo di progetto disponga, e che ogni protocollo d’intesa indichi, che il recesso di una Parte dal presente Accordo quadro costituisce il recesso della sua o delle sue agenzie esecutive e degli altri firmatari e organizzazioni designate, se presenti, dal presente strumento, entro la data effettiva del recesso di tale Parte dal presente Accordo quadro. Si precisa che è intenzione delle Parti che i soggetti che si ritirano o si sono ritirati da un accordo di progetto nelle circostanze descritte nel presente paragrafo possano diventare firmatari di tali accordi di progetto conformemente alle disposizioni del paragrafo 7(b) dell’articolo 5 del presente Accordo quadro.

Art. 14 Nuove Parti aderenti

Dopo un periodo di tre (3) anni dall’entrata in vigore del presente Accordo quadro, dopo aver consultato le Parti e aver ottenuto la loro decisione scritta unanime, il Depositario può invitare qualsiasi Stato o organizzazione internazionale non indicati nell’Allegato C ad aderire al presente Accordo quadro. La consultazione e la decisione scritta unanime riguardano anche l’agenzia o le agenzie esecutive dello Stato o dell’organizzazione internazionale di cui si propone l’adesione.

Per quanto riguarda uno Stato o un’organizzazione internazionale che aderisce al presente Accordo quadro in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, il presente Accordo quadro entra in vigore alla data in cui tale Stato o organizzazione internazionale esprime la propria intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario e invia a quest’ultimo una notifica scritta della designazione di una o più agenzie esecutive precedentemente indicate in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

Quando una nuova Parte aderente deposita il proprio strumento di adesione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il Depositario mette a disposizione una versione aggiornata dell’Allegato A che include la nuova Parte e una o più delle sue agenzie esecutive. Per maggiore chiarezza, tale versione aggiornata dell’Allegato A non costituisce in alcun modo un emendamento soggetto alle procedure di cui al paragrafo 9 dell’articolo 12.

Ogni Parte che aderisce al presente Accordo quadro dopo l’entrata in vigore di qualsiasi emendamento o di una proroga diventa Parte del presente Accordo quadro nella sua versione emendata o prorogata.

Art. 15 Proseguimento della collaborazione

Previa decisione scritta delle Parti, qualsiasi collaborazione avviata nell’ambito del presente Accordo quadro ma non completata alla scadenza o alla risoluzione dello stesso può essere proseguita fino al suo completamento, conformemente alle disposizioni del presente Accordo quadro.

Per quanto riguarda le collaborazioni intraprese nell’ambito dell’Accordo quadro GIF 2005 ma non completate entro la scadenza di quest’ultimo (28 febbraio 2025):

  • a. le Parti non intendono proseguire queste collaborazioni nel quadro dell’Accordo quadro GIF 2005;

  • b. le Parti intendono proseguire tali collaborazioni in applicazione delle disposizioni del presente Accordo quadro, come descritte al paragrafo 1 dell’articolo 5 del presente Accordo quadro; e

  • c. in deroga al paragrafo 7(b) dell’articolo 5 del presente Accordo quadro, le collaborazioni descritte al paragrafo 2(b) di tale articolo sono considerate comprensive, in relazione a ciascuno dei protocolli e dei memorandum d’intesa elencati nell’Allegato B, del proseguimento della collaborazione con i seguenti soggetti degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all’Allegato C che non sono ancora Parti del presente Accordo quadro:

    • i. i firmatari degli accordi di progetto o dei protocolli d’intesa elencati nell’Allegato B alla scadenza dell’Accordo quadro GIF 2005, e

    • ii. qualsiasi altra agenzia esecutiva degli Stati o delle organizzazioni internazionali indicati nell’Allegato C, approvata con decisione consensuale del Comitato direttivo.

  • La partecipazione a tali accordi di progetto e protocolli d’intesa deve avvenire in conformità con le disposizioni applicabili stabilite dal Comitato direttivo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo quadro.Fatto in un solo esemplare, in lingua francese e in lingua inglese, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.(Seguono le firme)

Elenco delle Parti e delle loro agenzie esecutive designate

Da <data>:

Parte

Agenzia esecutiva

Accordi di sistema, accordi di progetto e protocolli d’intesa

in virtù dell’Accordo quadro del 2005

Accordi di sistema

Very High Temperature Reactor (VHTR) System Arrangement

Sodium Fast Reactor (SFR) System Arrangement

Supercritical-water-cooled reactor system (SCWR) System Arrangement

Gas-cooled fast reactor system (GFR) System Arrangement

Accordi di progetto

VHTR: Hydrogen Production (HP) Project Arrangement

VHTR: Fuel and Fuel Cycle (FFC) Project Arrangement

VHTR: Material (MAT) Project Arrangement

VHTR: Computational Methods Validation and Benchmarks (CMVB) Project Arrangement

SFR: Advanced Fuel (SFR) Project Arrangement

SFR: Component Design and Balance-of-plant (CD&BOP) Project Arrangement

SFR: Safety & Operation (SO) Project Arrangement

SFR: System Integration & Assessment (SIA) Project Arrangement

SFR: Global Actinide Cycle International Demonstration (GACID) Project Arrangement*

SCWR: Materials and Chemistry (M&C) Project Arrangement

SCWR: Thermal-Hydraulics and Safety (TH&S) Project Arrangement

GFR: Conceptual Design and Safety (CDS) Project Arrangement

GFR: Fuel and Core Material (FCM) Project Arrangement

*Scaduto

Protocolli d’intesa

Lead-cooled fast reactor system (LFR) MoU

Molten Salt reactor system (MSR) MoU

Stato o organizzazione internazionale

Agenzia esecutiva

Australia

Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)

Canada

Natural Resources Canada (NRCan)

Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)

Centro comune di ricerca della Commissione europea (Joint Research Centre, JCR)

Repubblica popolare cinese

  • China Atomic Energy Authority (CAEA)

  • Ministry of Science and Technology

Repubblica Francese

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Giappone

  • – Agency for natural resources and energy (ANRE)

  • – Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Repubblica di Corea

  • – Ministry of Science and ICT

  • – Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

  • – Korea Nuclear International Cooperation Foundation (KONICOF)

Repubblica del Sudafrica

Department of Energy

Confederazione Svizzera

Istituto Paul Scherrer (PSI);

Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Department for Energy Security & Net Zero

Stati Uniti d’America

Department of Energy (DOE)

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Francia

29 gennaio

2025 F

1o marzo

2025

Giappone

29 gennaio

2025 F

1o marzo

2025

Stati Uniti

18 novembre

2024 F

1o marzo

2025

Svizzera

29 gennaio

2025 F

1o marzo

2025

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