Lexipedia

AS 2025 236

Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF (OCRPF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° ottobre 20211 sulla Commissione di ricorso dei PF è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 22 Il presidente, il vicepresidente e almeno due degli altri cinque membri non possono far parte del settore dei PF.

Art. 7 cpv. 4–64 Gli altri membri percepiscono una diaria di 500 franchi a seduta più 250 franchi per lo studio preparatorio degli atti. Se invece di una seduta si tiene una procedura per circolazione degli atti, l’indennità forfettaria ammonta a 500 franchi. I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF non ricevono alcuna indennità.5 Le indennità sono soggette alle detrazioni per i contributi sociali.6 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 12 cpv. 22 I segretari giuridici riscuotono l’anticipo delle spese e curano la corrispondenza per conto del presidente.

Art. 17 cpv. 22 La segreteria invia per posta o in formato elettronico ai membri della Commissione la documentazione relativa alle sedute. L’invio avviene in maniera scaglionata e i primi documenti devono pervenire ai membri almeno due settimane prima della seduta.

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2025La composizione della Commissione soddisfa la prescrizione di cui all’articolo 2 capoverso 2 della modifica del 21 marzo 2025 a partire dalla successiva nomina sostitutiva e al più tardi dal rinnovo integrale.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

2 Gli articoli 2 capoverso 2 e 24 entrano in vigore il 1° gennaio 2028.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi