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AS 2025 248

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 2 lett. fAi sensi della presente ordinanza si intende per:f. Stato partner: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d’intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato.

Titolo prima dell’art. 2aSezione 3:
Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2a Quota nazionaleLa riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

Art. 3 Valori di riferimento per singoli settoriNei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:a. nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento; c. nel settore dell’industria: al massimo il 65 per cento; d. altro: al massimo il 75 per cento.

Inserire dopo il titolo della sezione 5

Art. 4b PrincipioLe riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l’articolo 6 capoverso 2 o 4 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20152.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b n. 1, c n. 1 e 3 e g nonché cpv. 21 Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all’estero se:b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:1. Concerne soltanto il testo francesec. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:1. sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni o attraverso un modello scientifico reso plausibile mediante misurazioni,3. non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l’articolo 12; per le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi di un simile gestore gli attestati sono rilasciati se tali riduzioni non sono contemplate dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 67 o dall’obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 68, g. la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di dimostrare il proprio diritto alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio. 2 Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 1, adempiono i requisiti di cui all’allegato 19, fermo restando che: a. la permanenza del sequestro di carbonio secondo l’allegato 19 lettera a deve essere garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l’inizio degli effetti ed essere dimostrata in modo comprensibile; eb. uno stoccaggio geologico può avvenire, in aggiunta ai siti di stoccaggio secondo l’allegato 19 lettera d, anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.

Art. 5a cpv. 1 lett. b ed e nonché 21 I progetti possono essere riuniti in un programma se:b. nella descrizione del programma vengono stabiliti una tecnologia o un gruppo di tecnologie correlate e tutti i progetti impiegano tale tecnologia; e. sono stati attuati all’interno di uno Stato.2 I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 6 cpv. 2, parte introduttiva e lett. n n. 32 All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:n. per progetti o programmi realizzati all’estero, inoltre:3. i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull’attuazione del progetto o del programma.

Art. 7 cpv. 11 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all’UFAM, tramite l’organismo di convalida, una domanda di valutazione dell’idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

Art. 9 cpv. 5 e 75 Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.7 Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all’articolo 31 della legge sul CO2, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all’UFAM.

Art. 10 cpv. 6bis6bis Il due per cento degli attestati internazionali rilasciati viene annullato e non è computato per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Si tiene conto degli annullamenti dello Stato partner.

Art. 11 cpv. 11 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all’UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio.

Inserire prima del titolo della sezione 5a

Art. 11b Attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi1 Chi intende farsi computare in Svizzera attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi3 può chiedere all’UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L’UFAM stabilisce la forma della richiesta.2 L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se:a. l’allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;b. il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi.

Titolo prima dell’art. 14aSezione 5c: Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a1 Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2026 deve indicare nell’annuncio, in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO2eq probabilmente generate dal viaggio aereo fino all’aerodromo di arrivo. 2 L’obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:a. da un aerodromo in Svizzera; b. dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.3 Il calcolo delle emissioni probabilmente generate avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Se ne fa richiesta, occorre presentare all’UFAM il metodo di calcolo impiegato.4 Devono essere presi in considerazione altre emissioni con impatto climatico generate dall’esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore, nonché i relativi effetti. 5 Chi utilizza un calcolatore di emissioni o un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

Art. 16, rubricaRapporto

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 16a Dati relativi agli impianti di produzione di caloreI dati fondamentali secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO2 in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:a. vettori energetici dell’impianto di produzione di calore;b. potenza nominale dell’impianto di produzione di calore o dell’allacciamento al teleriscaldamento;c. fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);d. anno in cui l’impianto di produzione di calore è stato sostituito e messo in esercizio;e. data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni;f. in caso di prelevamento di calore mediante teleriscaldamento: Identificatore federale dell’edificio (EGID) dell’edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.

Titolo prima dell’art. 17Capitolo 3: Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoliSezione 1: Disposizioni generali

Art. 17Abrogato

Art. 17a cpv. 22 Esse non si applicano:a. ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8584;b. ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza dell’11 febbraio 20045 sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.

Art. 17b Autofurgoni1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni: a. autofurgoni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV6 con un peso complessivo massimo di 3,50 t;b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni. 2 Esse non si applicano:a. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8587;b. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM8 impiegati a scopi militari.

Art. 17c cpv. 22 Esse non si applicano: a. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8589;b. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM10 impiegati a scopi militari.

Art. 17cbis Veicolo pesante1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti: a. autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV11:1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure 2. con una configurazione degli assi di 6 × 2; b. trattori a sella secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV: 1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure 2. con una configurazione degli assi di 6 × 2.2 In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/85812 è determinante lo stato come veicolo di base. 3 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:a. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;b. ai veicoli eccezionali secondo ’articolo 25 OETV;c. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM13 impiegati a scopi militari;d. ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.

Art. 17fAbrogato

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 17g Importatore1 È considerato importatore secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO2 chi fa rilasciare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all’articolo 23 capoverso 4 o chi comunica all’UFE i dati di cui all’articolo 23a capoverso 1 lettera b.2 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione di cui all’articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 195814 sulla circolazione stradale.3 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione non figura chi è l’importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18 cpv. 1 lett. c1 Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:c. due veicoli pesanti.

Art. 20 Piccolo importatoreUn importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all’articolo 18 capoverso 1.

Art. 23, rubrica e cpv. 1Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri1 Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.

Art. 23a Obblighi degli importatori di veicoli pesanti1 Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all’autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore:a. all’USTRA, se il veicolo dispone di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;b. all’UFE, se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.2 Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, essi devono comunicare all’UFE i dati necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione.

Art. 25, rubrica e cpv. 1Determinazione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri1 Per determinare le emissioni di CO2 di un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/115115 (WLTP).

Art. 25a Determinazione delle emissioni di CO2 di veicoli pesanti1 Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo pesante valgono:a. l’assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/124216;b. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242.2 Se le emissioni di CO2 non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:a. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l’allegato 4a numero 3.3;b. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

Titolo prima dell’art. 26Sezione 4:
Presa in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO2 e agevolazioni

Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioniSe per le automobili o per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO2/km.

Art. 26a Riduzione mediante gas naturale e biogas1 Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, la percentuale della quota biogena riconosciuta secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201717 sull’efficienza energetica è presa in considerazione come riduzione delle emissioni di CO2. 2 Il risultato è arrotondato come segue:a. a un centesimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;b. a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili1 La riduzione di emissioni di CO2 conseguita mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili e considerata nelle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4b.2 Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge sul CO2 i carburanti rinnovabili che:a. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; eb. sono impiegati per la propulsione di veicoli. 3 La domanda di presa in considerazione di una riduzione di emissioni di CO2 deve essere presentata all’UFE:a. entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;b. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;c. entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni1 Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore, calcolata secondo l’allegato 4c numero 1.1.3, supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2 di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:a. per automobili: 1. nell’anno di riferimento 2025: del 23 per cento,2. nell’anno di riferimento 2026: del 24 per cento,3. nell’anno di riferimento 2027: del 25 per cento;b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:1. nell’anno di riferimento 2025: dell’8 per cento,2. nell’anno di riferimento 2026: del 9 per cento,3. nell’anno di riferimento 2027: del 10 per cento,4. nell’anno di riferimento 2030: del 30 per cento.2 Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di veicoli pesanti a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2 di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:a. negli anni di riferimento 2025–2027: il 6 per cento;b. nell’anno di riferimento 2030: il 10 per cento.3 La riduzione corrisponde all’ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:a. per automobili:1. nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,2. nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,3. nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento;b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:1. nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,2. nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,3. nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento,4. nell’anno di riferimento 2030: 5 per cento;c. per veicoli pesanti: 3 per cento.

Titolo prima dell’art. 27Sezione 5:
Calcolo delle emissioni di CO2 e dell’obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatoreLe emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:a. secondo l’allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri; b. secondo l’allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a Calcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo pesanteLe emissioni di CO2 di un veicolo pesante si calcolano secondo l’allegato 4c numero 2.

Art. 29 cpv. 11 Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell’Unione europea: a. in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/63118;b. in caso di veicoli pesanti, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124219.

Titolo prima dell’art. 30Abrogato

Art. 30, rubrica e cpv. 2Sanzione per i grandi importatori2 Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:a. a un centesimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;b. a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

Titolo prima dell’art. 35Abrogato

Art. 35, rubrica, nonché cpv. 1bis e 3Sanzione per i piccoli importatori1bis Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.3 Abrogato

Sezioni 6 e 7 (art. 36 e 37)Abrogate

Art. 42 cpv. 1 e 3 lett. a1 Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).3 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:a. Abrogata

Art. 46 cpv. 22 La riduzione proporzionale secondo l’articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO2 è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all’allegato 9 numero 2.3. La limitazione fino al 5 per cento di tale riduzione proporzionale viene applicata annualmente.

Art. 46e cpv. 3 e 4Abrogati

Art. 52 cpv. 1 e 51 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio all’autorità competente di cui all’allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.5 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 sono inferiori ai valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE20 si considera verificato se le emissioni di CO2 sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/201021 e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Art. 55 cpv. 1bis1bis Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO2 che:a. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19;b. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente dello SEE all’interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE22 o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione.

Art. 65 lett. gL’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati:g. per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.

Titolo prima dell’art. 66Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serraSezione 1: Condizioni e contenuto

Art. 66 Condizioni1 I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2 se le emissioni di gas serra generate dall’attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell’ubicazione.2 I gestori di impianti esercitano un’attività economica quando: a. sono iscritti nel registro di commercio; b. dispongono di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI); e c. esercitano l’attività in concorrenza con altri attori del mercato. 3 La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un’attività economica.4 Un impegno di riduzione può essere assunto se gli impianti gestiti da enti pubblici sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:a. gestione di piscine;b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;c. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;d. gestione di ospedali nonché di case di riposo e di cura; e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; è fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.5 I gestori di impianti che ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l’anno in questione.

Art. 66a Contenuto dell’impegno di riduzione1 Con l’impegno di riduzione, il gestore si impegna a:a. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne23, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppureb. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).2 Il valore minimo del 2,25 per cento vale solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici.3 L’impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti con i quali il CO2 è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19. 4 Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a 12 anni.

Art. 67 Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serraPossono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:a. i gestori i cui impianti nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO2eq all’anno; oppure b. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne24.

Art. 68 Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimentiPossono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO2eq all’anno.

Art. 68a Raggruppamento per l’impegno di riduzione1 I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l’impegno di riduzione se le condizioni di cui all’articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.2 La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all’articolo 41 o all’articolo 46 capoverso 2 LEne25 deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti. Un raggruppamento può contare al massimo 50 ubicazioni. L’UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato. 3 Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Un raggruppamento può presentare più di un piano di decarbonizzazione.4 Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

Titolo prima dell’art. 69Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Art. 691 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l’articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO2. 2 La domanda deve contenere:a. il nome e l’indirizzo del gestore degli impianti;b. nel caso di un raggruppamento, il nome e l’indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;c. il nome e le informazioni di contatto delle persone competenti;d. informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico;e. le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO2eq;f. un’analisi del potenziale di riduzione;g. gli EGID di tutti gli impianti;h. gli IDI;i. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;j. se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell’impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO2 o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all’interno dei numeri di conteggio AVS del gestore;k. la convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne26, incluso l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.3 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni.4 Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili classici, l’UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51. 5 Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere f e k non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l’UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

Art. 70 e 71Abrogati

Titolo prima dell’art. 72Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Art. 72 Rapporto di monitoraggio1 I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all’UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta. 2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all’anno precedente:a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti; c. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull’evoluzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra;d. informazioni sull’evoluzione degli indicatori di produzione;e. una contabilità dei combustibili;f. informazioni su eventuali scostamenti dall’impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;g. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne27 che non possono essere computati all’adempimento dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 72d; eh. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell’anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.3 Se un provvedimento comprende l’impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel sistema di garanzie di origine gli sono state attribuite per combustibili e carburanti rinnovabili le garanzie di origine corrispondenti secondo la sezione 2a dell’ordinanza del 1° novembre 201728 sull’energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero. La quantità di combustibili rinnovabili deve essere indicata sulle fatture.4 L’UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

Art. 72a Contenuto del piano di decarbonizzazione1 Il piano di decarbonizzazione di cui all’articolo 31a lettera b della legge sul CO2 deve contenere almeno:a. una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b della legge federale del 30 settembre 202229 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOCli]) generate da combustibili fossili; b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti; c. un’analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;d. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; ee. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 LOCli e ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli.2 In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:a. una descrizione precisa dei provvedimenti;b. una stima dei costi di attuazione;c. un calcolo dell’effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO2eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia; d. uno scadenzario per l’attuazione.3 La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell’ambito del piano di decarbonizzazione.

Art. 72b Controllo del piano di decarbonizzazioneIl piano di decarbonizzazione deve essere controllato da una persona registrata ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del 27 novembre 202430 sulla protezione del clima o che lavora presso un’organizzazione privata cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2.

Art. 72c Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione1 Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all’UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione. 2 Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all’UFAM entro il 31 dicembre dell’anno di aggiornamento.3 La presentazione e l’aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del sistema d’informazione e di documentazione gestito dall’UFAM in virtù dell’articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO2.

Titolo prima dell’art. 72dSezione 4: Adempimento dell’impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni Non sono computate all’adempimento dell’impegno di riduzione:a. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 9 capoverso 7;b. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 72e Computo di attestati all’adempimento dell’impegno di riduzione nel 20301 Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell’impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all’adempimento dell’impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.2 Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce pro rata temporis.

Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva1 Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell’adempimento dell’impegno di riduzione:a. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC; b. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 202331 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno.2 La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. 3 Essa deve contenere in particolare:a. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell’anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;b. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell’anno precedente; ec. periodo durante il quale, nell’anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito o quello nuovo oppure è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

Titolo prima dell’art. 73Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell’impegno di riduzione

Art. 73 Obbligo di notifica in caso di cambiamentiI gestori di impianti notificano senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento:a. che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;b. che potrebbe incidere sull’obbligo di partecipazione al SSQE;c. del gestore degli impianti;d. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;e. delle informazioni di contatto delle persone competenti.

Art. 73a Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento1 Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un’ubicazione se:a. gli impianti sono stati venduti;b. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;c. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell’esercizio ordinario;d. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 66; oppure e. secondo l’articolo 31b capoverso 2 della legge sul CO2 non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.2 Per un’ubicazione il cui gestore è stato escluso da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

Art. 74 Adeguamento dell’impegno di riduzione1 L’UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:a. vengono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne32;b. una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne è sostituita da una nuova convenzione;c. un gestore è escluso dall’impegno di riduzione (art. 73a o 74c); oppured. in base a una notifica secondo l’articolo 73, risulta che l’impegno di riduzione deve essere adeguato.2 Un impegno di riduzione che è stato adeguato si applica retroattivamente dall’inizio dell’anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

Art. 74a e 74bAbrogati

Art. 74c Fine anticipata dell’impegno di riduzione1 Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio 2031. 2 Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo:a. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure b. nessun ulteriore utilizzo di combustibili fossili classici a scopo energetico per le proprie attività nell’esercizio ordinario.

Titolo prima dell’art. 76Sezione 6:
Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione

Art. 76 Inadempimento dell’impegno di riduzione1 Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione perché non rispetta i valori obiettivo nel 2030 o nel 2040, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.2 Se l’impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO2eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti. 3 Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Art. 77 Garanzia della sanzione Se un gestore di impianti rischia di non rispettare i valori obiettivo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista dall’articolo 32 della legge sul CO2 fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 78Abrogato

Titolo prima dell’art. 79Sezione 7: Pubblicazione di informazioni

Art. 79Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione. Tali informazioni comprendono in particolare:a. i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;b. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti e il loro rispetto;c. i percorsi di riduzione dei piani di decarbonizzazione e il loro rispetto; d. le organizzazioni private cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2.

Titolo prima dell’art. 86Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossiliSezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 di carburanti fossili

Art. 87 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità1 L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO2 l’anno.2 La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, generate dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO2.

Art. 88 cpv. 44 La sede del rappresentante è considerata l’unico recapito.

Art. 89 cpv. 2, 3 e 52 La quota di emissioni di CO2 da compensare (aliquota di compensazione) in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.3 L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:a. per l’anno 2025: al 25 per cento;b. per l’anno 2026: al 30 per cento;c. per l’anno 2027: al 35 per cento;d. per l’anno 2028: al 40 per cento;e. per l’anno 2029: al 45 per cento;f. per l’anno 2030: al 50 per cento.5 Nel 2027 l’UFAM esamina l’ammontare delle aliquote di compensazione; tiene conto delle emissioni attuali correlate ai trasporti e dei prezzi degli attestati internazionali.

Art. 90 cpv. 11 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; non è ammessa la consegna di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

Art. 91 cpv. 22 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030.

Art. 92 cpv. 44 Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell’anno successivo.

Titolo prima dell’art. 92a Sezione 2:
Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 92a Campo d’applicazione territorialeL’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2 si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Art. 92b Prova dell’adempimento dell’obbligo di miscelazioneCome prova dell’adempimento dell’obbligo di miscelazione secondo l’articolo 28f della legge sul CO2 mediante l’utilizzo di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili messi in commercio in Svizzera deve essere impiegata una garanzia di origine valida.

Titolo prima dell’art. 92cCapitolo 7a:
Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabiliSezione 1: Principio

Art. 92c1 La prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e dei carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni può essere computata nel quadro di un provvedimento secondo la legge sul CO2 se: a. i combustibili e carburanti adempiono i requisiti dell’ordinanza del 2 aprile 202533 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr); e b. è disponibile una garanzia di origine secondo la sezione 2a OEn34 attribuita al provvedimento in questione secondo la legge sul CO2.2 L’attribuzione della garanzia di origine al rispettivo provvedimento per i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili avviene ad opera dei fornitori dei combustibili o carburanti.

Titolo prima dell’art. 92dSezione 2:
Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92d Richiesta di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall’estero trasportato in condotta1 Un importatore può chiedere all’UFAM attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta. 2 Chi intende chiedere attestati internazionali per la prestazione di riduzione deve far convalidare a proprie spese il progetto corrispondente da un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM. 3 La domanda deve contenere la documentazione seguente: a. decisione dello Stato partner in merito al progetto concreto; b. rapporto d’esame di un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM sull’adempimento delle condizioni secondo l’articolo 15 capoverso 3 della legge sul CO2. 4 L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92e Rilascio di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta1 Sulla base della domanda, l’UFAM decide se la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta è idonea al rilascio di attestati internazionali. 2 Se la prestazione di riduzione è idonea, l’UFAM esamina, su richiesta, l’entità della prestazione di riduzione fatta valere. Ove necessario, svolge ulteriori accertamenti.3 L’UFAM rilascia gli attestati internazionali nella misura in cui per la prestazione di riduzione è disponibile il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni da parte dello Stato partner. 4 Il plusvalore ecologico derivante da prestazioni di riduzione è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato. 5 L’UFAM informa la persona richiedente in merito alla quantità di attestati internazionali rilasciati.

Art. 92f Condizioni per il computo della prestazione di riduzione1 I partecipanti al SSQE e i gestori con impegno di riduzione possono farsi computare la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta. Essi devono dimostrare che: a. il gas rinnovabile estero trasportato in condotta è indicato sulle fatture;b. l’UFAM ha rilasciato in misura sufficiente attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.2 Gli attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta che vengono computati sono considerati dall’UFAM per il raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri.

Art. 96aAbrogato

Art. 96b cpv. 4 e 6–84 Il gestore deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell’entità del rimborso parziale. Deve presentare i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L’UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma. 6 Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare.7 Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.8 Il diritto al rimborso decade se: a. la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; ob. il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.

Art. 97 cpv. 1 e 21 La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma da esso prescritta.2 Deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni acquisto.

Art. 98 cpv. 1 e 21 Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.2 Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO2 è stato acquistato.

Art. 98b cpv. 1, parte introduttiva e lett. f, 2, 3 e 3bis1 Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti: f. l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’ordinanza del 16 dicembre 198535 contro l’inquinamento atmosferico;2 Abrogato3 Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare.3bis Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.

Art. 98c cpv. 3 3 Il diritto al rimborso decade se:a. la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; ob. il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.

Art. 98d Inadempimento dell’obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione1 Se un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2, l’UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso.2 Gli importi restituiti sono considerati proventi della tassa sul CO2.

Art. 99 cpv. 3 lett. c3 Deve contenere informazioni riguardanti:c. Abrogata

Art. 100 cpv. 2 e 32 Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.3 Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.

Titolo prima dell’art. 103aCapitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

Art. 103a1 I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti l’indennizzo per i costi d’esecuzione (art. 132) e le perdite su debitori. 2 Sono considerate introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotte le restituzioni della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo del 29 gennaio 201036 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

Titolo prima dell’art. 104Sezione 1a:
Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva1 I contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 vengono accordati se:

Art. 104a Contributo complementareIl contributo complementare secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge sul CO2 è calcolato in base all’efficacia del programma cantonale di promozione e all’importo del credito cantonale. Si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo.

Titolo prima dell’art. 112Sezione 1b:
Promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente

Art. 112 Diritto alla promozioneDanno diritto alla promozione: a. i seguenti provvedimenti nell’ambito di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12:1. prospezione,2. sfruttamento di serbatoi geotermici;b. progetti finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12a, se le risorse idrotermali sono state selezionate, individuate e caratterizzate nel quadro di una prima perforazione esplorativa e se l’utilizzazione diretta si è rivelata impossibile, in particolare a causa di un livello di temperatura troppo basso.

Art. 113 cpv. 1, 2 e 2bis1 Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.2 La domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:a. per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia:1. riguardo alla prospezione, i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1,2. riguardo allo sfruttamento, i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2;b. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, i requisiti di cui all’allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.2bis La domanda deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.

Art. 113a Contributi di promozioneI contributi ammontano:a. per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12 numero 2;b. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, al massimo al 40 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12a numero 2.

Art. 113b Ordine di presa in considerazione1 Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente. 2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera innanzitutto i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, e solo successivamente quelli finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore. Viene sempre assegnata una priorità ai progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 113cEx art. 113b

Titolo prima dell’art. 113dSezione 1c:
Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti

Art. 113d Diritto alla promozione1 Danno diritto alla promozione i nuovi impianti o gli ampliamenti considerevoli di impianti che producono gas dalla fermentazione di biomassa e lo trasformano in biometano.2 Sono considerati nuovi impianti:a. gli impianti edificati per la prima volta in un’ubicazione e gli impianti che sostituiscono completamente un impianto esistente;b. gli impianti esistenti che, da impianti per la produzione di energia elettrica, vengono convertiti in impianti per la produzione di biometano.3 L’ampliamento di un impianto si ritiene considerevole in presenza di misure di costruzione che comportano un aumento almeno del 25 per cento della produzione annua lorda di energia rispetto alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento.4 È considerato biometano il biogas preparato che corrisponde alla qualità del gas ad alto potere calorifico secondo la direttiva G18 della Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) di giugno 202237.5 Sono esclusi dalla promozione gli impianti che:a. partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 19 LEne38 oppure ricevono o un premio di mercato fluttuante di cui all’articolo 29a LEne o un contributo alle spese d’esercizio per impianti a biomassa di cui all’articolo 33a LEne;b. negli ultimi dieci anni sono già stati altrimenti sostenuti dalla Confederazione;c. non coprono il fabbisogno proprio di energia termica con energie rinnovabili.

Art. 113e DomandaLe domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113f Contributo di promozione1 L’entità della promozione per nuovi impianti è determinata in base alla capacità dell’impianto di trattamento in Nm3 di metano all’ora e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:a. per i primi 100 Nm3/h di metano, 10 000 franchi per Nm3/h di metano; b. tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 5000 franchi per Nm3/h di metano;c. per tutte le altre classi, 2000 franchi per Nm3/h di metano.2 L’entità della promozione per ampliamenti considerevoli è determinata in base alla differenza tra la capacità dopo l’ampliamento considerevole e la capacità originaria e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:a. per i primi 100 Nm3/h di metano, 4000 franchi per Nm3/h di metano; b. tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 2000 franchi per Nm3/h di metano;c. per tutte le altre classi, 800 franchi per Nm3/h di metano.3 L’entità della promozione per impianto ammonta al massimo al 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, per un importo comunque non superiore a 2,8 milioni di franchi.4 Gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di cui all’articolo 113d capoverso 2 lettera b ricevono il 15 per cento dei contributi di promozione di cui ai capoversi 1 e 2.5 Se per lo stesso impianto vengono presentate due domande, viene concesso un contributo complessivo. Tale contributo è suddiviso come segue:a. produzione: all’85 per cento;b. trattamento e immissione: al 15 per cento.6 Le domande per contributi inferiori a 80 000 franchi non sono tenute in considerazione.

Titolo prima dell’art. 113gSezione 1d:
Promozione di impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113g Diritto alla promozione1 Danno diritto alla promozione gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo che soddisfano le condizioni seguenti:a. producono calore: 1. prevalentemente per processi professionali e industriali per la produzione, la trasformazione o la finitura di prodotti, oppure 2. per la fornitura di servizi;b. hanno una potenza nominale termica del collettore di almeno 20 kW;c. dispongono di un dispositivo di misurazione del rendimento termico solare utilizzabile;d. utilizzano collettori che rispondono ai criteri secondo le spiegazioni relative alla lista collettori 12/202139, versione 01/2025;e. dispongono di una prova rilasciata da un organismo indipendente della corretta integrazione nei processi da sostenere. Essa concerne in particolare:1. il collegamento idraulico,2. il profilo di consumo e il livello di temperatura di produzione e di consumo,3. la progettazione e l’integrazione in un accumulatore termico,4. la strategia stagnazione,5. il rendimento solare annuo atteso; deve essere determinato con un programma di simulazione dinamica,6. il sistema di misurazione per verificare il rendimento termico solare effettivamente utilizzato.2 Sono esclusi dalla promozione:a. gli impianti di soggetti partecipanti al SSQE; b. gli impianti già altrimenti sostenuti dalla Confederazione.3 Ai gestori di impianti che hanno preso un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2 può essere versato un contributo di promozione purché le riduzioni delle emissioni ottenute con gli impianti destinati all’impiego di calore solare che beneficiano della promozione non rientrino nell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui all’articolo 67 o nell’obiettivo basato sui provvedimenti di cui all’articolo 68.

Art. 113h DomandaLe domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113i Contributo di promozioneIl contributo di promozione si compone di un contributo di base di 2400 franchi e di un contributo di 1000 franchi per ogni kW di potenza nominale termica del collettore.

Art. 113j Richiesta di restituzione1 Se il rendimento solare effettivamente utilizzato su una media di tre anni dalla messa in esercizio è inferiore all’80 per cento del rendimento atteso secondo l’articolo 113g capoverso 1 lettera e numero 5, viene chiesta la restituzione in misura proporzionale del contributo di promozione. 2 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.

Art. 113k Monitoraggio e pubblicazione dei datiL’UFE può disporre un accompagnamento scientifico nel caso di un impianto che beneficia della promozione e pubblicare i dati raccolti in tale contesto e i risultati delle analisi.

Art. 114 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, nonché 21 La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:d. non sia compromesso in misura considerevole alcun criterio di cui all’articolo 35 capoverso 3 lettere a–c. 2 La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193440 sulle banche (LBCR) o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera a un mutuatario con sede in Svizzera.

Art. 118 cpv. 33 La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi.

Art. 119 Quota di proventi spettante alla popolazione1 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:a. dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima dell’anno di riscossione; b. dei proventi della tassa sul CO2 stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;c. dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; ed. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2 entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione. 2 I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione.

Art. 120 cpv. 11 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione.

Art. 124 Quota di proventi spettante all’economia1 La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota spettante all’economia:a. dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima dell’anno di riscossione; b. dei proventi della tassa sul CO2 stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;c. dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; ed. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2 entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione. 2 I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all’economia.

Art. 124a Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi1 I gestori con impegno di riduzione che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse sono esclusi dalla distribuzione della quota di proventi spettante all’economia soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali i gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).2 Per ricevere la quota di proventi che gli spetta, un gestore con esclusione parziale deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le relative masse salariali entro il 15 aprile dell’anno di riscossione. 3 I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente hanno diritto alla quota di proventi spettante all’economia a partire dall’anno successivo. La distribuzione compete all’UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO2 di un altro anno. 4 I gestori di cui al capoverso 3 devono comunicare all’UFAM, entro tre mesi dalla sua richiesta, in particolare:a. la massa salariale che concerne la distribuzione;b. la relazione bancaria;c. il nome della cassa di compensazione AVS.

Art. 125 cpv. 11 La quota di proventi spettante all’economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) e con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Titolo prima dell’art. 127aCapitolo 9a:
Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127a Principio1 Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo vengono impiegati i mezzi seguenti: a. i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dell’obbligo di miscelazione di carburanti per aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili (art. 28g cpv. 8 della legge sul CO2); b. i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili (art. 37a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2); c. i mezzi per la promozione secondo l’articolo 103b capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 194841 sulla navigazione aerea e l’articolo 37d della legge federale del 22 marzo 198542 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), provenienti in particolare dalla quota a destinazione vincolata del prodotto netto dell’imposta di consumo, nonché dei supplementi, riscossi sui carburanti per l’aviazione (art. 1 cpv. 2 LUMin). 2 Vengono impiegati in particolare per:a. lo sviluppo e l’aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l’aviazione in Svizzera e all’estero;b. lo sviluppo e l’impiego di tecnologie volte ad aumentare l’efficienza energetica degli aeromobili; c. lo sviluppo e l’impiego di procedure volte ad aumentare l’efficienza energetica delle operazioni di volo;d. il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore della riduzione delle emissioni di gas serra nell’aviazione. 3 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 1 per la ricerca del settore pubblico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettere a e c della legge federale del 14 dicembre 201243 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 127b Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari1 Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perso, mutui senza interessi o fideiussioni. 2 L’UFAC decide la forma della promozione in base alla necessità di promozione del progetto.3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro di bandi di concorso. La partecipazione a un bando di concorso vale come domanda.4 Le domande devono essere presentate all’UFAC. 5 L’UFAC riscuote un emolumento per l’esame della domanda. L’ammontare dell’emolumento si basa sull’ordinanza del 28 settembre 200744 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.6 L’UFAC può subordinare la concessione di aiuti finanziari al raggiungimento di obiettivi intermedi.

Art. 127c Condizioni per la concessione di aiuti finanziari1 I provvedimenti vengono presi in considerazione in base al grado di adempimento dei seguenti criteri: a. elevata riduzione delle emissioni di gas serra;b. efficienza dei costi per quanto riguarda l’impatto climatico;c. impatto minimo sull’ambiente;d. elevate opportunità di mercato; e. elevata probabilità di successo;f. creazione di elevato valore aggiunto in Svizzera;g. computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;h. presenza di partner lungo l’intera catena di creazione del valore aggiunto; i. contributo al mantenimento e all’ampliamento delle conoscenze.2 I criteri sono valutati per le tecnologie e i procedimenti, compresa la messa in scala futura.3 La persona richiedente deve dimostrare di effettuare le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per l’esecuzione del provvedimento.4 Se chiede la concessione dell’aiuto finanziario sotto forma di un mutuo senza interessi, la persona richiedente deve inoltre dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari e criteri per l’ordine di priorità1 L’ammontare dei contributi, dei mutui e delle fideiussioni è retto dal grado di adempimento dei criteri di cui all’articolo 127c capoversi 1–3. 2 Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 127c capoversi 1–3.

Art. 127e Fideiussioni1 Una fideiussione può essere garantita per mutui di terzi se il mutuante tiene conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.2 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi ed essere accordata per una durata massima di dieci anni.3 Sono garantiti soltanto mutui accordati da una banca secondo la LBCR45 o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera.

Art. 127f Obbligo di notifica e presentazione di rapporti1 All’UFAC deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione dell’aiuto finanziario.2 Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti e l’attuazione del provvedimento deve essere presentato all’UFAC un rapporto intermedio o un rapporto finale. Tali rapporti devono contenere almeno:a. informazioni sullo stato di attuazione del provvedimento;b. un rendiconto dei costi.3 Il rapporto intermedio e il rapporto finale necessitano dell’approvazione dell’UFAC. 4 Il mutuatario di un mutuo garantito deve presentare all’UFAC almeno annualmente un rapporto su:a. lo stato di utilizzo dei mezzi del mutuo; b. l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione, allegando il rapporto di gestione, il bilancio, il conto economico e la relazione di revisione entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni46;c. ulteriori aspetti richiesti dall’UFAC per l’esecuzione dell’aiuto finanziario.

Art. 127g EsecuzioneL’UFAC può avvalersi di un organo esterno ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti di promozione e rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento.

Titolo prima dell’art. 127hCapitolo 9b:
Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di diritti di emissione per impiantiSezione 1: Provvedimenti volti a prevenire i danni

Art. 127h Diritto alla promozione1 Gli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento (art. 37b cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) sono erogati per la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire danni a persone o a cose di notevole valore. 2 Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:a. danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore;b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai; c. danni alle persone e alle cose causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno; d. danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati; e. danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.3 Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.4 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.5 Per lo sviluppo di provvedimenti secondo il capoverso 1 possono essere accordati aiuti finanziari nel quadro di bandi di concorso.

Art. 127i Ammontare degli aiuti finanziari 1 L’ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull’impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili. 2 Sono considerati costi computabili i costi di investimento adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento, per un importo comunque non superiore ai costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Titolo prima dell’art. 127jSezione 2: Provvedimenti di decarbonizzazione di impianti

Art. 127j Diritto alla promozione1 Gli aiuti finanziari per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 37b cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) sono erogati ai gestori che ai sensi dell’articolo 16 della legge sul CO2 si sono impegnati a partecipare al SSQE e cui non è stata concessa una deroga a tale obbligo secondo l’articolo 41.2 Per i provvedimenti che non forniscono un contributo fondamentale alla decarbonizzazione dell’impianto, come in particolare la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili o i provvedimenti per l’approvvigionamento di reti di teleriscaldamento, non vengono erogati aiuti finanziari.3 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un maggior consumo di elettricità, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al maggior consumo di elettricità, dimostrandolo mediante garanzie di origine.4 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.5 L’UFAM può chiedere che le indicazioni fornite nella domanda siano verificate a spese del gestore.

Art. 127k Ammontare dell’aiuto finanziario1 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. 2 Sono considerati computabili i costi di investimento necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento.

Art. 127l Criteri di prioritàSe le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei seguenti criteri, nell’ordine indicato: a. aiuto finanziario richiesto per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata di emissioni negative ottenuta nel corso della durata dell’effetto;b. entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;c. rischio di rilocalizzazione di emissioni di gas serra all’estero;d. riduzione dell’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita di impianti e prodotti.

Titolo prima dell’art. 127mSezione 3: Rapporti e versamento degli aiuti finanziari

Art. 127m Obbligo di notifica e presentazione di rapporti per gli aiuti finanziari1 All’UFAM deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.2 Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti o l’attuazione dei provvedimenti, deve essere presentato un rapporto all’UFAM. Tale rapporto deve contenere almeno:a. indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;b. un rendiconto dei costi con copia delle fatture.3 Il rapporto necessita dell’approvazione dell’UFAM.4 Tre anni dopo l’attuazione dei provvedimenti, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere informazioni:a. sull’entità della riduzione delle emissioni di gas serra conseguita annualmente o dell’effetto ottenuto annualmente mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO2eq negli ultimi tre anni;b. su eventuali scostamenti dai provvedimenti originariamente pianificati, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.5 L’UFAM può chiedere che il rapporto di valutazione sia verificato a spese del gestore.

Art. 127n Versamento degli aiuti finanziari1 L’UFAM versa gli aiuti finanziari dopo l’approvazione del rapporto.2 Nel caso di provvedimenti con obiettivi intermedi, l’aiuto finanziario è versato in funzione dell’attuazione.

Art. 127o RestituzioneSe l’effetto reale del provvedimento è inferiore all’80 per cento dell’effetto indicato nella domanda, l’UFAM può ordinare la restituzione in misura proporzionale dell’aiuto finanziario versato.

Art. 127p Pubblicazione di informazioniSempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi. Tali informazioni comprendono in particolare:a. i nomi e gli indirizzi dei beneficiari degli aiuti finanziari;b. l’ammontare degli aiuti finanziari;c. la tipologia dei provvedimenti.

Titolo prima dell’art. 128Capitolo 10: Promozione e informazioneSezione 1:
Promozione della formazione e della formazione continua e del lavoro di pubbliche relazioni

Art. 128 Promozione 1 L’UFAM promuove la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell’ambito della protezione del clima.2 Nel quadro dei crediti stanziati, l’UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:a. offrono corsi di formazione e formazione continua; oppureb. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.3 Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare: a. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO2; b. sono orientati all’efficacia; c. sono riproducibili.

Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.2 Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del progetto.

Titolo prima dell’art. 129Sezione 2: Informazione

Art. 129 Informazione da parte dell’UFAML’UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati in particolare su: a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio; c. i provvedimenti per superare le conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Art. 129a Rapporti sui rischi finanziari legati al clima1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza. 2 La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.3 Se adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, la FINMA e la BNS menzionano anche tali provvedimenti all’interno del rispettivo rapporto annuale.

Titolo prima dell’art. 129bSezione 3: Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Art. 129b Destinatari di contributi1 I contributi di cui all’articolo 41a della legge sul CO2 possono essere erogati:a. alle imprese di trasporto con concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 200947 sul trasporto di viaggiatori;b. alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d’esercizio secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 4 novembre 200948 sul trasporto di viaggiatori.2 Le domande per l’ottenimento di un contributo devono essere presentate all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 129c Requisiti per la promozioneI contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129d Veicoli promossi1 I contributi sono erogati per i seguenti autobus e battelli:a. autobus alimentati esclusivamente a batteria;b. autobus a pila combustibile (idrogeno);c. filovie;d. nuovi battelli a propulsione elettrica, inclusi quelli a pila combustibile (idrogeno);e. battelli convertiti alla propulsione elettrica, incluso il funzionamento a pila combustibile (idrogeno).2 Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

Art. 129e Versamento dei mezzi di promozioneI contributi sono versati dopo che l’impresa ha comprovato la messa in esercizio dei veicoli.

Art. 129f Verifica dell’impiego dei veicoli1 Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all’UFT l’impiego attuale dei veicoli. 2 In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi ricevuti devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Art. 130 cpv. 1, 4bis, 5 e 7–91 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l’allegato 14 numero 2.1.4bis L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, ai contributi per l’impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo.5 Dopo aver sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e della formazione continua.7 L’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.8 L’UFAC esegue l’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28f e 28g della legge sul CO2 nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127a–127g. 9 L’UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129b–129f.

Art. 131 cpv. 4 e 54 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e di diritti di emissione trasferiti di cui agli articoli 48 capoverso 1, 48a capoverso 1, 48b capoverso 1 e 48c capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.5 Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell’uso del territorio per l’intera superficie della Svizzera.

Art. 132 Indennizzo per i costi d’esecuzione1 L’indennizzo per i costi d’esecuzione dell’Amministrazione federale ammonta in totale al massimo a 23,4 milioni di franchi ed è coperto con gli introiti correnti della tassa sul CO2. 2 L’UFAM determina annualmente i costi d’esecuzione rilevanti per il relativo indennizzo.

Art. 134 cpv. 1 lett. b ed f nonché cpv. 21 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:b. l’UFAM trasmette all’UFE, al Dipartimento federale degli affari esteri e alla Segreteria di Stato dell’economia i dati necessari all’esame:1. delle bozze di progetto (art. 6 cpv. 4) e delle domande di rilascio degli attestati (art. 7),2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);f. l’UFE trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:1. dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 67 e 68).2 L’UDSC e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.

Art. 135 lett. d ed f, nota a piè di paginaIl DATEC adegua:d. Abrogataf. l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/200949 subisce modifiche.

Art. 146yAbrogato

Titolo prima dell’art. 146z Sezione 2h:
Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025

Art. 146z Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 20251 I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell’allegato 6, adempiono le condizioni di cui all’articolo 40 devono comunicarlo all’UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.2 I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 41 e intendono essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 41. L’esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.3 I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

Art. 146aa Contenuto dell’impegno di riduzione1 Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all’articolo 66a capoverso 4, tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a quattro anni.2 Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a otto anni.

Art. 146ab Domanda per l’impegno di riduzione 2025I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all’articolo 31 della legge sul CO2 devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera e, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO2 20251 L’UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO2 ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l’articolo 31 della legge sul CO2.2 I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146ad Termine di presentazione delle domande di rimborsoPer le domande di rimborso della tassa sul CO2 presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all’articolo 98 capoverso 2 e all’articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ae Distribuzione alla popolazione e all’economia1 In deroga all’articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all’economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all’economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.2 Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 nella versione del 1° gennaio 202050. Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.3 Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 nella versione del 1° gennaio 2020 viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO2 spettante all’economia.

Art. 146af Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti1 Fino al 30 aprile 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell’allegato 4a del diritto anteriore.2 Fino al 30 aprile 2025 per gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/200951 e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, si applica l’articolo 17b capoverso 2 secondo il diritto anteriore.3 Fino al 30 aprile 2025 per i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, si applica l’articolo 17c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ag Domande di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti nel SSQE1 Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127h capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 agosto 2025.2 Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127j capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 luglio 2025.

II

1 Gli allegati 2a, 3, 3a, 6, 8, 12 e 15–18 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4a è sostituito dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4b, 4c, 12a e 19 secondo la versione qui annessa.

4 L’allegato 7 è abrogato.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

2 Il 1° maggio 2025 entrano in vigore:

  • a. gli articoli 2 lettera f, 2a e 3;

  • b. gli articoli 4b, 5 capoverso 1 lettera b numero 1, lettera c numeri 1 e 3 e lettera g nonché capoverso 2, 5a capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 2, 6 capoverso 2 lettera n numero 3, 7 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10 capoverso 6bis, 11 capoverso 1 e 11b;

  • c. l’articolo 14a;

  • d. gli articoli 16 e 16a;

  • e. gli articoli 88 capoverso 4, 90 capoverso 1, 91 capoverso 2 e 92 capoverso 4;

  • f. gli articoli 92c–92f;

  • g. gli articoli 104 capoverso 1 e 104a;

  • h. gli articoli 112–113k;

  • i. gli articoli 114 capoversi 1 lettera d nonché 2 e 118 capoverso 3;

  • j. gli articoli 127a–127g;

  • k. gli articoli 127h–127p;

  • l. gli articoli 128–129a;

  • m. gli articoli 129b–129f;

  • n. gli articoli 130 capoversi 1, 4bis nonché 7–9, 131 capoversi 4 e 5, 132, 134 capoversi 1 lettere b ed f nonché 2, 135 lettere d ed f;

  • o. l’articolo 146y;

  • p. gli allegati 2a–3a, 12 e 12a nonché la modifica dell’ordinanza del 9 giugno 201752 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (all. n. 1) e dell’ordinanza del 16 ottobre 202453 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (all. n. 3).

3 Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore:

  • a. gli articoli 92a e 92b;

  • b. gli articoli 49, 50 capoversi 2 lettera c e 3 e il capoverso 2 delle disposizioni transitorie dell’ordinanza del 20 novembre 199654 sull’imposizione degli oli minerali (all. n. 2).

2 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

Titolo

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

N. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. m1.Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:m. l’impiego di carbone vegetale; è eccettuato l’impiego nel materiale da costruzione, purché siano garantiti la produzione sostenibile del carbone vegetale e un trattamento dei rifiuti edili rispettoso dell’ambiente.

N. 33.Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati internazionali se non si procede alla consultazione delle cerchie interessate.

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Titolo

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Lett. b, c, e, f nonché hPer un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:b. attività di ricerca e tecnologie in stadi di sviluppo precoci o informazione e consulenza;c. l’impiego di combustibili e carburanti rinnovabili per i quali non è stata attribuita alcuna garanzia di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti;e. Abrogataf. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è eccettuato l’utilizzo in pompe di calore o se è garantita l’origine dell’energia elettrica utilizzata da fonti energetiche rinnovabili;h. l’impiego di carbone vegetale; è eccettuato l’impiego come:1. concime, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza del 1° novembre 202355 sui concimi in vigore al momento della ricezione della domanda e corrisponde allo spandimento massimo annuo ivi stabilito, oppure2. materiale da costruzione, purché sia garantita la produzione sostenibile del carbone vegetale;

(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

N. 3.4 parametri «ERifSSQE,y», «ERifSSQE,z» e «FEWV, y, z»ERifSSQE,y Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO2eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell’idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.ERifSSQE,z Anno civile in cui ha avuto inizio l’attuazione del progetto secondo l’articolo 5 capoverso 3.FEWV, y, z Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza nell’anno y, calcolato come segue:5 > y – z: 0,198 t CO2eq/MWh;5 ≤ y – z < 9: 0,154 t CO2eq/MWh;9 ≤ y – z < 14: 0,116 t CO2eq/MWh;14 ≤ y – z < 20: 0,081 t CO2eq/MWh.

N. 3.5 parametro «EPSSQE,y»EPSSQE,y Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO2eq]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

N. 4.7/11.Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO2eq].

(art. 28)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale

1 Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

  • 1.1 L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

  • obiettivo individuale del veicolo: z + a * (m – Mt–2) g CO2/km

  • 1.2 L’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

  • obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a * (Mi,t – Mt–2) g CO2/km

  • 1.3 Per le formule di cui ai numeri 1.1 e 1.2 si applicano i seguenti parametri:

    • z Obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2:

    • automobili: 93,6 g CO2/km negli anni 2025–2029; 49,5 g CO2/km dal 2030;

    • autofurgoni e trattori a sella leggeri: 153,9 g CO2/km negli anni 2025–2029; 90,6 g CO2/km dal 2030.

    • a Coefficiente angolare della retta del valore limite:

    • automobili: –0,0144 negli anni 2025–2029; –0,0076 dal 2030;

    • autofurgoni e trattori a sella leggeri:

      • negli anni 2025–2029: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a Mt–2; 0,0848 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a Mt–2

      • dal 2030: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a Mt–2; 0,0499 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a Mt–2

    • m Peso a vuoto dell’automobile oppure dell’autofurgone o del trattore a sella leggero in kg.

    • Mi,t Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore messi in circolazione per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali.

    • Mt-2 Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento.

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili
  • Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

    • a. 2015:

      1532 kg;

    • b. 2016:

      1563 kg;

    • c. 2017:

      1588 kg;

    • d. 2018:

      1601 kg;

    • e. 2019:

      1636 kg;

    • f. 2020:

      1674 kg;

    • g. 2021:

      1693 kg;

    • h. 2022:

      1727 kg;

    • i. 2023:

      1767 kg.

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
  • Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

    • a. 2018:

      2056 kg;

    • b. 2019:

      2067 kg;

    • c. 2020:

      2089 kg;

    • d. 2021:

      2094 kg;

    • e. 2022:

      2117 kg;

    • f. 2023:

      2110 kg.

3 Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti

  • 3.1 L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

  • obiettivo di emissione individuale del veicolo in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro: MPWsg * (1–rf) * AWCO2sg g CO2/tkm

  • 3.2 L’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

  • obiettivo di emissione individuale del parco veicoli nuovi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro: sg Sharesg * MPWsg * (1–rf) × AWCO2sg g CO2/tkm

  • 3.3 Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:

    • Sharesg quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell’importatore

    • MPWsg Fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/124256)

    • rf Fattore di riduzione delle emissioni medie di CO2:

    • negli anni 2025–2029: 15 per cento;

    • dal 2030: 30 per cento.

    • AWCO2sg 4-UD: 307,23

    • 4-RD: 197,16

    • 4-LH: 105,96

    • 5-RD: 84,00

    • 5-LH: 56,60

    • 9-RD: 110,98

    • 9-LH: 65,16

    • 10-RD: 83,26

    • 10-LH: 58,26

(art. 26b)

Riduzione delle emissioni di CO2 mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili

1 Calcolo della riduzione per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

RedST = ST * EFref * 1 000 000 / FL g CO2/km

  • RedST Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO2/km.

  • ST Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all’articolo 92c.

  • EFref Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l’allegato 10, convertito in t CO2/kWh.

  • FL Prestazione chilometrica media: 175 000 km.

2 Calcolo della riduzione per i veicoli pesanti

RedST = ST * EFref * 1 000 000 / (avgTL × nV) g CO2/tkm

  • RedST Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come valore medio del parco veicoli in g CO2/tkm.

  • ST Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all’articolo 92c.

  • EFref Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l’allegato 10, convertito in t CO2/kWh.

  • avgTL Prestazione di trasporto media dei veicoli nel parco veicoli nuovi. Corrisponde alla media dei valori dei sottogruppi, ponderata in base alle quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi. Le prestazioni di trasporto dei singoli sottogruppi sono pari a:

    • 4-UD: 1 113 000 tkm

    • 4-RD: 1 736 280 tkm

    • 4-LH: 5 090 120 tkm

    • 5-RD: 5 600 868 tkm

    • 5-LH: 9 689 400 tkm

    • 9-RD: 3 209 080 tkm

    • 9-LH: 9 380 000 tkm

    • 10-RD: 4 882 808 tkm

    • 10-LH: 9 689 400 tkm

  • nV Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.

(art. 27)

Calcolo delle emissioni di CO2

1 Emissioni medie di CO2 per i parchi veicoli nuovi di grandi importatori

1.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
  • 1.1.1 Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

  • MCO2 = (1 – ZLEV) * [(∑V CO2V / nV] – RedST / nV g CO2/km

  • 1.1.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

    • MCO2 Emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi in g CO2/km.

    • ZLEV Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).

    • CO2V Emissioni di CO2 dei singoli veicoli del parco veicoli nuovi, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante ecoinnovazioni (art. 26) e l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).

    • nV Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.

    • RedST Riduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/km (art. 26b).

  • 1.1.3 Per il calcolo della quota di veicoli a basse o a zero emissioni, i veicoli sono ponderati in base al loro valore di emissione, come segue:

    • [tab] automobili: ponderazione = 1 – CO2V * 0,7/50

    • [tab] autofurgoni e trattori a sella leggeri: ponderazione = 1 – CO2V/50

    • [tab] I veicoli con un valore di ponderazione negativo non sono considerati a basse o a zero emissioni.

1.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti
  • 1.2.1 Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

  • MCO2 = (1 – ZLEV) * [∑sg (Sharesg * MPWsg * MCO2sg )] – RedST g CO2/tkm

  • 1.2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

    • MCO2 Emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro.

    • ZLEV Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di veicoli pesanti a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).

    • Sharesg Quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi.

    • MPWsg Fattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l’all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242)57.

    • MCO2sg Emissioni medie di CO2 per ogni sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all’allegato I punto 22 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di cui all’articolo 25a capoverso 1 lettera b, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).

    • RedST Riduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/tkm (art. 26b).

2 Emissioni di CO2 di un veicolo pesante

  • 2.1 Le emissioni di CO2 di un veicolo pesante sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

  • CO2 = MPWsg * CO2V – RedST g CO2/tkm

  • 2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

    • CO2 Emissioni di CO2 del veicolo in g CO2/tkm.

    • MPWsg Fattore di ponderazione del relativo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/124258).

    • CO2V Emissioni di CO2 del veicolo, calcolate secondo l’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori di cui all’articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).

    • RedST Riduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/tkm secondo l’allegato 4b.

(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

N. 2, 5– 7, 9, 13, 15, 17, 18, 24 e 27–29Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:2. raffinazione di oli minerali mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;5. produzione di ferro o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora;6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra le altre cose, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;7. produzione di alluminio primario od ossido di alluminio;9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione e la formatura in fonderia ecc. mediante unità di combustione con una potenza termica totale, compresi i vettori energetici utilizzati come agenti riducenti, superiore a 20 MW;13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso con una capacità di produzione complessiva per il gesso calcinato o il gesso secondario essiccato superiore a 20 t al giorno;17. Concerne soltanto il testo tedesco18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 t al giorno;27. cattura di gas serra in impianti nel SSQE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico;28. trasporto di gas serra catturati da impianti nel SSQE in impianti di trasporto stazionari;29. stoccaggio geologico di gas serra provenienti da impianti nel SSQE.

(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1bis)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione

N. 1

1 Quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

  • a. per gli anni 2025–2027:

  • Capi = [∑ ØFZ + ∑ Øemissioni] * [0,717 – (i–2024) × 0,043]

  • b. per gli anni 2028–2030:

  • Capi = [∑ ØFZ + ∑ Øemissioni] * [0,588 – (i–2027) × 0,044]

  • Capi Quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l’anno i.

  • ∑ ØFZ Somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013.

  • ∑ Øemissioni Somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013.

(art. 112–113b)

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Titolo

Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore

N. 1

1 Definizioni

  • 1.1 La prospezione comprende analisi volte:

    • – alla caratterizzazione indiretta o diretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico, e

    • – alla determinazione dell’ubicazione in superficie e del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.

  • 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l’estrazione dell’acqua calda e per un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata.

N. 2.2 lett. aConcerne soltanto il testo francese

N. 4.2 lett. d, h e j4.2 DomandaLa domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:d. le utilizzazioni alternative previste delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative, compresi i piani di utilizzazione diretta e indiretta, precisando in particolare il loro impatto economico;h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, il suo azionariato e il grado di partecipazione degli azionisti al capitale; j. lo sfruttamento del serbatorio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO2.

N. 4.3.3 lett. d4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:d. la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell’accompagnamento del progetto.

N. 4.5.24.5.2 La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell’accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e per il gruppo di esperti.

N. 5.35.3 Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati dopo la scadenza dei termini di seguito indicati, decorrenti dal rilevamento dei dati:a. 24 mesi per la prospezione;b. 12 mesi per lo sfruttamento.

(art. 112–113b)

Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore

1 Definizioni

  • La valorizzazione comprende la perforazione che permette il completamento del circuito geotermico per un’utilizzazione indiretta e l’estrazione o la riconduzione dell’acqua del serbatoio geotermico.

2 Costi di investimento computabili

  • 2.1 Nell’ambito della valorizzazione per un’utilizzazione indiretta sono computabili i costi d’esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie della persona richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:

    • a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento dell’area di perforazione;

    • b. la perforazione, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell’insieme delle perforazioni di produzione o di riconduzione;

    • c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;

    • d. le prove di pozzo;

    • e. le misurazioni del foro di trivellazione, compresa la strumentazione;

    • f. le prove di circolazione;

    • g. l’analisi delle sostanze rinvenute;

    • h. l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione.

  • 2.2 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all’ammontare del 15 per cento dei costi d’esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.

  • 2.3 Le prestazioni proprie della persona richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

  • 2.4 Non sono computabili:

    • a. i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla valorizzazione per un’utilizzazione indiretta;

    • b. i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l’utilizzazione indiretta, in particolare le pompe di calore.

3 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento

  • 3.1 Domanda

  • La domanda deve contenere il rapporto finale concernente l’esplorazione realizzata ai sensi dell’allegato 12 che descrive lo stato della situazione e della perforazione esplorativa nonché le caratteristiche della risorsa geotermica selezionata e individuata e che spiega i motivi per cui risulta impossibile l’utilizzazione diretta pianificata. Deve altresì fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, mettendo chiaramente in evidenza le differenze rispetto al progetto di utilizzazione diretta, in particolare in merito a:

    • a. il nuovo programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;

    • b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;

    • c. le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel nuovo foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto come pure le incertezze residue associate;

    • d. l’uso previsto delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;

    • e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;

    • f. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, se diversi da quelli per l’utilizzazione diretta;

    • g. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di valorizzazione, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento, compreso un elenco degli aiuti finanziari concessi per il progetto originario di utilizzazione diretta;

    • h. lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione indiretta, le specifiche delle pompe di calore, in particolare il COP, il consumo di elettricità e la sua origine, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, incluse le riduzioni previste delle emissioni di CO2.

  • 3.2 Esame della domanda

  • 3.2.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.

  • 3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:

    • a. caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;

    • b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati;

    • c. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.

  • 3.2.3 Se valuta positivamente la domanda, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:

    • a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;

    • b. le scadenze delle tappe del progetto;

    • c. l’ammontare del contributo alla valorizzazione da concedere;

    • d. la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell’accompagnamento del progetto.

  • 3.3 Contratto

  • Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla valorizzazione, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:

    • a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;

    • b. l’obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;

    • c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla valorizzazione;

    • d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;

    • e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113c;

    • f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;

    • g. ulteriori condizioni.

  • 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto

  • 3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di valorizzazione programmati.

  • 3.4.2 La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell’accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di valorizzazione e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e per il gruppo di esperti.

  • 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.

  • 3.4.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di valorizzazione, il gruppo di esperti valuta i risultati di tali lavori all’attenzione dell’UFE.

  • 3.4.5 L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

4 Geodati

  • 4.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.

  • 4.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 200759 sulla geoinformazione e dell’ordinanza del 21 maggio 200860 sulla geologia nazionale, swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.

  • 4.3 Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati 12 mesi dopo il loro rilevamento.

(art. 46e, 46f e 46g)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

N. 1.2.3 e 1.2.41.2.3 Quantità massima annua disponibile negli anni 2024–2027 Cap202x = Cap2023 consolidato + Cap(RUP) 2023 virtuale – (x – 3) * 0,043 * (Cap2020 consolidato + Cap(RUP)2020 virtuale)Cap202x Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5, 6, 7Cap2023 consolidato = 0,934 * 0,97 × Cap2020Cap(RUP)2023 virtuale = 0,934 * ∑tkmRUP × PR2020 * 0,97 / 0,82∑tkmRUP = Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP)Cap2020 consolidato = 0,97 * Cap2020Cap(RUP)2020 virtuale = ∑tkmRUP * PR2020 * 0,97 / 0,821.2.4 Quantità massima annua disponibile a partire dal 2028 Capy = Cap2027 – (y – 2027) * 0,044 * (Cap2020 consolidato + Cap(RUP)2020 consolidato)Capy Limite massimo delle emissioni per l’anno y; con y = 2028, 2029, 2030Cap2027 Limite massimo delle emissioni per il 2027

(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

N. 2.1, 2.2 lett. b, f e g nonché 2.3 lett. a2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che:a. tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;b. i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l’impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:b. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;f. una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basso tenore di emissioni; g. una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO2 all’anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:a. una procedura per determinare il consumo di carburante di ciascun aeromobile;

N. 3.1, 3.2, frase introduttiva, 3.3 e 3.43.1 Le emissioni di CO2, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente: emissioni di CO2 [t CO2] = carburante consumato [t carburante] * fattore di emissione [t CO2/t carburante].3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO2/t carburante] per i diversi carburanti:3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:a. carburanti da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/200161;b. carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001.3.4. Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.

(art. 52)

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

N. 1.1 lett. g e h1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:g. la prova che per i vettori energetici utilizzati le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e che le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che l’utilizzo di tali vettori energetici nel SSQE debba essere fatto valere con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili;h. la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti oppure dei materiali che sono trasformati nei processi, a condizione che il loro utilizzo sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili.

N. 2.1 lett. f e j, 2.2, nota a piè di pagina, e 2.32.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:f. il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;j. l’indicazione dei CO2eq calcolati ai sensi dell’articolo 56bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/206662 degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall’operatore nell’anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo. 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.2.3 Si applicano le seguenti disposizioni particolari per l’impiego di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3:2.3.1 Per le miscele di carburanti l’operatore di aeromobili può indicare la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.2.3.2 Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui all’allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa conformemente all’articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive a partire dalla Svizzera, a condizione che la fornitura all’aeromobile non avvenga sotto forma di carichi fisicamente identificabili.2.3.3 In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all’allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell’esenzione dall’obbligo di verifica.2.3.4 Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:a. la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;b. per i carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE.

(art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all’organismo di controllo

N. 4.1 lett. b, seconda nota a piè pagina4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere accreditato secondo:b. il regolamento (CE) n. 765/200863 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206764;

(art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1bis e 66a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO2

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO2 devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

  • a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;

  • b. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO2 e devono essere notificate all’UFAM;

  • c. le perdite durante il trasporto di CO2 catturato sono considerate emissioni di CO2 e devono essere notificate all’UFAM;

  • d. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all’estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE65.

(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 giugno 201766 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 4 lett. fL’UST lavora in collaborazione con:f. i servizi dell’energia e dell’ambiente della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 cpv. 2 lett. l2 Per ogni edificio e oggetto simile a un edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:l. installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, incluse le informazioni di cui all’art. 16a dell’ordinanza del 30 novembre 201267 sul CO2, nonché rifugio).

2. Ordinanza del 20 novembre 199668 sull’imposizione degli oli minerali

Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali:a. «biocarburanti» con «carburanti rinnovabili»;b. «bioetanolo» con «etanolo rinnovabile»;c. «biometanolo» con «metanolo rinnovabile»;d. «biodimetiletere» con «dimetiletere rinnovabile»;e. «bioidrogeno» con «idrogeno rinnovabile».

Art. 19a, frase introduttiva e lett. iPer carburanti rinnovabili s’intendono:i. gli esteri vegetali e animali idrogenati, gli acidi grassi, gli oli e gli oli usati.

Art. 19h cpv. 11 L’agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030. È revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.

Art. 48 cpv. 3 lett. a3 Per le seguenti restituzioni l’anno civile è considerato come anno d’esercizio:a. restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d’esercizio;

Art. 49 Genere e portata1 L’imposta è restituita alle seguenti imprese:a. imprese con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che effettuano corse con veicoli stradali e veicoli su rotaia per il trasporto di persone al di fuori del traffico locale secondo l’articolo 18 capoverso 1bis LIOm;b. imprese con una concessione dell’UFT che effettuano corse con battelli per il trasporto di persone; oppurec. imprese con una concessione federale che effettuano corse con battelli per il trasporto transfrontaliero di persone, purché siano indennizzati i costi non coperti secondo l’articolo 28 della legge del 20 marzo 200969 sul trasporto di viaggiatori.2 Il traffico locale comprende le linee che in virtù dell’articolo 5 capoversi 1 e 4 dell’ordinanza del 4 novembre 200970 sul trasporto di viaggiatori servono al collegamento capillare di località. L’UFT decide sulle controversie in merito all’attribuzione di una linea al traffico locale. 3 Per le corse con battelli nelle acque di confine il diritto alla restituzione di cui al capoverso 1 lettera b sussiste anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero se almeno una delle banchine della linea si trova sul territorio nazionale svizzero.4 Il diritto alla restituzione di cui ai capoversi 1 e 2 sussiste anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.5 L’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.6 Il DFF fissa le aliquote ridotte.

Art. 50 cpv. 2 lett. c nonché 32 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo. Devono contenere almeno i seguenti dati:c. i dati necessari per l’identificazione del veicolo, in particolare il numero di matricola o il numero di serie.3 Il beneficiario può determinare la prestazione chilometrica che beneficia dell’agevolazione fiscale e la prestazione chilometrica che non ne beneficia anche in base alla rispettiva quota percentuale della prestazione chilometrica totale del suo parco veicoli.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 aprile 20251 Le agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili la cui durata di validità termina il 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2030.2 Alle domande di restituzione dell’imposta sugli oli minerali a imprese di trasporto concessionarie per i carburanti consumati fino al 31 dicembre 2025 si applica l’articolo 49 secondo il diritto anteriore.

Allegato 2L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

3. Ordinanza del 16 ottobre 202471 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori

Ingressovisti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31ater capoverso 3, 31aquater capoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 200972 sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 195773 sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 26 della legge del 23 giugno 200674 sugli impianti a fune (LIFT);
visto l’articolo 37a della legge del 23 dicembre 201175 sul CO2,

Titolo dopo l’art. 58Sezione 4:
Promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone

Art. 58a Promozione finanziariaLa Confederazione promuove il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone ai sensi dell’articolo 37a della legge sul CO2 nel quadro dei crediti stanziati mediante contributi a fondo perso per l’esercizio o gli investimenti.

Art. 58b Priorità nella promozione1 Sono promosse in via prioritaria le nuove offerte di treni notturni che circolano tutto l’anno, dotati sia di posti a sedere sia di vagoni letto o cuccette. In tale contesto, si considera come può essere massimizzato, con i mezzi disponibili, il numero di viaggiatori-chilometro nel trasporto transfrontaliero di persone.2 Se sono disponibili mezzi ulteriori, sono promossi inoltre:a. nuove offerte di treni notturni stagionali;b. nuovi collegamenti notturni e diurni transfrontalieri senza vagoni letto o cuccette;c. l’aumento della capacità o dell’attrattiva delle offerte transfrontaliere attuali;d. investimenti destinati prevalentemente al trasporto ferroviario transfrontaliero di persone.3 La promozione di riduzioni di prezzo sui titoli di trasporto è esclusa.

Art. 58c Condizioni1 Possono chiedere contributi le imprese che:a. trasportano persone nel trasporto transfrontaliero sulla base di:1. una concessione secondo l’articolo 6 LTV,2. un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV, oppure3. un trattato internazionale; e b. al momento della presentazione della domanda di promozione hanno già esperienza nell’esercizio di offerte comparabili.2 Le offerte che cominciano o terminano in una stazione di confine in Svizzera sono promosse unicamente se corrispondono a un interesse preponderante della Svizzera.3 Non sono promosse le offerte con un rapporto tra costi non coperti e viaggiatori-chilometro decisamente peggiore rispetto ad altre offerte.

Art. 58d Piani dell’offerta1 L’UFT stabilisce prescrizioni amministrative per la presentazione di piani dell’offerta e di piani degli investimenti e le pubblica. 2 Le imprese possono presentare all’UFT piani dell’offerta e piani degli investimenti da promuovere.3 Dopo una verifica preliminare, l’UFT comunica alle imprese se i loro piani corrispondono alle prescrizioni o devono essere modificati e se altre imprese hanno presentato piani.

Art. 58e Domande1 Le imprese possono presentare all’UFT domande per la promozione delle loro offerte.2 Le domande devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:a. indicazioni sull’impresa richiedente;b. il piano dell’offerta con analisi di mercato, tracciato della linea, politica delle fermate, tariffe, capacità, numero di collegamenti e orario;c. costi e proventi attesi nonché contributi annui richiesti per almeno tre anni d’esercizio; d. domanda attesa, in particolare i viaggiatori-chilometro annui nel trasporto transfrontaliero di persone e indicazioni sul trasferimento previsto del trasporto di persone dagli aerei alla ferrovia;e. contributi garantiti di terzi; f. garanzia che l’offerta sarà fornita per diversi anni;g. per le offerte esistenti, spiegazioni in merito alla maggiore attrattiva per i viaggiatori. 3 L’UFT può esigere dalle imprese ulteriori indicazioni necessarie al trattamento delle domande.

Art. 58f Valutazione delle domandeL’UFT valuta le domande e ne stabilisce la priorità in base ai previsti costi non coperti e viaggiatori-chilometro nel trasporto transfrontaliero di persone.

Art. 58g Ammontare dei contributi1 I contributi sono concessi al massimo nella misura dei previsti costi non coperti dell’offerta riguardante tratti di linea in Svizzera e all’estero. 2 L’ammontare dei contributi è determinato senza considerare i margini di guadagno. 3 L’ammontare dei contributi per gli anni 2028–2030 è verificato sulla base dei risultati degli anni precedenti.

Art. 58h Decisione1 L’UFT emana una decisione concernente la domanda per la promozione delle offerte.2 In particolare vi stabilisce:a. l’ammontare dei contributi annui;b. l’offerta promossa;c. le condizioni da osservare;d. le modalità della presentazione di rapporti;e. le modalità di versamento dei contributi;f. i motivi del rifiuto della domanda.

(cifra III/Allegato n. 2)

(art. 19b)

Tariffa d’imposta per carburanti rinnovabili

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota d’imposta

Supplemento fiscale

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

2207.1000

2000

Etanolo rinnovabile

0.00

0.00

2710.1911

1912
1919

Esteri vegetali e animali idrogenati, acidi grassi, oli e oli usati

0.00

0.00

2804.1000

Idrogeno rinnovabile, liquefatto

0.00

0.00

2905.1110

Metanolo rinnovabile

0.00

0.00

2909.1910

Dimetiletere rinnovabile

0.00

0.00

3824.9920

Residui di distillazione di biodiesel

0.00

0.00

3826.0010

Biodiesel

0.00

0.00

Cap. 15

Oli vegetali e animali e oli usati vegetali e animali

0.00

0.00

per 1000 kg
fr.

per 1000 kg
fr.

2711.1910

Biogas, liquefatto

0.00

0.00

2711.1910

Gas sintetico, liquefatto

0.00

0.00

2711.2910

Biogas, allo stato gassoso

0.00

0.00

2711.2910

Gas sintetico, allo stato gassoso

0.00

0.00

2804.1000

Idrogeno rinnovabile, allo stato gassoso

0.00

0.00