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AS 2025 30

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone nonché gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente:

Art. 35 cpv. 11 Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un’infrazione grave o medio-grave che comporta la revoca della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l’autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza di condurre in prova revocata.

Art. 35a cpv. 11 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione grave o medio-grave che comporta la revoca della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie, la licenza è annullata. Questo vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. L’annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre.

Art. 42 cpv. 3bis lett. b3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l’articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.

Art. 65 cpv. 2 lett. b e c, 3 e 42 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:b. aver superato l’esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un’altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine del tirocinio;c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera della categoria B o C oppure una licenza di condurre della categoria B o C di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, senza aver commesso durante questo periodo infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza stradale;3 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l’esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.4 I requisiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e non sono richiesti per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

II

Gli allegati 1, 3 e 3a sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

13 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

Introduzione prima del numero 1 Vista, 1° gruppo lettera d e 2° gruppo lettera d: 1° gruppo 2° gruppo a. Licenza di condurre delle categorie A e Bb. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e Md. Esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli a. Licenza di condurre delle categorie C e Db. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1c. Permesso per il trasporto professionale di personed. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente

(art. 5i)

Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida

Rimando tra parentesi sotto lindicazione «Allegato 3»(art. 5i, 7, 27 e 65)

N. 2.12.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC) del 1° gruppo medico
(A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) sono: del 2° gruppo medico
(D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente) sono: soddisfatti soddisfatti soltanto alle
condizioni sottostanti (n. 3) non soddisfatti
Breve motivazione: soddisfatti soddisfatti soltanto alle
condizioni sottostanti (n. 3) non soddisfatti
Breve motivazione:

(art. 5i)

Certificato oftalmologico

Lett. AA. I requisiti visivi minimi secondo l’allegato 1 OAC sono stati verificati per:il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli)il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente)

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