Lexipedia

AS 2025 314

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 2a Date delle votazioni1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:a. la quartultima domenica prima di Pasqua;b. la domenica successiva a Pentecoste;c. la domenica successiva al Digiuno federale;d. l’ultima domenica di novembre.2 Se lo richiedono motivi preponderanti il Consiglio federale può anticipare o differire singole date delle votazioni o fissarne altre. Consulta previamente i Cantoni.3 Nell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare nelle date di cui al capoverso 1 lettere c e d.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.

30 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi