AS 2025 403
Legge federale sulle foreste (LFo)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,
decreta:
I
La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:
Art. 41a, rubricaDesignazione della provenienza
Art. 41b Prezzi indicativi per il legname grezzo1 Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti. 2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità. 3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog | Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.
13 giugno 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |