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AS 2025 403

Legge federale sulle foreste (LFo)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,

decreta:

I

La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:

Art. 41a, rubricaDesignazione della provenienza

Art. 41b Prezzi indicativi per il legname grezzo1 Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti. 2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità. 3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.

13 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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