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AS 2025 553

Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci
nel traffico con partner di libero scambio
(esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS)
(Ordinanza sul libero scambio 2)
(Ordinanza sul libero scambio 2)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sul libero scambio 2 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b1 Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1 è concesso come segue:a. per le merci menzionate nell’allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Faröer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell’Unione doganale dell’Africa australe (SACU)2, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)3, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell’America centrale (CAS; concluso con Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD) nonché India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;b. per le merci menzionate nell’allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall’Ecuador (EC) e dall’India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.

3 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1)

Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma
di scambi di lettere

N. 3636. Accordo di partenariato commerciale ed economico del 10 marzo 20244 tra gli Stati dell’AELS e l’India (art. 1.2–2.4).

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all’importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti5

(art. 1 cpv. 1 lett. b)

Aliquote di dazio all’importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti6

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