AS 2025 66
Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
Preambolo
Traduzione
Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 201/XLI
Adottato dal Consiglio dei Governatori il 13 febbraio 2018
Entrato in vigore il 13 febbraio 2018
La sezione 5 dell’articolo 4 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):d) Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono anche prendere la forma di un elemento di liberalità in un prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli; a tale scopo, con «prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli» si intende qualsiasi prestito concesso da un Membro o da una delle istituzioni che beneficiano del suo appoggio che comporti un elemento di liberalità a vantaggio del Fondo e che sia inoltre compatibile con il quadro relativo ai prestiti concessi dai partner a condizioni favorevoli («Concessional Partner Loan Framework») approvato dal Consiglio di amministrazione, mentre con «istituzione che beneficia dell’appoggio di uno Stato» si intende qualsiasi impresa o istituto finanziario operante nell’ambito dello sviluppo, statale o sotto il controllo delle autorità statali di uno dei Membri, ad eccezione delle istituzioni multilaterali.