AS 2025 76
Ordinanza concernente il materiale bellico (OMB)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 22 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide due anni e possono essere prorogate di un anno al massimo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.
29 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |