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AS 2026 133

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 13 marzo 2026

Preambolo

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)

ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 lett. aPer farmacopea si intendono:a. Pharmacopoea Europaea, 12a edizione2, numero 12.3 (Ph. Eur. 12.3), del giugno 2025;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

13 marzo 2026

In nome del Consiglio dell’Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin

Ordinanza<br />dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee<br />Modifica del 13 marzo 2026 | Lexipedia | Lexipedia