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AS 2026 155

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Col France
Concluso il 27 novembre 2019Entrato in vigore il 1° maggio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 19601 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, di seguito «Convenzione»,

considerata la necessità di definire le basi normative necessarie al buon funzionamento di un ufficio a controlli nazionali abbinati (BCNJ) e di proteggere in tal modo il lavoro degli agenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’accordo

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio francese a Col France nel comune di Villers-le-Lac.

Detto ufficio è denominato:

  • a. BCNJ de Col France, dall’amministrazione svizzera;

  • b. BCNJ de Col France, dall’amministrazione francese;

I controlli svizzeri e francesi delle persone e delle merci sono effettuati presso questo ufficio.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente accordo, le espressioni:

  • a. «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» sono definite nell’articolo 2 della Convenzione;

  • b. «controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative delle Parti Contraenti relative all’entrata, all’uscita e al transito di merci.

  • In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), le autorità designate possono effettuare controlli delle persone presso il punto di passaggio autorizzato. Lo svolgimento di questi controlli tiene conto della valutazione della minaccia locale risultante da un’analisi dei rischi. I controlli vengono effettuati in maniera mirata e non sono sistematici.

Art. 3 Arresto nella zona

Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

Art. 4 Zona di controllo

La zona ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 della Convenzione:

  • a. la porzione di territorio delimitata dai bordi laterali esterni:

    • i. della strada dipartimentale D461, dal confine franco–svizzero alla sua intersezione con la strada dipartimentale D447,

    • ii. dalle due aree di sosta situate a monte e a valle della cabina;

  • b. la cabina di controllo situata nella porzione di territorio definita alla lettera a, esclusi i locali riservati esclusivamente ai servizi francesi;

  • c. l’edificio demaniale delle dogane, esclusi i locali riservati esclusivamente ai servizi francesi.

Le autorità dello Stato limitrofo sono autorizzate a effettuare i loro controlli mediante mezzi tecnici nella zona designata dello Stato di soggiorno come nel proprio territorio.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)2 e la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) elaborano piani indicativi sui quali sono chiaramente riconoscibili i limiti delle zone di controllo e i settori utilizzati in comune oppure utilizzati esclusivamente dal servizio svizzero e da quello francese.

L’AFD, la DGDDI e gli uffici svizzeri e francesi di Col France conservano ciascuno una copia dei piani.

Art. 5 Disposizioni concernenti questioni organizzative

D’intesa con le altre amministrazioni interessate, l’AFD e la DGDDI disciplinano di comune accordo le questioni relative al funzionamento.

A questo proposito disciplinano mediante scambio di lettere:

  • a. la ripartizione dei costi di riscaldamento, di illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati;

  • b. gli eventuali cambiamenti nella ripartizione dei locali tra i due Stati. D’intesa con le altre amministrazioni interessate, l’AFD e la DGDDI disciplinano di comune accordo le questioni relative al funzionamento.

Gli agenti in servizio, responsabili sul piano locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.

Art. 6 Comune di aggregazione

Per l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione la parte svizzera dell’ufficio è aggregata al Comune di Les Brenets.

Art. 7 Disposizioni finali

Ciascuna Parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle procedure costituzionali necessarie, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente accordo, che diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare l’accordo per via diplomatica per il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Firmato a Parigi il 27 novembre 2019 in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Bock

Per il
Governo della Repubblica Francese:

Isabelle Braun-Lemaire

Accordo<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Col France<br />Concluso il 27 novembre 2019Entrato in vigore il 1° maggio 2026 | Lexipedia | Lexipedia