D’intesa con le altre amministrazioni interessate, l’AFD e la DGDDI disciplinano di comune accordo le questioni relative al funzionamento.
A questo proposito disciplinano mediante scambio di lettere:
a. la ripartizione dei costi di riscaldamento, di illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati;
b. gli eventuali cambiamenti nella ripartizione dei locali tra i due Stati. D’intesa con le altre amministrazioni interessate, l’AFD e la DGDDI disciplinano di comune accordo le questioni relative al funzionamento.
Gli agenti in servizio, responsabili sul piano locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.