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AS 2026 330

Regolamento d’esecuzione comune
all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’originee sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
RS 0.232.111.141; RU 2021 744

Modifiche del regolamento d’esecuzione comune

Approvate dall’Assemblea dell’Unione di Lisbona il 14 luglio 2023
Entrate in vigore il 14°luglio 2023

Traduzione

[...]

Capitolo II Domanda e registrazione internazionale

Regola 5 Requisiti relativi alla domanda[...]4.[Abrogato] [...]

Regola 6 Domande contenenti irregolarità1.[Esame della domanda e correzione delle irregolarità][...]d) Nel caso di un’irregolarità riguardante un requisito basato su una notifica di cui alla regola 5.3) oppure su una dichiarazione di cui all’articolo 7.4) dell’Atto di Ginevra, il fatto che all’irregolarità constatata non sia posto rimedio entro il termine di tre mesi di cui al punto a) è considerato dall’Ufficio internazionale come una rinuncia alla protezione risultante dalla registrazione internazionale nella Parte contraente che ha inviato la notifica o la dichiarazione.[...]

Regola 7 Iscrizione nel registro internazionale[...]4.[Applicazione degli articoli 29.4) e 31.1) dell’Atto di Ginevra]a) In caso di ratifica dell’Atto di Ginevra da parte di uno Stato parte dell’Atto del 1967 o di adesione di tale Stato all’Atto di Ginevra, nei confronti di tale Stato, per quanto riguarda le registrazioni internazionali o le denominazioni d’origine riconosciute in virtù dell’Atto del 1967, si applica mutatis mutandis la regola 5.2) e 3). L’Ufficio internazionale verifica insieme all’Autorità competente interessata quali modifiche devono essere apportate, alla luce dei requisiti di cui alle regole 3.1), 5.2) e 3), in vista della registrazione in virtù dell’Atto di Ginevra e notifica le registrazioni internazionali così effettuate a ogni altra Parte contraente parte dell’Atto di Ginevra. Le modifiche di cui alla regola 5.2) sono soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8.1)ii).[...]

Regolamento d’esecuzione comune<br />all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’originee sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche<br />RS 0.232.111.141; RU 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia