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803.510

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)

Preambolo

803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 Conformemente alla decisione dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) e con l’approvazione dei membri della Conferenza dei di- rettori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP) del 15 marzo 2001 1. Sezione: Disposizioni generali

Art. 1 1)

Il presente concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pub- blici da parte dei Cantoni, dei comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali. Scopo 2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto canto- nale gli impegni derivanti in particolare dal "Government Procurement Agreement" 2) (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici 3). 3 In particolare i suoi obiettivi sono: a) promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti; b) garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale; c) assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione; d) consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbli- che.

Art. 2 4)

I Cantoni concordatari si riservano il diritto di: Riserva di altre convenzioni a) concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo; 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) RS 0.632.231.422 3) RS 0.172.052.68 4) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 1.7.2010 1

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) b) concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

Art. 3 1)

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni d’esecuzione, che devono essere conformi al concordato. Svolgimento 2. Sezione: 2)

Art. 4 3)

L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costru- zioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari. Organo intercantonale 2 All’Organo intercantonale competono: a) la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni con- cordatari; b) la promulgazione delle direttive d’applicazione del concordato; c) l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati; c)bis. il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzial- mente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione); d) (…) e) il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo; f) la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del concordato; g) lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali; h) la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali ed internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti. 3 L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente governo cantonale. 4 L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei direttori canto- nali interessate e con la Confederazione. 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) Titolo stralciato dalla decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 3) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2 1.7.2010

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Art. 5 1)

3. Sezione: Campo d’applicazione

Art. 5bis 2)

Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contem- plato da trattati internazionali. Delimitazione 2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ul- timi sono trasposti nel diritto cantonale. 3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.

Art. 6 3)

Nel settore dei trattati internazionali il presente concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare: Tipi di commesse a) commesse edili in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile; b) commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnata- mente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-ven- dita; c) commesse di prestazioni di servizio. 2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali il presente concor- dato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.

Art. 7 4)

I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nel- l’allegato 1. Valori soglia 1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2. 1ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa. 2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei la- vori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20 percento del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni ap- 1) Abrogato dalla decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 3) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 4) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 1.7.2010 3

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) plicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola ba- gatella).

Art. 8 1)

Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato: Committente a) i Cantoni, i comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale; b) (…) c) autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al pre- sente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività. d) altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali. 2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente concordato: a) altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non ab- biano carattere commerciale o industriale; b) oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 percento dei costi com- plessivi. 3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capo- versi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente princi- pale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Ri- mangono riservati accordi deroganti. 4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.

Art. 9 2)

Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio: Offerente, reciprocità a) in un Cantone concordatario; b) in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici; c) (…) 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 4 1.7.2010

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Art. 10 1)

Il presente concordato non è applicabile: Eccezioni a) alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena; b) alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agri- coltura e alimentazione c) alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attua- zione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale; d) alle commesse aggiudicate ad un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura; e) alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa e dell’esercito. 2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conforme- mente alle disposizioni del presente concordato: a) con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica; b) se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali; c) se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale. 4. Sezione: Procedura

Art. 11 Nell’aggiudicazione di commesse vengono osservati i seguenti principi: Principi generali

a) non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti; b) concorrenza efficace; c) divieto di negoziazioni; d) rispetto delle norme di ricusa; e) osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; f) parità di trattamento tra donna e uomo; g) trattamento confidenziale delle informazioni.

Art. 12 2)

Si distinguono i seguenti tipi di procedura: Tipi di procedura a) il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta. 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 1.7.2010 5

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) b) la procedura selettiva con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri d’idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altri- menti l’aggiudicazione della commessa non possa svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita. b)bis. la procedura a invito, nella quale il committente stabilisce quali offe- renti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre of- ferte. c) l’incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso. 2 (…) 3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del pre- sente concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente concordato.

Art. 12bis 1)

Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell’ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali. Scelta delle procedure 2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazio- nali possono essere aggiudicate anche nell’ambito di una procedura a in- vito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell’allegato 2. 3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.

Art. 13 2)

Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono: Disposizioni cantonali d’esecuzione a) necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia; b) riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie; c) fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte; d) procedura di verifica dell’idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili; 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 6 1.7.2010

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Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 803.510 e) reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari; f) adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; g) aggiudicazione mediante decisione; h) la notifica dell’aggiudicazione corredata da una breve motivazione; i) la limitazione dell’interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi; j) l’archiviazione.

Art. 14 1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione,

scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso non abbia ac- cordato al ricorso l’effetto sospensivo. Conclusione del contratto 2 Se al ricorso non è stato accordato l’effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ri- corso. 5. Sezione: Protezione giuridica

Art. 15 1)

Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un’istanza cantonale indipendente. Essa decide in via definitiva. Diritto di ricorso e termine 1bis Per decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso s’intendono: a) il bando di concorso della commessa; b) la decisione sull’inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l’art. 13 lett. e; c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; d) l’esclusione dalla procedura; e) l’attribuzione dell’appalto, la relativa revoca o l’interruzione della procedura d’aggiudicazione. 2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta e debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni. 2bis Le ferie giudiziarie non valgono. 3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all’applicazione del presente concordato.

Art. 16 1 Il ricorso è proponibile contro: Motivi di ricorso

a) le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di ap- prezzamento; 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 1.7.2010 7

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) b) l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. 2 Non può essere adotto il motivo dell’inadeguatezza. 3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente concordato.

Art. 17 1 Il ricorso non ha effetto sospensivo. Effetto

sospensivo 2 L’istanza di ricorso può, su richiesta o d’ufficio, accordare l’effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati. 3 Se l’effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ra- gionevole, essere obbligato a prestare delle garanzie per le spese proces- suali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garan- zia non viene prestata in termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade. 4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negli- genza.

Art. 18 1 Se il contratto non è ancora stato concluso, l’istanza di ricorso può

annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinvi- are la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente. Decisione 2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ri- corso constata il carattere illegale della decisione. 6. Sezione: Vigilanza

Art. 19 1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti

e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione. Controlli e sanzioni 2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione. 7. Sezione: Disposizioni finali

Art. 20 1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando

all’Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione. Adesione e recesso 8 1.7.2010

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Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 803.510 2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.

Art. 21 1)

Il presente concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderi- scono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo. Entrata in vigore 2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente concordato. 3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il concordato non modificato del 25 novembre 19942.

Art. 22 1 Il presente concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che

sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore. Diritto transitorio 2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia. 1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001 2) RS 172.056.4 1.7.2010 9

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni: (stato 24 febbraio 2003) Cantone Adesione Entrata in vigore Zurigo 11 dicembre 2003 24 febbraio 2004 1) Berna 1° gennaio 2003 28 gennaio 2003 Obwaldo 20 gennaio 2004 24 febbraio 2004 2) Friburgo 1° gennaio 2002 28 gennaio 2003 Basilea Città 1° gennaio 2003 28 gennaio 2003 Sciaffusa 15 aprile 2003 6 maggio 2003 3) Appenzello esterno 13 novembre 2003 2 dicembre 2003 4) San Gallo 1° gennaio 2003 28 gennaio 2003 Vallese 10 luglio 2003 5 agosto 2003 5) Allegati 6) 1. Valori soglia per il settore dei trattati internazionali 2. Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali 1) RU 2004 919 2) RU 2004 919 3) RU 2003 939 4) RU 2003 4119 5) RU 2003 2373 6) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 31 maggio 2010 10 1.7.2010

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Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 803.510 Appendice 1 Valori soglia per il settore dei trattati internazionali a) Secondo il "Government Procurement Agreement"GPA 1 (Accordo OMC relativo agli appalti pubblici) Valore della commessa in CHF (valore della commessa in DSP) Committente Lavori di co- struzione (valore glo- bale) Forniture Prestazioni di servizio Cantoni 8 700 000 (5 000 000) 350 000 (200 000) 350 000 (200 000) Autorità e imprese pubbliche nei settori dell’approvvigiona- mento ed energetico, dei tra- sporti e delle telecomunicazio- ni 8 700 000 (5 000 000) 700 000 (400 000) 700 000 (400 000) b) Secondo l’Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confedera- zione svizzera 2), anche i seguenti committenti rientrano nel settore dei trattati internazionali: Valore della commessa in CHF (valore della commessa in EURO) Committente Lavori di co- struzione (valore glo- bale) Forniture Prestazioni di servizio Comuni/Distretti 8 700 000 (6 000 000) 350 000 (240 000) 350 000 (240 000) Imprese private con diritti esclusivi o speciali nei settori dell’approvvigionamento idri- co, energetico e dei trasporti (compresi impianti di trasporto a fune e impianti di risalita) 8 700 000 (6 000 000) 700 000 (480 000) 700 000 (480 000) 1) RS 0.632.231.422 2) RS 0.172.052.68 1.7.2010 11

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803.510 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) Valore della commessa in CHF (valore della commessa in EURO) Committente Lavori di co- struzione (valore glo- bale) Forniture Prestazioni di servizio Imprese pubbliche e private at- tive in virtù di un diritto spe- ciale o esclusivo nel settore dei trasporti ferroviari e in quello dell’approvvigionamento ter- mico e di gas 8 000 000 (5 000 000) 640 000 (400 000) 640 000 (400 000) Imprese pubbliche e private at- tive in virtù di un diritto spe- ciale o esclusivo nel settore delle telecomunicazioni 8 000 000 (5 000 000) 960 000 (600 000) 960 000 (600 000) 12 1.7.2010

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Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 803.510 1.7.2010 13 Appendice 2 Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali Lavori di costruzione (valore della commessa in CHF) Tipi di proce- dura Forniture (valore della commessa in CHF) Prestazioni di servi- zio (valore della commessa in CHF) Edilizia seconda- ria Edilizia principale Incarico di- retto inferiore a 100 000 inferiore a 150 000 inferiore a 150 000 inferiore a 300 000 Procedura a invito inferiore a 250 000 inferiore a 250 000 inferiore a 250 000 inferiore a 500 000 Pubblico concorso/ procedura selettiva a partire da 250 000 a partire da 250 000 a partire da 250 000 a partire da 500 000

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