Mediante il versamento di contributi, il Governo sostiene metodi di sfruttamento orientati sul mercato, conformi alle esigenze degli animali e rispettosi dell'ambiente, che tengono conto dello sfruttamento sostenibile ai sensi dell'articolo 11 della legge sull'agricoltura.
A tale scopo possono essere concessi in modo particolare contributi iniziali e di motivazione come segue:
- In base all'articolo 11 lettera a) della legge:
- a)
alla riduzione delle spese di produzione;
- b)
alla realizzazione di nuovi rami di produzione e aziendali;
- c)
alla realizzazione di metodi alternativi di sfruttamento e produzione
- d)
alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- e)
per informazioni e pubblicità.
- In base all'articolo 11 lettera b) della legge:
- a)
all'assunzione di attività lucrativa accessoria nel campo dell'agricoltura;
- b)
ai provvedimenti volti a promuovere un ceto rurale orientato al futuro.
- In base all'articolo 11 lettera c) della legge:
- a)
alla conservazione delle razze di animali da reddito e piante grigionesi;
- b)
per conservare le basi vitali, i paesaggi colturali e altre particolarità agricole.
I contributi vengono di regola versati per dieci anni al massimo.
Il Governo disciplina i particolari.