00.1086
00.1086 · Interrogazione ordinaria · 2000-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le attività della Commissione della concorrenza sono disciplinate dalla legge sui cartelli (LCart). Questa legge ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale. Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza. La legge si applica alle imprese di diritto pubblico e di diritto privato. Sono fatte salve le prescrizioni che, su un mercato, escludono dalla concorrenza determinati beni o servizi.
Una dichiarazione d'intenti comune fra fornitori dell'agricoltura, fabbricanti e acquirenti di prodotti agricoli avente per oggetto la rinuncia di alimenti OMG per animali va considerata, in linea di principio, un accordo in materia di concorrenza.
Per quanto riguarda gli alimenti per animali non vi sono prescrizioni che li escludono dalla concorrenza. Inoltre, le firmatarie di una tale dichiarazione d'intenti sono imprese ai sensi della LCart. È dunque di competenza delle autorità della concorrenza esaminare la dichiarazione d'intenti sotto l'aspetto di una limitazione illecita della concorrenza. Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
Finora, il segretariato della Commissione della concorrenza ha segnalato in modo informale all'Unione Svizzera dei Contadini che la menzionata dichiarazione d'intenti potrebbe costituire un accordo illecito. Al fine di fare maggiore chiarezza, sono state richieste varie informazioni che tuttavia non sono ancora state fornite. La Commissione della concorrenza è pertanto intervenuta nell'ambito delle sue competenze. Il Consiglio federale, dal canto suo, non ha né il motivo né la possibilità di intervenire, allo stato attuale delle cose, in questioni di concorrenza che riguardano gli alimenti OMG per animali.
2. Il Consiglio federale parte dal principio che, in una libera economia di mercato, l'offerta di prodotti agricoli risponde, in linea di massima, ai bisogni della domanda. Nella misura in cui i prodotti senza OMG corrisponderanno ad un bisogno dei consumatori e dei produttori, vi sarà una domanda di tali prodotti. Ai consumatori e ai produttori è inoltre lasciata la libertà di impiegare o acquistare prodotti contenenti OMG. Questa libertà di scelta è garantita dal fatto che gli alimenti OMG per animali devono essere dichiarati. Nel caso di derrate alimentari di origine animale è prevista una precisazione delle prescrizioni di dichiarazione (dichiarazione negativa) per quanto riguarda gli alimenti per animali. In altri termini, in futuro dovranno essere dichiarate come derrate OMG anche le derrate alimentari di origine animale per le quali sono stati utilizzati alimenti OMG per animali. Il Consiglio federale ritiene pertanto non necessario un accordo fra le varie associazioni del settore.
3. Per evitare eventuali danni che potrebbero essere causati dall'impiego di alimenti OMG per animali, il legislatore ha preso le precauzioni necessarie. In linea di principio possono essere messi in circolazione solo gli alimenti per animali autorizzati dopo controlli appronfonditi. Le materie prime e gli alimenti semplici omologati, modificati geneticamente, sono elencati nell'allegato dell'ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OMG per animali. Inoltre - come già menzionato al punto 2 - gli alimenti per animali modificati geneticamente devono essere dichiarati.
Risposta del Consiglio federale.