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00.1121 · Interrogazione ordinaria · 2000-11-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le organizzazioni che praticano in Svizzera l'assistenza al suicidio (ma non l'assistenza

alla morte nel senso di eutanasia) hanno la forma giuridica di associazione ai sensi

dell'articolo 60 segg. CC. Tali associazioni riconoscono alla persona il diritto di decidere

se vivere o morire, sostengono i loro membri nel far valere tale diritto e li assistono nel

morire volontariamente. Nella misura in cui nella loro attività rispettano il diritto vigente, lo

Stato non ha nessun motivo per intervenire.

2. La regolamentazione emanata dal Consiglio cittadino zurighese concerne le case di cura

e per anziani della Città di Zurigo. Allenta l'attuale divieto di assistenza al suicidio nelle

case di cura e per anziani della città. Come finora, rimane vietata l'eutanasia attiva

diretta, vale a dire l'omicidio intenzionale da parte di terzi. Per contro, a partire dal 1°

gennaio 2001, a Zurigo è permesso ad una persona che vuole morire ed è capace di

discernimento di suicidarsi con l'aiuto di membri di un'organizzazione di assistenza al

suicidio, all'interno della casa di cura o per anziani. Per prevenire abusi, la Città di Zurigo

ha previsto varie misure di protezione. La direzione dell'istituto deve in ogni caso cercare

il colloquio con la persona intenzionata a suicidarsi e deve raccomandarle di discuterne

con uno specialista indipendente. Questi dovrà attirare l'attenzione sulle possibilità della

medicina e delle cure palliative. La direzione dell'istituto deve inoltre garantire che dopo

un suicidio con assistenza di un'apposita organizzazione, tale suicidio sarà comunicato

come caso di decesso straordinario alla polizia o al procuratore distrettuale. Con questa

regolamentazione si vuole conciliare da una parte il diritto di decidere sulla propria morte,

sancito implicitamente nella Costituzione (art. 10 e 7) e, dall'altra, il dovere dello Stato di

proteggere la vita da atti commessi da terzi. La nuova regolamentazione non viola

l'articolo 115 del Codice penale svizzero (CP, Istigazione e aiuto al suicidio).

3. Il problema dell'eutanasia è complesso e va chiaramente distinto da quello dell'aiuto al

suicidio. Quest'ultimo è disciplinato dall'articolo 115 CP. Secondo tale norma è punibile

chi per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto. Il che significa a

contrario che l'assistenza al suicidio non è punibile quando manca il movente egoistico.

Pertanto chi procura, su esplicita richiesta, a una persona intenzionata a morire, ma

capace di discernimento, un prodotto suscettibile di causare la morte a breve termine,

non soggiace alla legge. In altre parole, se dette condizioni sono adempite, non si può

affermare che l'associazione in questione pratica l'assistenza alla morte nel senso

dell'eutanasia. A livello federale, il dibattito sull'eutanasia in generale è in corso già da

parecchi anni. In tale contesto è opportuno distinguere chiaramente fra le varie forme di

eutanasia, a sapere l'eutanasia attiva diretta, l'eutanasia attiva indiretta e l'eutanasia

passiva. Il 5 luglio 2000, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il proprio

rapporto susseguente al postulato Ruffy e il rapporto del gruppo di lavoro "Eutanasia". Il

Consiglio federale auspica che il Parlamento discuta il problema dell'eutanasia e gli

indichi la direzione da seguire se si dovrà por mano ad eventuali lavori legislativi.

4. Nell'autunno 2000, è stata presentata un'iniziativa parlamentare (Cavalli) sullo stesso

tema. Il Consiglio federale è dell'opinione che sarebbe opportuno coordinare, nella

misura del possibile, questi due lavori. La decisione in merito spetta al Parlamento.

5. Nel suo rapporto del 5 luglio 2000, il Consiglio federale propone di legiferare sulle forme

di eutanasia che sono considerate lecite e che sono già oggi praticate. Resta da

esaminare se detta regolamentazione debba avvenire nell'ambito del diritto penale.

Risposta del Consiglio federale.

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