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00.1153 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le cascate del Reno figurano quale oggetto n. 1412 nell'Inventario federale dei

paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, RS 451.11). Giusta

l'articolo 6 della legge federale sulla protezione della natura e

del paesaggio (LPN, RS 451), l'inventariazione implica soprattutto che detto

monumento naturale debba essere conservato intatto o salvaguardato per quanto

possibile.

Le competenze dei Cantoni e dei Comuni nel quadro di un eventuale progetto

"Erlebnislandschaft Rheinfall" vengono stabilite dalle relative disposizioni contenute

nel diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio, nonché nel

diritto cantonale sulla pianificazione del territorio.

Nella misura in cui un simile progetto rientra nelle competenze della Confederazione

giusta l'articolo 2 LPN - la costruzione di opere e d'impianti che (a) appartengono alla

Confederazione, oppure (b) per i quali essa deve concedere concessioni, permessi,

o (c) assegnare sussidi -, è necessaria una ponderazione degli interessi giusta

l'articolo 6 capoverso 2 LPN. Tale articolo stabilisce che una deroga al principio

secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite

nell'inventario può essere presa in considerazione soltanto se al progetto in

questione non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimenti

d'importanza nazionale. Al momento attuale non è ancora possibile stabilire se il

progetto "Erlebnislandschaft Rheinfall" rientri nei compiti della Confederazione.

Quale ultima ratio giusta l'articolo 15 LPN la Confederazione può, mediante contratto

o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare le

cascate del Reno.

Risposta del Consiglio federale.