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00.3068 · Interpellanza · 2000-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con i decreti dell'8 ottobre 1999 il Parlamento ha stabilito un involucro finanziario per il promovimento di tutti i trasporti merci su rotaia, ammontante a 2,85 miliardi di franchi per il periodo dal 2000 al 2010. Tali fondi, pari a circa 259 milioni di franchi annui, devono essere impiegati, come già esposto nel messaggio concernente l'accordo bilaterale sui trasporti terrestri, nell'ottica della riforma ferroviaria e degli obiettivi riguardanti il trasferimento del traffico.

Il sistema di sovvenzione finora in vigore nel traffico combinato è stato di conseguenza adeguato alle nuove condizioni quadro. È stato creato un nuovo sistema di incentivi più consono alla libera concorrenza, comprendente varie componenti: ad una cosiddetta sovvenzione di base, quella del prezzo di tracciato, si aggiunge il sussidio specifico alle singole offerte. Queste ultime sono sia ordinazioni ben precise con cui si indennizzano i previsti costi scoperti di un'offerta sia i sussidi all'autostrada viaggiante del San Gottardo e del Lötschberg/Sempione.

Ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione federale il traffico combinato viene sovvenzionato a partire dagli anni settanta con i proventi dell'imposta sugli oli minerali che nel 1999 ammontavano a 125 milioni di franchi. È inevitabile che il traffico combinato sia sovvenzionato anche in futuro nella stessa misura al fine di evitare un massiccio ritrasferimento alla strada di carichi oggi trasportati per ferrovia. Finora è stato invece possibile svolgere il trasporto in carri completi, di gran lunga più importante per volume e senz'altro più adatto per certe merci, senza ricorrere a sovvenzioni dirette; esso beneficia però dei contributi agli investimenti per i binari di raccordo e del fatto che, come tutti i trasporti su rotaia, non deve coprire tutti i costi dell'infrastruttura.

Secondo le più recenti indagini, è molto limitato il rischio che le sovvenzioni del prezzo di tracciato concesse dal mese di gennaio 2000 si traducano in uno svantaggio di concorrenza per il trasporto in carri completi, timori che sono stati molto relativizzati anche dalle dichiarazioni degli speditori. Sembra invece reale il pericolo di uno spostamento del trasporto in carri completi dalla rotaia alla strada durante la fase di transizione fino all'applicazione dell'aliquota intera della TTPCP; a partire dal 2001 anche il trasporto in carri completi dovrà così ricevere delle sovvenzioni del prezzo di tracciato tratte dai fondi compresi nell'involucro finanziario.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande nel modo seguente:

1. Secondo quanto deciso dal Parlamento, il Consiglio federale sovvenziona in misura paragonabile tutti i trasporti merci (traffico combinato e trasporto in carri completi) con sovvenzioni del prezzo di tracciato. In base al sostegno finora concesso per motivi storici al traffico combinato, alle diverse basi legislative e al dato di fatto che finora il trasporto in carri completi copre in linea di massima i propri costi, il sovvenzionamento dei due tipi di trasporto non può essere praticato in modo del tutto uguale.

2. A partire dal 2001 il trasporto in carri completi dovrà essere sovvenzionato con fondi tratti dall'involucro finanziario per un ammontare di 58 milioni di franchi, destinati all'agevolazione del prezzo di tracciato. Si prevede inoltre che gli sforzi intrapresi dai gestori dell'infrastruttura per incrementare la produttività permettano di ridurne in tempi brevi il prezzo minimo.

3. Cfr. la risposta alla domanda 2.

4. Nel 2001 l'intero settore dei trasporti merci su rotaia beneficerà di sovvenzioni del prezzo di tracciato pari a circa 110 milioni di franchi, di cui 58 milioni circa - più della metà quindi- sono destinati ai trasporti in carri completi. Con l'esazione della TTPCP ad aliquota piena a partire dall'entrata in servizio della galleria di base del Lötschberg (nel 2006/7 circa) è prevista ancora la metà dell'importo fissato per il 2001. Non è escluso inoltre che anche i gestori delle infrastrutture possano ridurre ulteriormente i prezzi da loro fissati per prestazioni supplementari.

5. La definizione di traffico combinato contenuta nell'ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante corrisponde a quella in uso in campo internazionale ed è quella che meglio permette di tener conto dei reali rapporti di mercato. Proprio grazie al nuovo sistema di sovvenzioni è possibile sostenere nuove modalità di trasporto: non è invece giustificabile né con una strategia di mercato né sul piano finanziario "annaffiare" con sovvenzioni forme di trasporti che sono in grado di coprire i loro costi.

6. Non esiste alcuna distinzione ufficiale tra trasporti merci da promuovere e trasporti non da promuovere. La Costituzione prevede invece, vincolando la destinazione dei proventi dell'imposta sugli oli minerali, una particolare misura di promovimento del traffico combinato.

7. Dato che, con la riforma delle ferrovie, i trasporti merci su rotaia sono stati ampiamente liberalizzati, la Confederazione dovrebbe intervenire il meno possibile sui processi di mercato con sovvenzioni. Al fine di raggiungere l'obiettivo del trasferimento del traffico è tuttavia necessario un intervento politicamente motivato.

8. Già dall'entrata in vigore della riforma delle ferrovie circa due terzi dei costi d'infrastruttura sono stati oggetto di sovvenzioni lineari. L'estensione di sovvenzioni di questo tipo, ad esempio per i prezzi di tracciato, sarebbe relativamente semplice e poco burocratica, ma anche notevolmente più costosa dell'impiego mirato e giustificato dei fondi federali.

Risposta del Consiglio federale.