00.3345 · Interpellanza · 2000-06-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
È di pochi giorni la notizia che il Consiglio federale ha deciso, con effetto giuridico a partire dal 1° aprile 2000, di estendere il margine di manovra delle strategie d'investimento per le casse pensioni. Da quella data sarà possibile per le casse pensioni effettuare gli investimenti destinati al mercato azionario in misura superiore al 50 percento dell'ammontare complessivo.
Ora, premesso che (1) chi interpella ritiene giusta la misura di apertura che vuole permettere gli investimenti in valuta estera così come quella che consente l'acquisto di azioni estere in quanto si consente di diversificare i rischi (2) è consapevole che storicamente le borse sono "cresciute" (anche se andrebbe ancora fatto un distinguo qualitativo all'interno dell'indice di borsa che mette in luce unicamente l'andamento globale), il sottoscritto consigliere chiede al Consiglio federale:
1. Non ritiene potenzialmente pericolosa la misura adottata, che consente l'immissione di ingenti quantitativi monetari, di estendere - con queste proporzioni - le somme destinate al mercato azionario?
2. Il raggiungimento del tasso tecnico del 4 percento, specie in una fase in cui i tassi di interesse sono a livelli bassi, non porta i gestori ad assumere maggiori rischi e, dunque ad aumentare la redditività con il comparto azionario, aumentando di conseguenza i rischi di bruciare almeno parte dei partrimoni?
3. Non ritiene il Consiglio federale in futuro di ancorare il tasso tecnico ad un valore che sia (in tutto o in parte) basato all'andamento del tasso ufficiale di sconto (o altri parametri di questa natura)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La modifica dell'OPP 2, cui si riferisce l'autore dell'interpellanza, vuole dare un nuova definizione della sicurezza garantendo anzitutto la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. Non sono invece stati modificati gli articoli 54 e 55 OPP 2, che determinano i limiti ammessi nelle diverse categorie di investimenti.
Nei casi di superamento si esige una congruenza attivo-passivo (Asset & Liabilities Analysis). Quindi già prima le casse avevano la possibilità di superare questi limiti. Le relative condizioni erano tuttavia troppo restrittive. Per questo motivo la nuova formulazione dell'articolo 59 OPP 2 autorizza un superamento dei limiti se il regolamento di investimento dell'istituto di previdenza lo prevede e se l'applicazione della sicurezza e la ripartizione dei rischi sono stabilite in modo concludente in un rapporto i cui risultati saranno registrati nell'allegato ai conti annui. In altri termini l'organo paritetico di gestione che emana o approva le direttive sugli investimenti deve dare il proprio consenso per un superamento dei limiti e la cassa deve dimostrare di essere in grado di prendere dei rischi.
La media degli investimenti delle casse in azioni (investimenti diretti e indiretti) ammontava al 19 percento circa nel 1996 e al 25,3 percento nel 1998. Se si effettua un confronto con le partecipazioni in azioni e con i buoni di partecipazione nelle società svizzere, questa evoluzione corrisponde all'incirca alla crescita della capitalizzazione del mercato.
2. La prestazione di una cassa pensioni dipende dal rischio preso. Senza rischio il risultato degli investimenti sarebbe troppo basso. Le casse devono quindi cercare gli investimenti ottimali per ottenere una prestazione in rapporto al rischio scelto. Il nuovo articolo 50 OPP 2 dà una nuova definizione della sicurezza rispetto alla totalità degli investimenti della cassa e permette alle casse che hanno riserve di investire i loro fondi in attivi più a rischio, ma più rimunerativi.
I risultati delle diverse classi di attivi autorizzate dalla LPP dimostrano differenze nette in termini di prestazioni e di rischi. Le correlazioni osservate tra queste classi offrono possibilità interessanti a livello della diversificazione dei portafogli. In questo modo, secondo le necessità molto diverse degli istituti di previdenza, numerose possibilità d'indennità di portafoglio possono essere costituite per soddisfare gli obiettivi in materia di prestazioni e di rischi auspicati. Una diversificazione effettuata secondo l'indice Pictet dimostra che è possibile ottenere un rendimento superiore a quello di un portafoglio composto esclusivamente di obbligazioni. Per gli ultimi dieci anni l'indice Pictet ha registrato una prestazione annua superiore all'8,7 per cento. Investimenti ottimali permettono così alla cassa di costituire riserve e, in caso di perdite, di non dover attingere al patrimonio riservato alle prestazioni di libero passaggio e alle rendite in corso. Le modifiche dell'OPP 2 permettono alle casse con forti capacità finanziarie di effettuare investimenti non regolamentati negli articoli 54 e 55 OPP 2.
3. Il saggio minimo d'interesse del 4 percento è determinato dal Consiglio federale in base alle possibilità di investimento (art. 15 cpv. 2 LPP), anche se si deve tener conto del tasso d'interesse tecnico. Attualmente una commissione peritale esamina se questo saggio minimo d'interesse potrà in futuro essere determinato su altre basi. Un relativo rapporto sarà presentato nell'autunno 2000.
Il tasso tecnico è fissato nella legge sul libero passaggio per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio e lascia alle casse pensioni un margine compreso tra il 3,5 e il 4,5 percento (art. 26 cpv. 2 LFLP; art. 8 OLP). Questo tasso viene determinato tenendo conto di una lunga durata e non di un tasso d'interessi oscillante. D'altro canto si deve prendere in considerazione il fatto che una diminuzione del tasso d'interessi comporterebbe per tutte le casse che danno priorità alle prestazioni un aumento di finanziamento enorme e porrebbe difficoltà insormontabili alla previdenza professionale.
Risposta del Consiglio federale.