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00.3427 · Interpellanza · 2000-09-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

Il Consiglio federale non può condividere l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui l'esecuzione degli articoli 5 e 7 della legge sui cartelli (Lcart) è deficitaria. Nella risposta all'interpellanza Strahm del 17 dicembre 1998 (98.3614), il Consiglio federale ha già spiegato che l'efficacia della Commissione della concorrenza non deve essere giudicata principalmente in base al numero delle sue decisioni. Molto più decisivo è l'effetto che essa ottiene impiegando la totalità dei mezzi a sua disposizione. Gli esempi riportati nella risposta all'interpellanza Strahm e la recente evoluzione dimostrano che i suggerimenti o le minacce di una procedura possono condurre alla modifica o alla soppressione di comportamenti o accordi illeciti ai sensi della LCart (per esempio Tariffe private dell'Ordine dei medici del Canton Berna, pubblicate nel Diritto e Politica della Concorrenza DPC 1997/4, 481 segg., Devisierungs-, Kalkulations- und Regietarifprogramme von SBV und CRB, RPW/DPC 1998/3, 359 segg., Distribution von Feldschlösschen-Hürlimann Bieren, RPW/DPC 1999/1, 57 segg., Transportbeton, RPW/DPC 1999/1, 64 segg., SWICO-Recycling -Garantie, RPW/DPC 1999/3, 373 segg.). Il numero delle decisioni prese non consente dunque di valutare l'efficacia della Commissione della concorrenza nell'esecuzione degli articoli 5 e 7 LCart.

Ai sensi degli articoli 5 e 7 della Lcart, la Commissione della concorrenza ha finora preso il seguente numero di decisioni:

Decisioni secondo l'articolo 5 LCart 15

Di cui:

- comportamenti illeciti accertati 6

- passate in giudicato 11

Decisioni secondo l'articolo 7 LCart 11

Di cui:

- posizioni dominanti sul mercato accertate 5

- comportamenti illeciti accertati 3

- passate in giudicato 7

Ad 2

Il Consiglio federale non ha motivo per dubitare della professionalità della Commissione della concorrenza e della sua Segreteria. Il Dipartimento federale dell'economia ha commissionato un parere legale sulle decisioni prese dalla Commissione della concorrenza e una perizia sulla competenza economica della Segreteria di tale Commissione. I periti sono giunti alla conclusione che le autorità in materia di concorrenza non mancano di professionalità e il loro lavoro non è per nulla inferiore, dal punto di vista qualitativo, a quello svolto dalle autorità straniere impegnate nello stesso campo.

Per contro le riserve espresse già nel messaggio all'attuale legge concernenti l'inefficacia di una seduta plenaria di 11 - 15 membri si sono avverate. La riduzione del numero dei membri della Commissione della concorrenza prevista nel progetto di revisione parziale della LCart permetterà di aumentarne l'efficienza.

Ad 3

La Commissione della concorrenza è indipendente dall'amministrazione federale. IL Consiglio federale lascia alla Commissione della concorrenza il compito di decidere l'emanazione di ordinanze o di comunicazioni generali secondo l'articolo 6 Lcart.

Finora la Commissione della concorrenza ha emanato una comunicazione concernente l'omologazione e la sponsorizzazione di articoli sportivi (Diritto e politica della concorrenza RPW/DPC 1998/1, 154 segg.) e una comunicazione sugli schemi di calcolo (RPW/DPC 1998/2, 351 segg.).

Ad 4

Come già surriferito, il Consiglio federale non condivide i dubbi dell'autore dell'interpellanza riguardo all'esecuzione deficitaria e alla carente utilizzazione delle competenze. Di conseguenza egli non ritiene che la sicurezza giuridica sia minacciata dalla prevista introduzione di sanzioni dirette. Il Consiglio federale è convinto che la Commissione della concorrenza introdurrà il nuovo strumento con cautela e che vi ricorrerà solamente se le circostanze confermeranno senza ombra di dubbio l'illiceità del comportamento in questione.

Ad 5

Per il Consiglio federale è fuor di dubbio che i rappresentati dell'economia, dei sindacati e delle organizzazioni di consumatori possano apportare conoscenze specifiche preziose al lavoro della Commissione. Le conoscenze, le richieste e l'esperienza delle associazioni professionali ed economiche devono essere incluse in un'inchiesta della Segreteria della Commissione della concorrenza. La base a tale riguardo è costituita dall'articolo 43 LCart che disciplina la partecipazione alle inchieste riguardanti una limitazione della concorrenza di associazioni professionali ed economiche nonché di organizzazioni di consumatori. L'autorità in materia di concorrenza è inoltre soggetta al principio inquisitorio, vale a dire essa deve acquisire d'ufficio le conoscenze specifiche importanti per ogni singolo caso oppure fare appello ad un conoscitore del settore.

Il progetto di revisione parziale della LCart messo in consultazione dal Consiglio federale, che mira a ridurre a 7 gli attuali 15 membri della Commissione della concorrenza e a limitare la cerchia a esperti indipendenti, è direttamente connesso con l'introduzione di sanzioni dirette. Per applicare questo strumento determinante e per garantire la sicurezza giuridica sarà fondamentale che la Commissione della concorrenza pronunci sanzioni dirette con grande cognizione di causa e circospezione.

La Commissione della concorrenza non tiene alcuna statistica sul modo di votare dei suoi membri quando si tratta di prendere una decisione. Il Consiglio federale dunque non sa se i rappresentati dell'economia e dei sindacati abbiano finora assunto, in seno alla Commissione, un atteggiamento favorevole o sfavorevole alla libera concorrenza.

Ad 6

Non vi sono statistiche che informino se e in che misura il mercato svizzero sia isolato dall'estero da accordi in materia di concorrenza. A tale proposito la Commissione della concorrenza ha deciso, poco dopo l'entrata in vigore della nuova legge sui cartelli, di riprendere le direttive della Commissione dei cartelli (predecessore della Commissione della concorrenza) sui contratti tra fornitori e rappresentanti delle marche (distributori) d'automobili e di pezzi di ricambio (cfr. RPW/DPC 1997/1, 55). Tali direttive hanno fra l'altro lo scopo di garantire al consumatore la libertà di acquistare la vettura che ha scelto presso un distributore in Svizzera oppure nell'UE. Visto che i fabbricanti rispettano queste direttive, la Commissione della concorrenza ha potuto combattere efficacemente un eventuale isolamento del mercato svizzero delle automobili. In seguito a tale decisione la Commissione della concorrenza ha condotto un'inchiesta sul sistema di distribuzione della Volkswagen (cfr. RPW/DPC 2000/2, 196 segg.) ed è giunta alla conclusione che questo accordo non dovrebbe pregiudicare in modo rilevante la concorrenza, poiché, sulla base della diminuzione delle differenze di prezzo dei veicoli del gruppo Volkswagen tra la Svizzera e gli altri Paesi europei, non ci sarebbe un margine di guadagno sufficiente per giustificare consistenti importazioni parallele (cfr. RPW/DPC 2000/2, 209 seg.). Un'altra inchiesta sul sistema di distribuzione della Citroën è attualmente in corso. Altri accordi, ritenuti illeciti dalla Commissione della concorrenza, provocano una compartimentazione del mercato svizzero: si tratta dell'accordo sulla distribuzione di medicamenti (cfr. comunicato stampa della Commissione della concorrenza del 15 luglio 2000), di quello sulla determinazione del prezzo dei libri (cfr. RPW/DPC 1999/3, 441 segg.), dell'accordo sui prezzi nel settore dei servizi e delle riparazioni di centrali termiche (cfr. RPW/DPC 1998/3, 382 segg.) e di altri cartelli, attivi in Svizzera, esaminati dalla Commissione della concorrenza. Attualmente sono in corso altre inchieste concernenti le problematiche esposte dall'autore dell'interpellanza come ad esempio quella relativa ad una parte delle costruzioni stradali e quella sul rifiuto di alcune aziende elettriche di far passare l'elettricità nella loro zona di concessione. Come già illustrato nella risposta alla prima domanda dell'interpellanza, il numero delle decisioni rappresenta un parametro sbagliato per valutare l'efficacia della Commissione della concorrenza, dato che suggerimenti o minacce di una procedura sono sovente sufficienti per far cessare un comportamento cartellistico illecito.

Il progetto menzionato di una revisione parziale della LCart esclude la domanda intesa a sapere se una revisione della LCart sia adatta ad impedire gli ostacoli alle importazioni parallele fondati sul diritto della proprietà intellettuale. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, nel suo postulato del 3 luglio 2000 (00.3411), ha invitato il Consiglio federale a intraprendere altre ricerche in tale contesto. Il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad accogliere il postulato. Solo dopo aver preso visione del rapporto sarà chiaro quali adattamenti giuridici necessiteranno sia nell'ambito della legge sui brevetti che in quello della legge sui cartelli. Per quanto concerne gli ostacoli illeciti alle importazioni parallele mediante accordi in materia di concorrenza, ma indipendenti dai diritti sui beni immateriali, il Consiglio federale è del parere che la LCart contiene già i mezzi necessari per combatterli.

Risposta del Consiglio federale.