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00.3457 · Mozione · 2000-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'autrice della mozione in relazione al crescente numero di casi di aggressività a bordo di aerei. Le cause del fenomeno sono molteplici: spesso si tratta della concomitanza di fattori esterni come il divieto quasi assoluto di fumare durante il volo e quello parziale nelle sale di imbarco, che causano reazioni di nervosismo nei fumatori più accaniti, oppure l'effetto maggiore dell'alcol ad alta quota, dovuto alla minore pressione parziale dell'ossigeno in cabina o ancora il fatto che oggi l'aereo viene considerato sempre più un mezzo di trasporto "abituale", per cui viene a mancare quella forma di rispetto ancora sentita fino ad alcuni anni fa. Allo stesso tempo entrano in gioco altri fattori più soggettivi, come la paura di volare, lo stress, la rabbia a causa dei ritardi o l'insoddisfazione per il servizio prestato dal personale della compagnia aerea. Va precisato che la percentuale di passeggeri renitenti è pressapoco identica nelle tre classi.

Il problema degli "unruly passengers" è stato nel frattempo riconosciuto e affrontato a livello mondiale, europeo e nazionale. Mentre sul piano internazionale si stanno lentamente elaborando le prime soluzioni, le autorità nazionali di diversi Paesi hanno varato alcuni pacchetti di misure piuttosto avanzate. In alcuni Paesi anglosassoni, come affermato nella testo della mozione, sono state elaborate norme legislative che permettono di punire tutti gli "unruly passengers", indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla compagnia aerea con la quale hanno volato. Anche le autorità svizzere hanno emanato diversi provvedimenti. Oltre ad applicare in modo efficace i mezzi repressivi di cui dispone anche il nostro Paese e che verranno trattati più avanti, esse hanno posto l'accento sull'aspetto preventivo. Il programma nazionale sulla sicurezza della navigazione aerea dedica un intero capitolo al problema degli "unruly passengers", nel quale sono suggerite misure concrete e regole di comportamento per tutti i potenziali interessati, ovvero gli equipaggi delle compagnie aeree e il personale di terra.

Le misure citate vertono in primo luogo sul riconoscimento tempestivo dei passeggeri potenzialmente renitenti, in modo da impedire loro nella misura del possibile di salire a bordo, e sul comportamento da adottare sull'aereo, quando un passeggero crea difficoltà. Tutti questi provvedimenti potranno essere efficaci solo se il personale dispone di una formazione adeguata. Il programma nazionale succitato prevede allo scopo disposizioni concrete.

Dalla motivazione della presente mozione si può evincere che scopo e obiettivi di queste misure preventive sono sostenute dall'autrice dell'intervento. Quest'ultima pone tuttavia l'accento su un inasprimento delle disposizioni penali, chiedendo in particolare la competenza da parte della Svizzera di procedere penalmente contro tutti i passeggeri responsabili di comportamenti aggressivi durante il volo, a prescindere dalla loro nazionalità o dallo Stato di immatricolazione del velivolo. Partendo da questa richiesta, è opportuno analizzare gli strumenti attualmente in vigore previsti sul piano penale.

L'articolo 11 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) sancisce che il diritto svizzero si applica all'intero spazio aereo elvetico e in linea di massima a bordo degli aeromobili svizzeri. Inoltre, in virtù dell'articolo 97 LNA, il diritto svizzero si applica anche agli atti commessi al di fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero. Qualsiasi atto illecito (infrazione, delitto o crimine) a bordo di un velivolo svizzero può quindi essere perseguito penalmente secondo il diritto svizzero e lo stesso vale per tutti gli atti illeciti commessi a bordo di un velivolo estero in volo all'interno dello spazio aereo svizzero.

In virtù degli articoli 5 e 6 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), anche i crimini o i delitti commessi all'estero da o contro un cittadino svizzero sono in linea di massima disciplinati dal diritto svizzero. Per tenere conto degli accordi conclusi a livello internazionale, è stato infine emanato l'articolo 6b del Codice penale, secondo il quale il diritto svizzero si applica a chiunque commette in territorio estero un crimine o un delitto che la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale. Per quanto riguarda i casi più specifici degli "unruly passengers", si applicano obbligatoriamente la Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili (Convenzione di Tokio) e la Convenzione del 23 settembre 1971 per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Convenzione di Montreal). Mentre la Convenzione di Montreal presuppone quale elemento di fattispecie il pericolo per la sicurezza di volo, la Convenzione di Tokio si applica già quando l'atto in questione mette in pericolo l'ordine e la disciplina a bordo. A differenza della Convenzione di Montreal, la Convenzione di Tokio non istituisce un foro competente per tali atti, ma permette alle autorità svizzere di fermare una persona ai fini dell'estradizione nel Paese di immatricolazione del velivolo competente in linea di massima per il perseguimento penale degli atti commessi.

Considerati i rimedi giuridici enunciati, si può evincere che il diritto svizzero permette di perseguire penalmente chi ha commesso atti illeciti a bordo di un aeromobile immatricolato in Svizzera o in volo all'interno dello spazio aereo svizzero. Inoltre le autorità svizzere possono intervenire quando cittadini stranieri a bordo di velivoli immatricolati all'estero commettono atti di particolare gravità. Le autorità svizzere possono quindi agire nella maggior parte dei casi contro gli "unruly passengers". Va notato che anche lo Stato di immatricolazione è comunque competente per il perseguimento penale e che in ogni caso l'equipaggio può rivolgersi alla polizia aeroportuale per l'identificazione dei passeggeri responsabili di atti illeciti. Le autorità svizzere raccolgono i dati delle persone interessate anche nelle fattispecie meno evidenti, in modo da facilitare l'avvio del procedimento penale nello Stato di immatricolazione. L'Ufficio federale dell'aviazione civile, impegnato attivamente nella ricerca di soluzioni al problema, non è a conoscenza di casi in cui la mancata competenza delle autorità svizzere abbia costituito un ostacolo ad un procedimento penale.

Le autorità svizzere non possono invece intervenire soltanto in caso di atti commessi da cittadini stranieri a bordo di velivoli esteri al di fuori dello spazio aereo svizzero, se per di più la loro gravità è talmente esigua da escludere l'applicazione delle norme internazionali in materia. Tali atti non giustificherebbero un fermo prolungato del passeggero interessato. A questo punto occorrerebbe istituire una procedura giudiziaria rapida da svolgere negli aeroporti, poiché nella pratica è impossibile convocare in Svizzera in un secondo tempo i passeggeri stranieri interessati, i membri dell'equipaggio vittima delle aggressioni ed eventuali testimoni. Tenuto conto di quanto precede, la creazione di un foro svizzero competente in questi casi risulta sproporzionata.

Conclusione:

Il problema degli "unruly passengers" deve essere innanzitutto affrontato sul piano della prevenzione. L'applicazione adeguata delle procedure contenute nel programma nazionale sulla sicurezza della navigazione aerea, una buona formazione del personale di terra e degli equipaggi nonché una migliore collaborazione e comunicazione tra tutti i servizi interessati contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.

La legislazione svizzera attualmente in vigore permette di perseguire con efficacia tutti gli atti illeciti di una certa gravità commessi da "unruly passengers". La richiesta dell'autrice della mozione è quindi in buona parte soddisfatta. Gli atti che non rientrano nelle competenze dei tribunali svizzeri non hanno un'importanza tale da giustificare la creazione di un foro svizzero competente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.