Lexipedia

00.3527 · Mozione · 2000-10-05

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 6 ottobre 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del Protocollo facoltativo alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108), relativo alla procedura individuale di ricorso. Il Protocollo facoltativo riprende nel suo contenuto le procedure di ricorso esistenti relative a altre convenzioni sui diritti dell'uomo: prevede da un lato una procedura individuale di ricorso che permette alle donne, individualmente o in gruppo, di sottoporre al Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna le violazioni dei diritti enunciate dalla Convenzione del 1979; dall'altro contiene una procedura d'inchiesta che abilita il Comitato dell'ONU a procedere a inchieste in caso di violazione grave o sistematica dei diritti delle donne.

Sin dall'apertura alla firma, il Consiglio federale ha considerato opportuno firmare e ratificare il Protocollo facoltativo; esso ritiene tuttora che l'istituzione di strumenti di controllo efficaci costituisce un incitamento indispensabile al rispetto dei diritti dell'uomo. La ratifica del Protocollo facoltativo rifletterebbe la posizione che la Svizzera ha adottato finora in materia di parità tra i sessi e che essa difende anche nei confronti dell'estero, in particolare la convinzione che è necessario difendere i diritti della donna in quanto parte integrante, inalienabile e indissolubile dei diritti dell'uomo in generale - ciò che figura anche nel Piano d'azione della Svizzera in materia di parità tra donna e uomo. L'obiettivo della firma e della ratifica del Protocollo facoltativo figura parimenti nel Rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 1999 - 2003.

Secondo la prassi attuale la Svizzera non procede tuttavia alla firma di un accordo internazionale prima di essere sicura di poterlo ratificare in seguito. Attualmente è difficile valutare la portata del Protocollo facoltativo e i suoi effetti sul sistema giuridico svizzero. Siccome non sono ammesse riserve, è indispensabile esaminare attentamente le conseguenze che potrebbero avere per il sistema giuridico svizzero le esigenze di base del Protocollo facoltativo. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso il 6 dicembre 1999 di non firmare il testo per il momento ma di iniziare l'esame dell'impatto della sua ratifica sul diritto nazionale. Sarebbe inoltre necessario sottoporre il Protocollo alla consultazione dei Cantoni.

Una delle questioni principali poste dall'attuazione del Protocollo facoltativo risulta dal carattere essenzialmente programmatico della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna: per facilitare per quanto possibile l'adesione degli Stati e lasciare loro un ampio margine di manovra, la Convenzione del 1979 si caratterizza, a parte un ristretto numero di disposizioni direttamente applicabili, per il suo carattere programmatico. Nel messaggio del 23 agosto 1995 relativo alla Convenzione, il Consiglio federale aveva ritenuto che vi erano al massimo quattro articoli che il Tribunale federale avrebbe potuto considerare direttamente applicabili. Nel corso dei lavori preparatori del Protocollo facoltativo vi sono stati disaccordi in merito alla procedura individuale di ricorso: si trattava di definire se essa valga effettivamente soltanto per i diritti direttamente applicabili derivanti dalla Convenzione o anche per le disposizioni programmatiche. I partecipanti ai negoziati hanno infine convenuto che la procedura individuale di ricorso non si applica alle disposizioni programmatiche della Convenzione del 1979 ma soltanto ai diritti direttamente applicabili. È tuttavia impossibile escludere in modo vincolante che il Comitato dell'ONU possa ammettere anche ricorsi per violazioni delle disposizioni programmatiche della Convenzione del 1979. Quest'ultima assumerebbe allora una portata molto più ampia di quella che il Consiglio federale e il Parlamento vorrebbero procedendo alla sua ratifica.

Questo avrebbe ripercussioni per quanto concerne la compatibilità del Protocollo facoltativo con i sistemi giuridici federale e cantonali. L'impatto della ratifica sui Cantoni dipende segnatamente dagli effetti che si attribuiscono al Protocollo facoltativo. Attualmente non disponiamo ancora di tutti gli elementi per rispondere a quest'interrogativo. Il Consiglio federale conferma pertanto la sua decisione del 6 dicembre 1999: è favorevole a che la Svizzera diventi parte al Protocollo il più presto possibile non appena si disporrà di informazioni sufficienti per quanto concerne le possibili conseguenze del Protocollo sul diritto federale e cantonale. È necessario preparare queste informazioni per la consultazione dei Cantoni.

Finora 62 Paesi hanno firmato il Protocollo facoltativo e altri 11 l'hanno ratificato (Austria, Bangladesh, Bolivia, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Namibia, Nuova Zelanda, Senegal e Tailandia). Considerato il fatto che il Protocollo entrerà in vigore il 22 dicembre 2000 e che da esso deriverà una prassi del Comitato delle Nazioni Unite, il Consiglio federale parte dal presupposto che le questioni in sospeso relative al Protocollo troveranno una risposta nel corso della presente legislatura e che l'obiettivo fissato può essere mantenuto.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

00.3527 | Lexipedia | Lexipedia