00.437 · Iniziativa parlamentare · 2000-09-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presento la seguente iniziativa parlamentare in forma generi-ca chiedendo l'istituzione delle seguenti basi giuridiche:
1. Le famiglie di reddito modesto ricevono un assegno complementare per figli fino ai 14 anni, volto a coprirne i bisogni conformemente agli importi minimi delle prestazioni com-plementari.
2. Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, nonostante l'assegno complementare, le economie domestiche con figli fino a 3 anni ricevono inoltre un assegno per figli in te-nera età. Questo assegno deve permettere di coprire la differenza tra il reddito determi-nante dell'economia domestica e il minimo vitale conformemente alle prestazioni com-plementari all'AVS/AI.
3. L'importo massimo dell'assegno per figli in tenera età è pari al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia.