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01.1007 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole della problematica ed è preoccupato del fatto che

le disposizioni a tutela dei giovani siano messe in atto in modo lacunoso. Ha adottato

delle misure (vedi punti 2 e 3) per sensibilizzare le autorità cantonali e le cerchie

economiche interessate, e per migliorare la messa in atto delle disposizioni di legge.

2. La legge sull'alcool (art. 41) vieta la vendita e la mescita di bevande distillate a fanciulli

e adolescenti minori di 18 anni. La sorveglianza del perseguimento penale è delegato

ai Cantoni conformemente all'articolo 57 della legge sull'alcool.

Nell'ambito delle bevande alcoliche fermentate (vino, birra) a livello federale non

sussistono attualmente limitazioni uniformi relative alla vendita. Per colmare questa

lacuna il Dipartimento federale dell'interno ha proposto una modifica dell'ordinanza

sulle derrate alimentari. La proposta prevede di fissare a livello nazionale l'età minima,

per la vendita di birra, vino e sidro, a 16 anni. La decisione del Consiglio federale è

prevista entro la fine dell'anno.

Per le bevande distillate la limitazione della pubblicità è disciplinata nella legge

sull'alcool (art. 42b). In base a essa è ammessa solo la pubblicità che si limita a

indicazioni che si riferiscono alle proprietà del prodotto. La Regia federale degli alcool

(RFA) offre al settore consulenza per la realizzazione di pubblicità conforme al diritto,

sorveglia il rispetto delle restrizioni entrate in vigore nel 1983 e interviene

sistematicamente in caso di infrazioni. Rallegra costatare che le cerchie commerciali

interessate si attengono ampiamente alle limitazioni concernenti le bevande distillate.

Nel settore delle bevande fermentate, in base all'articolo 24 dell'ordinanza sulle derrate

alimentari, sussiste una restrizione alla pubblicità che si rivolge espressamente ai

giovani. Altre limitazioni non sono previste.

L'esecuzione di queste disposizioni spetta ai Cantoni. Si tratta di un compito non facile

e il Consiglio federale, che ne è consapevole, si impegnerà a sostenere i Cantoni

nell'adempimento di questa incombenza.

3. L'esecuzione delle disposizioni a tutela dei giovani è di competenza dei Cantoni. La

Confederazione può solo influire indirettamente, sensibilizzandoli e indicando loro il

modo di ottenere risultati positivi nella messa in atto delle disposizioni di legge. La

RFA ha svolto nel 1999 e nel 2000, in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità

pubblica, una serie di manifestazioni e di workshop allo scopo di sensibilizzare autorità

di esecuzione, aziende commerciali, genitori nonché pedagoghi. La questione centrale

verteva sulle modalità di applicazione delle disposizioni sui limiti d'età rispetto alla

problematica dell'alcool. In questo contesto sono state mostrate alle cerchie

economiche misure particolarmente efficaci, in grado di facilitare l'osservanza e

l'applicazione delle disposizioni a tutela dei giovani. Per questo lavoro informativo, la

RFA ha elaborato diversi promemoria che offrano una visione completa delle

disposizioni di legge in proposito.

Risposta del Consiglio federale.