Lexipedia

01.1058 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Come il Consigliere nazionale Wiederkehr giustamente afferma, nell'articolo 3 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) è stabilito che i veicoli militari sono esentati dall'obbligo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La definizione "veicolo militare" si applica ai veicoli acquistati, noleggiati o requisiti a favore dell'esercito (articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 agosto 1994 sulla circolazione militare, OCSM).

Nell'ambito della revisione della legge federale sulla circolazione stradale, attualmente in corso, è prevista la soppressione delle targhe di controllo A. Conformemente alle indicazioni dell'Ufficio federale delle strade, l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla circolazione stradale avverrà probabilmente il 1º gennaio 2003. Per l'Amministrazione federale, ciò significa che i veicoli della Confederazione attualmente ancora circolanti con targhe di controllo A dovranno essere muniti, al più tardi entro questo termine, di targhe di controllo M+ conformemente all'OCSM oppure immatricolati a livello cantonale.

Il Controllo federale dei veicoli, in quanto autorità d'immatricolazione dei veicoli dell'Amministrazione federale, rinuncia consapevolmente già oggi all'acquisto e alla consegna di targhe di controllo A. Questa misura permette di diminuire la considerevole quantità di lavoro amministrativo e il dispendio di tempo necessario in occasione di cambiamenti d'immatricolazione.

I veicoli nuovi conformi alle disposizioni sull'immatricolazione dell'articolo 3 capoverso 1 OCSM vengono attualmente immatricolati esclusivamente con targhe di controllo M+.

Il Consiglio federale risponde alle domande del Consigliere nazionale Wiederkehr come segue:

1.È esatto che singoli autocarri del DDPS, muniti in passato di targhe di controllo A, sono stati muniti di targhe di controllo M+. La revisione della legge federale sulla circolazione stradale e la conseguente soppressione delle targhe di controllo A costringono l'autorità d'immatricolazione della Confederazione a cambiare le targhe conformemente alle disposizioni dell'OCSM.

2.È esatto che i veicoli della Confederazione che circolano ancora con targhe di controllo A non sono equipaggiati con apparecchi di rilevamento TRIPON. In vista della prevista soppressione di questo tipo di targa con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla circolazione stradale, anche la Direzione generale delle dogane ammette che l'onere causato dall'installazione dei suddetti apparecchi di rilevamento si rivelerebbe sproporzionato.

La tassa sul traffico pesante verrà però riscossa sulla base del peso ammesso del convoglio e della media dei chilometri percorsi, i quali sono rilevati dall'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri per incarico della Direzione generale delle dogane.

I veicoli che saranno muniti di targhe di controllo cantonali invece che targhe M+ verranno equipaggiati con apparecchi di rilevamento TRIPON.

3.Per principio, oggi non sono consentiti trasporti commerciali con veicoli muniti di targhe di controllo M+, né lo saranno in futuro.

Le prestazioni della truppa a favore di privati (esecuzione di lavori di scavo e altri trasporti con mezzi militari) sono fornite, senza eccezioni, nell'ambito dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC).

4.I trasporti effettuati con veicoli muniti di targhe di controllo M+ si limitano a trasporti per l'esercito e il DDPS e assicurano in primo luogo lo scambio di beni tra i diversi esercizi del DDPS nell'ambito del processo logistico. Certi trasporti vengono effettuati anche dalla truppa per motivi d'istruzione.

Ad eccezione dei trasporti autorizzati conformemente all'OIMC, con questi veicoli vengono dunque trasportati esclusivamente beni nella sfera di competenza del DDPS.

Risposta del Consiglio federale.