01.1099 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-01
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale intende fare in modo che le prescrizioni della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) e dell'ordinanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali (RS 415.022) siano applicate. L'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza prevede che l'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport comprende settimanalmente almeno una lezione quando l'insegnamento nella scuola professionale sia di un giorno al massimo, una lezione doppia quando lo stesso sia di un giorno e mezzo o di due giorni.
A tal fine il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha dato seguito a un ricorso all'autorità di vigilanza contro il Cantone di Soletta concernente la sospensione dell'insegnamento dello sport nelle scuole professionali. Il Consiglio federale ha intimato al Cantone di Soletta di porre rimedio alla situazione contraria al diritto federale entro il 1º agosto 2001.
In seguito hanno avuto luogo colloqui personali tra il capo del DDPS e la competente rappresentante del Governo solettese in cui sono state discusse soluzioni a breve, medio e lungo termine. Di conseguenza, durante l'attuale anno scolastico si terrà una giornata sportiva presso l'Ufficio federale dello sport a Macolin e nel corso del secondo semestre avranno luogo delle "giornate di movimento" per gli apprendisti.
Il Cantone di Soletta intende istituire un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare soluzioni definitive. Al riguardo saranno elaborati anche nuovi modelli eventualmente atti a fungere da soluzioni d'avanguardia per altri Cantoni.
Infine, il Consiglio federale intende instaurare in tutti i Cantoni una situazione conforme al diritto.
Risposta del Consiglio federale.