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01.1152 · Interrogazione ordinaria · 2001-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1)

L'Accordo d'assistenza del 14 dicembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia completa la Convenzione europea d'assistenza del 20 aprile 1959 (Convenzione 1959), semplificando e accelerando la procedura d'assistenza giudiziaria, onde assicurare una cooperazione ottimale nella lotta contro la criminalità.

La legge italiana del 5 ottobre 2001, adottata dal Parlamento italiano nel settembre 2001, contiene delle disposizioni che sembrano contravvenire allo spirito dell'Accordo e della Convenzione del 1959. Gli articoli 13 e 18 della legge italiana introducono in particolare delle esigenze formali (certificazione degli atti trasmessi in esecuzione delle domande d'assistenza, vie di trasmissione degli atti) che potrebbero condurre ad una complicazione delle procedure d'assistenza. Questa situazione andrebbe contro lo scopo ricercato dall'accordo.

Ad 2)

In applicazione della legge del 5 ottobre 2001, le parti coinvolte dagli atti d'assistenza già trasmessi dalla Svizzera all'Italia, hanno inoltrato ricorso davanti ai tribunali italiani. Questi ultimi hanno respinto i ricorsi. Queste decisioni non sono ancora definitive. E' stata inoltre adita la Corte Costituzionale italiana affinché si pronunci sulla costituzionalità della legge del 5 ottobre 2001.

Il Consiglio federale è dell'avviso che l'Accordo, già approvato dal Parlamento svizzero, è un buon strumento d'assistenza che permette di migliorare la lotta contro la criminalità internazionale, pertanto, non mette in dubbio la necessità della sua ratifica. E' tuttavia opportuno conoscere, prima di procedere alla ratifica, le decisioni delle corti italiane in merito alle procedure precitate. Il Consiglio federale ritiene quindi che soltanto a questo momento possa essere decisa la ratifica dell'Accordo.

Ad 3)

Nell'ipotesi di una ratifica immediata dell'Accordo, la Svizzera accetterebbe indirettamente le condizioni della nuova legge italiana. In tal modo essa si sottometterebbe alle nuove esigenze formali meno favorevoli all'assistenza internazionale.

Non è escluso che ratificando immediatamente l'Accordo, la Svizzera potrebbe esporsi alle critiche della collettività internazionale che le potrebbe rimproverare di ratificare un Accordo la cui legge d'applicazione italiana non è solo contestata davanti ai tribunali italiani (Corte Costituzionale), ma sembra anche essere contraria ai propositi dell'Accordo e alla pratica internazionale in materia d'assistenza.

La non ratifica ha come conseguenza che i vantaggi che offre l'Accordo nella lotta contro la criminalità non potranno essere utilizzati. Nell'intervallo, la Svizzera continua a fornire l'assistenza all'Italia sulla base della Convenzione del 1959, del diritto convenzionale in vigore fra i due Stati.

Le conseguenze di politica estera della non ratifica, in particolare delle critiche provenienti dagli Stati terzi, non devono essere sopravvalutate. La legge italiana non preoccupa unicamente la Svizzera ma anche un gran numero di Stati terzi che l'hanno ugualmente messa in discussione.

Risposta del Consiglio federale.