Lexipedia

01.3004 · Postulato · 2001-01-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi intrapresi nel corrente anno internazionale del

volontariato per promuovere il lavoro volontario. Al riguardo il diritto fiscale non è comunque

il mezzo adatto e ciò soprattutto per i seguenti motivi:

2. Il compito del sistema fiscale dev'essere quello di generare le entrate necessarie per il

fabbisogno finanziario, in un modo possibilmente semplice e trasparente. Anche se deve

essere strutturato in modo sociale (ad es. attraverso tariffe o esenzione fiscale per certe

prestazioni delle assicurazioni sociali) il sistema fiscale non dovrebbe diventare la

piattaforma di una politica sociale "indiretta". Se obiettivi extrafiscali venissero trattati

fiscalmente in modo privilegiato (di regola trattasi dell'introduzione di nuove deduzioni per

spese che sarebbero chiaramente attribuibili ai costi del sostentamento privato), risulterebbe

un attacco al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e quindi dell'equità

fiscale. Nell'ambito dell'imposta sul reddito (progressiva) a trarre naturalmente e

maggiormente vantaggio dalle nuove deduzioni sarebbero i contribuenti con redditi alti.

3. La presente proposta parla di deduzioni fiscali per le spese provocate dall'esercizio del

lavoro di utilità publica. Al riguardo potrebbero configurarsi ad esempio le seguenti

fattispecie :

? Un volontario è attivo con il proprio autoveicolo privato per un'organizzazione d'utilità

pubblica esente dall'imposta; egli regala quindi all'organizzazione chilometri non

rimborsati, vale a dire sorgono spese per uno scopo riconosciuto di utilità pubblica. Alla

luce del diritto attuale tali prestazioni non sono deducibili, poiché non sono prestazioni

pecuniarie. Secondo il postulato invece la deducibilità dev'essere concessa.

? Un'ulteriore possibile fattispecie potrebbe concernere il caso in cui il volontario aiuti

direttamente un terzo, ossia non agisca attraverso un'organizzazione esente

dall'imposta. Conformemente al diritto in vigore ciò non dà diritto a una deduzione; con il

postulato si vuole invece introdurre la deducibilità qualora per il volontario ne derivino

oneri finanziari.

4. A favore delle persone fisiche il diritto vigente conosce già deduzioni fiscali che, in senso

largo o stretto, tengono conto della pubblica utilità:

? prestazioni pecuniarie a "istituzioni" con scopi esclusivamente di utilità pubblica, vale a

dire a persone giuridiche esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettera g IFD per la

loro utilità pubblica, possono essere dedotte fino a un determinato importo dei proventi

imponibili (art. 33 lett. i IFD; art. 9 cpv. 2 lett. i LAID).

? Prestazioni pecuniarie per persone totalmente o parzialmente incapaci d'esercitare

un'attività lucrativa possono parimenti essere dedotte fino a un determinato importo (art.

213 cpv. 1 lett. b IFD).

5. Il legislatore menziona quindi solo prestazioni pecuniarie. In tal modo risulta

effettivamente una disparità di trattamento fiscale tra le persone che prestano la loro

attività di pubblica utilità mediante elargizioni finanziarie e le persone che lo fanno

con il proprio aiuto personale. Questa delimitazione ha però diverse ragioni: da una

parte si evita lo spinoso problema della determinazione di una prestazione in natura

o di un servizio. Limitandosi alle prestazioni alle organizzazioni esenti dall'imposta si

impedisce d'altra parte che ogni contribuente possa definire esso stesso la pubblica

utilità.

Una definizione di validità generale, in particolare del lavoro di pubblica utilità prestato nel

settore privato, complicherebbe ulteriormente la legislazione tributaria.

6. Un'estensione della deducibilità fiscale, come richiesto nel postulato, è estremamente

problematica e ciò non solo in relazione alla definizione giuridica delle prestazioni deducibili.

Essa non sarebbe strutturabile in modo praticabile e nemmeno controllabile. Nelle

procedure fiscali, che sono procedure di massa, le autorità di tassazione sarebbero quindi

troppo impegnate a decidere se concedere o no una corrispondente deduzione. Le

conseguenze sarebbero numerose azioni giudiziarie ma anche - sulla base delle decisioni

dei tribunali - ulteriori prescrizioni per la corretta attuazione della prassi giudiziaria.

7. Un simile sviluppo contraddirebbe in particolare la semplificazione del sistema fiscale

auspicata dal Governo ma anche gli scopi della stessa utilità pubblica.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.