01.3073 · Interpellanza · 2001-03-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'autunno del 2000 le autorità giudiziarie del Canton Zurigo hanno bloccato conti bancari
per un importo di 70 milioni di dollari USA che potrebbero risalire a Vladimiro Lenin
Montesinos Torres o a persone a lui vicine (cfr. al riguardo l'interpellanza 00.3523, Gysin
Remo, Fondi di Montesinos in Svizzera). Nel corso di questa primavera sono stati bloccati
altri conti bancari. I valori bloccati riguardano un deputato del Congresso peruviano (circa 15
milioni di dollari USA), un generale peruviano (circa 15 milioni di dollari USA) e una persona
della cerchia di Montesinos (circa 10 milioni di dollari USA). Nel quadro dell'affare dei fondi
Montesinos in Svizzera sono stati complessivamente bloccati circa 105 milioni di dollari USA.
La Commissione federale delle banche (CFB) sta attualmente conducendo un procedimento
contro cinque banche che hanno concluso relazioni d'affari da collegare con Montesinos.
Nell'ambito di questo procedimento dev'essere chiarito se i suddetti istituti hanno adoperato
la necessaria diligenza, rispettivamente se hanno rispettato la prassi della CFB in merito alla
garanzia di un'attività irreprensibile che vieta alle banche di accettare capitali provenienti
dalla corruzione o dall'abuso di fondi pubblici (cfr. Rapporto di gestione 1997, pag. 20 segg.,
versione tedesca) e le attuali direttive del 26 marzo 1998 della CFB relative alla prevenzione
e alla lotta contro il riciclaggio di denaro. I procedimenti sono ancora in corso.
Nel 1996 la CFB non aveva motivo di avviare un'inchiesta per violazione degli obblighi di
diligenza connessi con le relazioni d'affari risalenti a Montesinos. Inoltre, non aveva nessun
indizio che fondi di Montesinos fossero depositati su conti di istituti vigilati dalla stessa CFB.
È senza dubbio vero che già a metà degli anni Novanta nella stampa si era parlato di
Montesinos. Tuttavia, a tenore dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro, l'obbligo di
comunicazione in vigore per le banche dal 1° aprile 1998 scatta soltanto se l'intermediario
finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari
sono connessi con un reato ai sensi dell'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o
sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP).
Semplici supposizioni nella stampa non bastano per fare scattare l'obbligo di comunicazione.
Negli incarti delle autorità federali non esiste alcun elemento che permetta di sospettare che
le autorità americane siano all'origine delle informazioni che hanno reso possibile l'apertura
di un'inchiesta penale in Svizzera nell'affare Montesinos. L'apertura dell'inchiesta è da
mettere in relazione alle comunicazioni fatte in applicazione della legge sul riciclaggio di
denaro e analizzate dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio dell'Ufficio federale
di polizia.
Il caso Montesinos ha mostrato che il segreto bancario non ha protetto il titolare del conto. Le
banche in questione hanno informato l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro dell'esistenza di tali conti dopo che la corruzione di deputati del Parlamento
peruviano da parte di titolari di conti è stata resa nota al pubblico. In seguito, i conti in
Svizzera sono stati bloccati e le autorità peruviane informate. Le informazioni provenienti
dalla Svizzera hanno permesso alle competenti autorità peruviane di formulare una
corrispondente domanda d'assistenza giudiziaria internazionale. Le autorità svizzere hanno
contribuito in maniera importante a scoprire questo affare fondandosi sul dispositivo della
lotta contro il riciclaggio di denaro.
Nella sua risposta alla mozione Grobet, 00.3470, "Penalizzazione delle infrazioni in materia
di riciclaggio di capitali", il Consiglio federale non ha ritenuto necessario inasprire le sanzioni
in materia di riciclaggio di denaro. Il 6 marzo 2001 il Consiglio nazionale ha condiviso
l'opinione del Consiglio federale respingendo con 107 voti contro 56 la mozione Grobet. La
risposta del Consiglio federale alla mozione Grobet resta quindi valida.
Visto che gli averi sono bloccati nell'ambito di una procedura penale aperta nel Canton
Zurigo, spetterà alle autorità zurighesi decidere della loro sorte. Allo stadio attuale è
prematuro decidere sull'assegnazione dei fondi bloccati, perché l'origine dei fondi in
questione non è comunque ancora stabilita con certezza. Di conseguenza non è ancora
possibile fare previsioni sulla loro eventuale restituzione al Perù. Inoltre, occorre pure
attendere il prosieguo rispettivamente l'esito della procedura penale peruviana.
Risposta del Consiglio federale.