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01.3312 · Interpellanza · 2001-06-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come indicato nel rapporto del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 sulla politica svizzera dei diritti dell'uomo, il DFAE ha una competenza generale per la politica dei diritti umani a livello internazionale e cura l'attuazione degli strumenti che cadono sotto la sua responsabilità. In seno al DFAE, la formulazione, l'attuazione e il coordinamento della politica in favore dei diritti umani incombono alla Divisione politica IV, Sezione della politica dei diritti dell'uomo, che opera a stretto contatto con la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario e la DSC, in particolare tramite la sua nuova Sezione Gouvernance. La coordinazione interdipartimentale tra il DFAE e gli uffici interessati degli altri dipartimenti (in particolare UFG, l'UFR, UFDS, UFP, UFC l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e il SG del DDPS) è garantita poiché quest'ultimi assumono la responsabilità essenziale dei dossier di loro competenza.

La ripartizione dei compiti e delle responsabilità in materia di diritti umani in seno all'Amministrazione risponde ai criteri seguenti:

- 1.1 Se l'attività richiesta dipende essenzialmente dalla politica estera (politica internazionale dei diritti dell'uomo, sviluppo del diritto internazionale, cooperazione allo sviluppo) la responsabilità principale del dossier ricade, di regola, sul DFAE in base all'ordinanza sull'organizzazione del DFAE (RS 172.211.1). Se l'attività richiesta riguarda principalmente l'attuazione di obblighi internazionali contratti nell'ordinamento giuridico, politico, economico e sociale svizzero, la responsabilità principale del dossier incombe agli altri dipartimenti, in funzione delle loro conoscenze, relazioni formali o dei loro contatti. Così ad esempio, il coordinamento della delegazione svizzera alla Riunione sul Seguito della Conferenza mondiale sulle donne (Pechino+5) è stato affidato all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo del DFI. La difesa della Svizzera davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU e il Comitato dell'ONU contro la tortura compete all'Ufficio federale di giustizia. Per quanto riguarda le attività svolte in seno al Consiglio d'Europa, la lista dei numerosi servizi competenti figura nel rapporto che il Consiglio federale presenta annualmente alle Camere.

- 1.2 La responsabilità principale di un dossier è affidata all'ufficio competente in base alla materia. Ne consegue ad esempio che l'UFG, in quanto autorità federale di sorveglianza sull'applicazione delle pene e misure, coordina le visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura ai luoghi di detenzione svizzeri, come pure la stesura dei rapporti al Comitato dell'ONU contro la tortura. Per ragioni analoghe, la responsabilità principale per negoziati presso l'UIL, la presentazione di messaggi e rapporti nonché l'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di norme del lavoro spetta al Seco.

Sulla base degli stessi criteri sono state attribuite anche le competenze in materia di redazione e presentazione dei rapporti svizzeri ai Comitati internazionali incaricati di verificare la messa in atto delle convenzioni internazionale ad opera degli Stati Parte. L'Ufficio competente è stato designato dal Consiglio federale nei suoi messaggi in vista della ratifica delle diverse convenzioni internazionali. Così ad esempio il Seco e la DDIP sono stati incaricati di redigere i rapporti al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali dell'ONU e al Comitato dell'ONU contro la discriminazione razziale; l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo quelli diretti al Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la DDIP i rapporti diretti al Comitato dei diritti del fanciullo. Il carattere sempre più tecnico dei problemi sollevati davanti agli organi internazionali di controllo e le loro ripercussioni sempre più onerose e frequenti sull'ordinamento interno giustificano pienamente questa ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

2. Il Consiglio federale ritiene che la creazione di un servizio centralizzato per i diritti dell'uomo non garantirebbe necessariamente una migliore coordinazione e un miglior impiego di competenze. Una simile istituzione - avulsa dai servizi competenti per ragioni di materia - non favorirebbe la coesione interna della nostra politica estera in materia di dirtti umani. Una simile centralizzazione comporterebbe inoltre un'inopportuna perdita di conoscenze tecniche e di contatti a livello interno e internazionale. Secondo il Consiglio federale, è essenziale che i lavori dell'Amministrazione federale, in particolare i progetti legislativi, si iscrivano nell'ambito delle esigenze poste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio federale è persuaso che la coerenza e la coordinazione possano essere garantite nel quadro del sistema attuale. A questo fine concorrono:

2.1 La Divisione politica IV. Sezione della politica dei diritti dell'uomo del DFAE che già funge da servizio centrale in quanto coordina la politica estera svizzera in materia di diritti umani.

2.2 Il Gruppo "Politique internationale des Droit de l'homme" (Kerngruppe Internazionale Menschenrechtspolitik-KIM) diretto dalla DP IV, che riunisce rappresentanti della DDIP, della DSC, del DFGP, del Seco e del DFI. Il Gruppo, istituito nell'autunno del 2000, ha una funzione consultiva; il suo mandato consiste nel favorire coerenza e coordinamento ottimali dei servizi dell'Amminsitrazione implicati prioritariamente nella definizione e nell'attuazione della politica svizzera dei diritti dell'uomo, tanto a livello interno che internazionale.

2.3 Altre istanze di coordinazione tematica (come ad esempio la rete Gouvernance, diretta dalla DSC, gruppo di lavoro informale sulle "gender issues" in politca estera), come pure consultazioni formali o informali.

Per quanto riguarda la mancanza di correlazione tra i diversi rapporti nazionali, ricordata a ragione dall'autrice dell'interpellanza, bisogna rilevare che gli Stati hanno un margine di manovra assai limitato per la redazione formale e contenutistica dei loro rapporti. Infatti, la loro redazione deve seguire precise istruzioni elaborate dai diversi Comitati internazionali preposti al loro esame. Per risolvere questo tipo di problemi, il Gruppo "Politique internationale des Droit de l'homme" ha posto tra le sue future priorità la razionalizzazione della stesura dei rapporti.

Il Consiglio federale è consapevole della necessità di garantire maggior trasparenza anche al di fuori dell'Amministrazione. Pertanto, oltre alla collaborazione già avviata con la società civile (contatti regolari con la società civile e incontri tra il Capo del DFAE e un gruppo di ONG), nel 2001 il Consiglio federale ha nominato i membri della nuova Commissione federale tripartita per gli affari dell'UIL (rappresentanti dell'amministrazione, dei sindacati e dei datori di lavoro), che assiste il Consiglio federale nei problemi di attuazione e promozione delle norme fondamentali dell'UIL e rafforza la conoscenza degli interlocutori sociali di questa Organizzazione. Altri provvedimenti volti a facilitare al cittadino l'accesso e l'approfondimento della politica svizzera dei diritti dell'uomo sono in via d'attuazione. Nell'autunno del 2001, ad esempio, i rapporti svizzeri presentati ai Comitati internazionali di controllo saranno reperibili anche nel sito del DFAE (www.eda.admin.ch, rubrica "Rapporti e messaggi"); i principali strumenti internazionali e i rapporti ai Comitati internazionali di controllo di competenza dell'UFG già sono visibili nel sito di tale ufficio (www.ofj.adimn.ch) dal 1999. La redazione del rapporto sul seguito della politica svizzera dei diritti dell'uomo (seguito del rapporto del 16 febbraio 2000), in risposta ad una mozione della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale offrirà un'ulteriore occasione per far conoscere i contenuti della politica svizzera in materia di diritti dell'uomo.

Risposta del Consiglio federale.