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01.3447 · Interpellanza · 2001-09-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

L'applicazione del diritto penale e quindi anche il perseguimento penale sono di competenza dei Cantoni. Questi ultimi dispongono anche della sovranità della polizia. Le occupazioni di chiese da parte di persone senza documenti possono essere punite soltanto se sussiste un reato che presuppone una querela in caso di violazione di domicilio. Tale querela può essere sporta soltanto dai proprietari delle chiese. Fintanto che questi ultimi tollerano gli occupanti, non si può parlare di occupazioni illegali. Il Consiglio federale non è né disposto né in grado di esercitare una pressione in tal senso sulle comunità ecclesiastiche.

Ad domanda 3

La procedura in caso di presenza illegale in Svizzera va distinta dal perseguimento penale. La competenza per l'esecuzione degli allontanamenti nel caso di stranieri clandestini spetta alle autorità cantonali di polizia degli stranieri. Queste ultime hanno a disposizione diversi strumenti legali come ad esempio le misure coercitive nel diritto in materia di stranieri. Inoltre, nel corso di una procedura di allontanamento o espulsione, a determinate condizioni è possibile perquisire persone o locali privati. Tali misure coercitive di polizia degli stranieri devono tuttavia rispettare il principio costituzionale della proporzionalità.

Per contro, le autorità federali non sono competenti né per la disposizione di misure coercitive né per l'imposizione di allontanamenti o espulsioni con forza di giudicato. Tuttavia, la Confederazione - su richiesta delle autorità cantonali in singoli casi - può sostenerle nell'identificazione di stranieri nonché nell'ottenimento di documenti.

Gli stranieri che dimorano nelle chiese e le occupano appartengono a diverse categorie di persone. È possibile che tra loro vi siano persone per le quali sussiste un caso di rigore e la cui dimora può essere regolarizzata dopo l'esame della richiesta dei Cantoni da parte delle competenti autorità federali. Per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene proporzionale l'incarcerazione di tutti i clandestini che occupano alcune chiese. È possibile disporre misure privative o limitative della libertà nonché rimpatri soltanto quando sono chiarite le circostanze nei singoli casi.

Ad domanda 4

Come addotto in precedenza, già attualmente esistono sufficienti strumenti legali per procedere, ove necessario, contro gli occupanti stranieri delle chiese.

Il Consiglio federale si occupa attentamente del problema delle persone senza documenti ed esamina misure per ridurre anche a lungo termine il numero dei clandestini. Si aspetta che le misure volte alla lotta contro il lavoro in nero abbiano un effetto preventivo. Il Dipartimento federale dell'economia sta elaborando un messaggio sulla legge federale contro il lavoro illegale che è stato approvato a maggioranza nella procedura di consultazione. Inoltre, i Cantoni sono esortati a verificare maggiormente il rispetto delle prescrizioni vigenti.

Risposta del Consiglio federale.