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01.3479 · Mozione · 2001-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal diritto alla libertà personale giusta l'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione svizzera è possibile trarre un diritto alla conoscenza della propria origine. Inoltre, secondo l'articolo 7 capoverso 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) un fanciullo ha diritto, "nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori". La garanzia del diritto di conoscere le proprie origini non è però illimitata; è invece contrapposta ad altri diritti - quali ad es. il diritto all'integrità fisica e allo sviluppo.

In tal modo è sollevata la questione a sapere se la possibilità di una nascita anonima è adeguata a proteggere il fanciullo. I modelli esteri (ad es. Francia, Austria, California) si fondano sul presupposto che con la nascita anonima è possibile impedire l'esposizione o addirittura l'uccisione di neonati. Tuttavia, la lunga esperienza francese non dimostra che in tal modo sia effettivamente possibile proteggere la vita e la salute dei neonati. Dal punto di vista empirico non si può verificare quali siano le effettive conseguenze della possibilità di una nascita anonima, tanto più che non è possibile operare generalizzazioni sulla madre in questione, sulle sue relazioni o sul suo ambiente.

Esposizioni e omicidi di neonati sono azioni postnatali che possono verificarsi in una situazione di stress o di panico. Resta da stabilire se la possibilità di una nascita anonima offra un aiuto efficace alle donne confrontate con un simile problema.

Dato che, secondo quanto detto, non è possibile chiarire in modo definitivo i contesti d'azione, nella protezione della vita e della salute sussiste un ampio margine di manovra legislativo che non va ridotto sin dall'inizio a una determinata soluzione. Riguardo alle incertezze esistenti, la mozione non deve obbligare il Consiglio federale a presentare una modifica di legge volta a consentire la nascita anonima. Inoltre, si deve ad esempio considerare se prima dell'adozione, in occasione dell'iscrizione nel registro delle nascite, deve sussistere la possibilità, su desiderio della donna, di inserire un'annotazione esplicita che impedisca la comunicazione dell'origine - una questione che è discussa nell'ambito dell'attuale revisione totale dell'ordinanza sullo stato civile. Pertanto, il Consiglio federale propone la trasformazione in un postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.