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01.3496 · Interpellanza · 2001-10-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'estensione verticale della proprietà del fondo è definita nell'articolo 667 del Codice civile svizzero. In virtù di questa disposizione, la proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra soltanto fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. Il Codice civile considera quindi l'interesse legittimo del proprietario del fondo, che costituisce un limite definibile individualmente e non un limite generale, un criterio di delimitazione verticale di un immobile. In base ad una decisione del Tribunale federale (DTF 122 II 247), si può concludere che la proprietà di un fondo si estende fino ad almeno 7-8 metri di profondità nella terra. Fino ad almeno questa profondità, la proprietà privata si può estendere anche alle grotte (in relazione alla delimitazione di cui all'art. 667 del Codice civile, si veda anche DTF 119 Ia 390 segg.). In quest'ultima decisione, il Tribunale federale asserisce che il potere decisionale sul resto del globo terrestre, vale a dire sul sottosuolo, spetta allo Stato e quindi ai Cantoni. Nella misura in cui il sottosuolo è di competenza del Cantone, questo può anche deciderne il tipo di utilizzazione ed esigere ad esempio che un privato debba chiedere una concessione per un utilizzo particolare, qualora il sottosuolo sia destinato ad un'attività esclusiva (DTF 119 Ia 399 seg.). La regolamentazione astratta della proprietà sancita dal Codice delle obbligazioni è sufficiente e chiara.

Ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 Cost., la protezione della natura e del paesaggio compete in linea di massima ai Cantoni. Nell'adempiere ai suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle esigenze della natura e del paesaggio, salvaguardando ad esempio i monumenti naturali, tra cui anche le grotte. Quando l'interesse pubblico lo richiede, essa li conserva integri (art. 78 cpv. 2 Cost.). Inoltre, le grotte possono essere tutelate come bene incluso negli inventari federali di cui all'art. 5 LPN. Infine va notato che la legislazione in vigore (in particolare gli artt. 2, 3, 6 e 19 LPAc nonché gli artt. 6 e 29 e i relativi allegati 2 e 4 della OPAc tutelano le acque sotterranee, tra cui i corsi d'acqua e i ruscelli sotterranei. Lo stesso vale per la legislazione in materia di rifiuti: in virtù dell'art. 30e cpv. 1 LPAmb, i rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

La legislazione sull'ambiente e sul paesaggio si applica quindi indipendentemente dalle caratteristiche di un fondo e dal fatto se questo sia o meno proprietà privata. Di conseguenza, le relative norme devono essere rispettate anche dagli speleologi e dai visitatori delle grotte.

Gli stessi principi suesposti valgono anche per gli altri ambiti giuridici, in particolare il diritto in materia di commercio e industria (le visite guidate sottostanno alla relativa legislazione cantonale e all'obbligo di autorizzazione) e il diritto in materia di responsabilità civile (in virtù del diritto delle obbligazioni, esiste una responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale per l'organizzatore e il proprietario del fondo o di un'opera).

Nell'ambito delle competenze attribuite alla Confederazione (cfr. art. 3 Cost.), non vi sono pertanto lacune legislative per quanto concerne la proprietà di grotte e le relative disposizioni vincolanti.

Risposta del Consiglio federale.