Lexipedia

01.3513 · Mozione · 2001-10-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui senza trasparenza dei costi la Svizzera non può condurre una politica efficace di formazione e di ricerca. Per questo motivo si applicano o elaborano già oggi modelli uniformi a seconda della categoria di beneficiari. Una differenziazione per categoria di beneficiari è resa indispensabile dalle diverse forme giuridiche che presentano i beneficiari dei sussidi come pure dal fatto che sull'insieme dei contributi ottenuti da quest'ultimi la parte della Confederazione varia fortemente da caso a caso.

Un intervento s'impone nel settore universitario, dove con la legge sull'aiuto alle università (LAU), entrata in vigore il 1° aprile 2000, sono state create le basi legali per promuovere provvedimenti intesi a "consentire la comparabilità dei costi, delle prestazioni e dei cicli di studio" (art. 2, lett. e).

Un provvedimento del genere è costituito dal progetto di cooperazione "Introduzione del conto dei costi e delle prestazioni nelle università". Conformemente a quanto previsto dalla LAU, per questo progetto è stato accordato un sussidio di 6 milioni di franchi dal 2000 al 2003. Al progetto partecipano tutte le università cantonali come pure i due politecnici federali, quest'ultimi però con fondi propri. Il comitato direttivo, nel quale sono rappresentati tutti i partecipanti al progetto nonché l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, fornisce assistenza tecnica e organizzativa per l'implementazione nelle università del modello di calcolo dei costi sviluppato da un gruppo di lavoro sotto la guida della Conferenza universitaria svizzera.

Il progetto di cooperazione "Introduzione del conto dei costi e delle prestazioni nelle università" permetterà di soddisfare quanto richiesto dalla mozione, ossia di imporre anche alle università modelli uniformi di calcolo dei costi. I primi risultati del calcolo saranno disponibili presumibilmente nel 2003.

Le scuole universitarie professionali dispongono già ora di un conto armonizzato dei costi e delle prestazioni, che sarà inoltre ancorato nella legislazione in occasione dell'adeguamento in corso dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP). Le università sono assai diverse dalle scuole universitarie professionali per dimensione, modalità di organizzazione e sistema di finanziamento. Tali differenze si ripercuotono anche sui modelli di calcolo dei costi. Entrambi i modelli si basano però sul principio del calcolo del costo complessivo, e simile è anche la contabilizzazione dei costi del personale. La comparabilità è perciò data.

Per le decisioni che riguardano la conduzione a tutti i livelli e per l'assegnazione dei mezzi a seconda delle prestazioni ci si basa fin d'ora sui risultati del calcolo dei costi e delle prestazioni degli istituti universitari e delle scuole universitarie professionali. Risultati che si prevede altresì d'inserire nel sistema d'informazione delle università svizzere (SIUS). I modelli di calcolo forniscono tra gli altri i seguenti indicatori: costo dell'insegnamento, della ricerca e dello sviluppo e delle prestazioni di servizio come pure costi per ciclo di studio e per studente.

Nel campo della formazione professionale il disegno di revisione della relativa legge prevede l'introduzione di sussidi federali calcolati in modo forfettario. Il calcolo forfettario presuppone il rilevamento del costo totale dei poteri pubblici, rilevamento per il quale è in corso la creazione di un sistema di indicatori. Su mandato della CSEC del Consiglio nazionale, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) presenterà in collaborazione con PricewaterhouseCoopers entro la fine di gennaio 2002 un apposito modello assieme a un rapporto finale.

Per quanto riguarda gli altri beneficiari d'importanti sussidi che operano nell'ambito della formazione e della ricerca svizzera, la presentazione standardizzata e trasparente dei costi ha luogo nel quadro della procedura di stipulazione dei contratti di prestazione. La Confederazione svizzera conclude, secondo l'art. 17 LAU, accordi di prestazione sia con il Fondo nazionale svizzero sia con le quattro accademie scientifiche e gli istituti universitari. Nel caso dei centri di ricerca extra-universitari e dei servizi scientifici ausiliari ciò avviene, secondo l'art. 16 LR, a partire da sussidi annui di 1,5 milioni di franchi. Il rendiconto finanziario e la pianificazione finanziaria a media scadenza sono parte integrante di questi accordi.

I centri di ricerca extra-universitari che ricevono meno di 1,5 milioni di franchi di sussidi federali all'anno sono tenuti ad esporre, fin dalla presentazione della domanda, la struttura di finanziamento (sussidi federali, altre sovvenzioni pubbliche, fondi di terzi ottenuti in regime concorrenziale, mezzi propri conseguiti mediante attività commerciali ecc.). Nel quadro della procedura di concessione dei sussidi, tali centri sottopongono all'ufficio competente la pianificazione finanziaria pluriennale nonché la relazione finanziaria annuale approvata dall'organo di controllo.

Si tiene infine a precisare che l'adozione di criteri di finanziamento uniformi a livello federale e cantonale rappresenta un presupposto fondamentale per il finanziamento trasparente di un sistema universitario caratterizzato da condizioni quadro predefinite e comprendente istituti che agiscono autonomamente. Con l'articolo sulle università previsto nella nuova Costituzione federale s'intende conferire una base costituzionale a questa uniformità.

Il Consiglio federale condivide la direzione indicata dalla mozione, ma ritiene necessario e opportuno trovare una soluzione più differenziata.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

01.3513 | Lexipedia | Lexipedia