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02.1031 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

Il termine di 24 ore per l'inoltro di una di restituzione dell'effetto sospensivo è stato introdotto nel 1995, con le misure coercitive, nel diritto in materia di stranieri. Si trattava da un lato di una misura volta ad accelerare la procedura d'asilo e dall'altro al richiedente l'asilo interessato doveva parimenti essere garantita una protezione giuridica sufficiente. Nel 1999, nell'ambito della revisione totale della legge sull'asilo questo disciplinamento è stato ripreso tale e quale. Anche la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla revisione totale della legge sull'asilo non prevedeva nessun cambiamento su questo punto.

Nei loro pareri, svariati partecipanti alla consultazione hanno criticato questo termine di 24 ore. Essi ritengono che, alla luce dei recenti sviluppi nella giurisprudenza internazionale, tale termine sia contrario al diritto pubblico internazionale. Inoltre, con l'imminente introduzione della garanzia della via giudiziaria (cfr. articolo 29a della Costituzione federale, FF 1999 7454) questo termine diventa anticostituzionale.

Il Consiglio federale ha preso atto di questa valutazione e ha incaricato il DFGP di elaborare per il messaggio un progetto alternativo che tenga conto delle riflessioni relative al diritto internazionale e costituzionale e che le integri nel messaggio sulla revisione della legge sull'asilo.

ad domanda 2

Anche se nei centri di registrazione non vi sono medici specializzati, durante la settimana (ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi) in tutti i centri di registrazione sono presenti infermiere della CRS in grado di effettuare gli esami medici necessari. Queste ultime hanno altresì il compito di indirizzare i richiedenti l'asilo con problemi psichici o somatici acuti ai competenti medici specializzati in modo che nei centri di registrazione sia garantita un'adeguata assistenza medica, anche per le vittime di traumi.

Dal 1993 l'UFR offre ai suoi collaboratori responsabili dell'audizione dei corsi di formazione per trattare in modo professionale durante l'audizione i richiedenti l'asilo con problemi specifici al sesso e quelli che hanno subito traumi. Per quanto riguarda il carico psicologico di tali audizioni nell'ambito della procedura d'asilo e nei centri di registrazione, nella scelta dei collaboratori specializzati che trattano tali casi si presuppone un interesse verso la tematica in questione nonché la partecipazione a formazioni specifiche. La formazione di base effettuata dall'UFR sulla tecnica di audizione e sulla valutazione della credibilità, in cui sono inclusi anche le tematiche dei traumi e dei rapporti con le vittime di traumi, è frequentata - anche se non obbligatoriamente - dalla maggior parte degli auditori federali. Quindi nell'UFR vi è una vasta sensibilizzazione e professionalizzazione nei confronti di questa tematica.

I corsi di formazione specifici, che durano svariati giorni e sono effettuati da persone specializzate (medici, psichiatri, medici legali, collaboratori del centro di terapia per le vittime di torture, personale specializzato di Amnesty International, ecc.) hanno essenzialmente il contenuto seguente:

- il riconoscimento degli effetti dei traumi e il rapporto con le vittime di traumi;

- la tecnica di audizione in caso di richiedenti l'asilo vittime di torture e/o di persecuzioni legate al sesso o che hanno subito traumi;

- sensibilizzazione nei confronti di comportamenti tipici di una cultura;

- valutazione della credibilità in caso di vittime di torture e traumi nonché in caso di persone che sono state esposte a persecuzioni legate al sesso.

Questi seminari di perfezionamento sono ripetuti regolarmente e il loro contenuto è adeguato alle esigenze degli auditori, in quanto ci si interessa anche delle richieste speciali dei collaboratori nei centri di registrazione.

ad domanda 3

La consulenza legale non è un compito pubblico e non sono quindi previste speciali sovvenzioni neanche nel campo dell'asilo. Nella procedura d'asilo di prima istanza si tratta soprattutto di spiegare alle autorità le ragioni della fuga. A questo i richiedenti l'asilo sanno far fronte da soli senza aiuto esterno. Va inoltre ricordato che la CRA, per l'inoltro dei ricorsi, pone limitate esigenze alle condizioni formali di accettazione.

Tuttavia, la Confederazione garantisce che i richiedenti l'asilo possano effettivamente esercitare il loro diritto di ricorso. Infatti essa informa sia oralmente sia per iscritto i richiedenti l'asilo in una lingua ad essi comprensibile su come, quando e dove possono interporre ricorso. Sia nella procedura all'aeroporto sia nei centri di registrazione è indicata loro sia oralmente sia per iscritto la possibilità di prendere contatto con un consultorio legale per la redazione di un ricorso. Inoltre, i richiedenti l'asilo sprovvisti di mezzi possono presentare una richiesta di assistenza legale gratuita, che è parimenti garantita loro a norma della giurisprudenza del Tribunale federale e di quella della Commissione di ricorso in materia d'asilo.

Gli interpreti che traducono in occasione di audizioni federali o cantonali lavorano su mandato del Cantone o della Confederazione. Il loro mandato si limita unicamente alla traduzione, non hanno il diritto di intervenire. Parimenti, la Confederazione e i Cantoni hanno le basi legali per rimborsare soltanto l'effettiva traduzione in occasione dell'audizione nonché dell'arrivo e della partenza. Tuttavia, l'interprete è in principio libero di tradurre su mandato o volontariamente per il richiedente l'asilo.

Risposta del Consiglio federale.