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02.1059 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Attualmente, in una situazione come quella summenzionata, la persona interessata può reagire in diversi modi. Può farlo per il tramite del diritto penale sporgendo querela, in particolare per delitti contro l'onore e la sfera personale privata (art. 173 segg. del Codice penale svizzero; CP; RS 311.0). Dato che in principio si tratta di delitti perseguibili unicamente su querela, soltanto la persona lesa può mettere in moto la macchina giudiziaria. Parimenti, essa può agire a livello di diritto privato avvalendosi dell'articolo 28 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). In virtù dell'articolo 28a CC, la persona lesa può in particolare chiedere di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (cpv. 1, n. 3). Può chiedere che una rettificazione o una sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (cpv. 2). Secondo il terzo capoverso, sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Occorre menzionare una terza possibilità, che tuttavia non contempla un'azione giudiziaria. Infatti, il Consiglio svizzero della stampa è a disposizione del pubblico e dei giornalisti, come istanza competente a ricevere reclami concernenti l'etica dei mass media (art. 1, cpv. 1, Regolamento). Questo Consiglio, su reclamo o di propria iniziativa, si pronuncia su questioni attinenti all'etica professionale dei giornalisti (art. 1. cpv. 2) basandosi segnatamente sulla "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista". Dopo le deliberazioni emana un presa di posizione in cui può fare constatazioni e formulare raccomandazioni, senza disporre tuttavia di mezzi di sanzione.

Le azioni previste a livello civile e penale sono aperte unicamente alla persona lesa. Pertanto, il Consiglio federale non può promuovere un'azione giudiziaria nei confronti del giornale in questione. Attualmente, soltanto l'articolo 101 del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) prevede il perseguimento d'ufficio quando un militare in servizio è oggetto di ingiurie pubbliche.

Ad domanda 2

Come visto, i magistrati, gli ambasciatori o qualsiasi altro rappresentante dell'autorità pubblica, che si vedono esposti ad attacchi, provenienti dalla stampa o da altri, dispongono di determinati mezzi di difesa - come qualsiasi altra persona che si ritrova nella medesima situazione. Tuttavia, ci si può chiedere se sarebbe possibile rafforzare l'effetto preventivo introducendo nel Codice penale disposizioni che conferiscano a determinate categorie di persone una protezione speciale o che perlomeno rendano possibile la messa in moto della macchina giudiziaria senza che la persona lesa debba prendere l'iniziativa.

Prima dell'introduzione del CP, il diritto penale federale e la maggior parte dei Cantoni proteggevano l'onore delle autorità mediante disposizioni speciali. Tuttavia, questa protezione speciale non è stata ripresa nel CP poiché allora era stato ritenuto inutile. Nel 1949/50, le Camere federali avevano respinto una proposta del Consiglio federale volta a inserire nel Codice penale un nuovo articolo 177bis che reprimeva anche la diffamazione, la calunnia e l'ingiuria se dirette contro un'autorità o un gruppo di persone. Allora le Camere avevano ritenuto che una tale disposizione rappresentava una rottura con il sistema del Codice penale che proteggeva unicamente l'onore individuale, e che avrebbe costituito un corpo estraneo nel Codice penale e nella democrazia svizzeri (cfr. BU CN 1950 204/205).

Per contro, i Paesi limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria contemplano tali disposizioni.

Il Codice penale francese reprime l'oltraggio, ossia le parole, i gesti o le minacce, gli scritti e le immagini di qualsiasi tipo non resi pubblici o l'invio di oggetti qualsiasi indirizzati a una persona incaricata di una missione di servizio pubblico, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della sua missione, e atti a pregiudicare la sua dignità o il rispetto dovuto alla funzione di cui è investita (cfr. art. 433-5, cpv. 1). La pena è aggravata se si tratta segnatamente di un magistrato o di un giurato (cfr. art. 434-24). Se gli scritti o le immagini sono resi pubblici, si applicano le disposizioni della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa.

Anche il Codice penale italiano dedica numerose disposizioni all'oltraggio (art. 341: oltraggio a un pubblico ufficiale, art. 342: oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, art. 343: oltraggio a un magistrato in udienza, art. 344: oltraggio a un pubblico impiegato).

Il Codice penale tedesco contiene una disposizione (art. 188: "Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens") che reprime la diffamazione e la calunnia commesse pubblicamente nei confronti di una persona che riveste un ruolo nella vita politica, in occasione di una riunione o mediante la diffusione di scritti, per motivi in relazione alla posizione nella vita pubblica della persona oltraggiata. Inoltre, tale atto deve essere di natura tale da rendere l'attività pubblica della suddetta persona considerevolmente più difficile. Per quanto concerne il Codice penale austriaco, esso contiene una disposizione che rende punibile l'oltraggio commesso segnatamente nei confronti dell'esercito o di un'autorità (§ 116: "Öffentliche Beleidigung eines verfassungsmässigen Vertretungskörpers, des Bundesheeres oder einer Behörde"). Al § 117 precisa che i delitti contro l'onore sono perseguiti d'ufficio quando sono diretti segnatamente contro il Presidente della Confederazione, il Consiglio nazionale ("Nationalrat"), il Consiglio federale ("Bundesrat"), l'Assemblea federale ("Bundesversammlung"), un "Landtag" o l'esercito.

Il Consiglio federale ritiene che una revisione della legislazione penale non è oggigiorno più giustificata di quanto lo fosse nel 1949/50, dal momento che da allora le condizioni relative all'oltraggio sono rimaste immutate. Il fatto di garantire una protezione speciale ai membri di un'autorità, o a un'autorità, sarebbe in contrasto con un certo ideale egualitario secondo in virtù del quale i rappresentanti dello Stato non devono beneficiare di "privilegi" in questo campo. Tale idea risulta anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che ammette con qualche riserva la punibilità della lesione all'onore nell'ambito del dibattito politico (cfr. DTF 128 IV 53 segg.). Secondo la nostra idea di democrazia la libertà d'espressione implica che gli attori della lotta politica accettino di esporsi alla pubblica critica, a volte anche violenta. Nemmeno la dottrina dominante rimette in questione la posizione assunta nel 1950 dalle Camere federali.

Risposta del Consiglio federale.