02.3134 · Interpellanza · 2002-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Come ha già avuto modo di precisare nella risposta al postulato 01.3517 Menétrey-Savary "Effetti collaterali delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione", il Consiglio federale non nega che la società dell'informazione possa produrre effetti negativi collaterali. È compito dello Stato vegliare affinché l'evoluzione della società dell'informazione non abbia ripercussioni sociali indesiderate. Per il necessario monitoraggio dello sviluppo della società dell'informazione deve disporre di dati di base oggettivi ed esaustivi. Come sottolineato nella Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera, in questo contesto assume una grande importanza la ricerca orientata alle applicazioni. È compito di quest'ultima individuare conseguenze indesiderate per lo sviluppo della società e per la politica sociale e indicare possibili soluzioni. A questo riguardo va inoltre segnalato che nell'ambito del 6° programma quadro di ricerca dell'UE è previsto lo stanziamento di 3,6 miliardi di euro per la ricerca nel settore della società dell'informazione. Saranno analizzate in particolare le sfide economiche e sociali della società dell'informazione. Alle Camere federali è stata sottoposta la richiesta di un credito di 869 milioni di franchi per finanziare la partecipazione della Svizzera al 6° programma quadro di ricerca dell'UE.
Per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il Consiglio federale privilegia una soluzione incentrata sull'autoregolamentazione e sulla responsabilità individuale e non su regolamentazioni statali. In generale postula un uso responsabile delle nuove tecnologie da parte degli utenti. Laddove sono indispensabili regolamentazioni quadro dello Stato, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori nel commercio elettronico come pure la protezione della sfera privata e dei dati personali nelle applicazioni elettroniche, sono stati avviati i necessari provvedimenti. L'analisi delle risposte alle procedure di consultazione relative al progetto di legge sul commercio elettronico (che prevede una revisione parziale del codice delle obbligazioni) e alla legge sulla concorrenza sleale è conclusa. Anche la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati è terminata; l'analisi delle risposte è in corso.
In merito alle domande dell'autrice dell'interpellanza il Consiglio federale prende posizione come segue:
1./2. Nella risposta al postulato 01.3517 Menétrey-Savary "Effetti collaterali delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione", il Consiglio federale non ha annunciato il lancio del PRN "Le défi virtuel de la Suisse", ma semplicemente rilevato che nel quadro della procedura di selezione in corso il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione aveva inoltrato una bozza del programma.
La procedura di selezione dei PRN, definita nell'ordinanza sulla ricerca e nelle pertinenti direttive, prevede che ogni anno il Dipartimento federale dell'interno proponga al Consiglio federale - dopo aver consultato esperti degli uffici federali interessati e periti esterni e sulla base degli studi di fattibilità effettuati dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica - la realizzazione di uno a tre programmi.
La bozza del programma presentata dal Gruppo di coordinamento Società dell'informazione è uno degli oggetti in esame nel quadro della procedura di selezione in corso. Presumibilmente nel mese di dicembre di quest'anno si deciderà quali delle 64 proposte inoltrate saranno realizzate sotto forma di PRN.
3. A prescindere dalla decisione sui PRN da realizzare, il Consiglio federale resta fedele al principio di autoregolamentazione e di responsabilità individuale esposto nella risposta al postulato 01.3517 Menétrey-Savary. Questo principio chiama in causa soprattutto il sistema educativo; infatti tocca a tutti gli ordini scolastici trasmettere le necessarie competenze, vale a dire la capacità di utilizzare in modo responsabile le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come pure i nuovi media. Le possibilità d'intervento della Confederazione in questo ambito sono limitate in quanto l'educazione scolastica primaria e secondaria compete ai Cantoni. Dal canto suo il Consiglio federale ha soddisfatto nei limiti delle sue competenze le richieste formulate nell'interpellanza con la legge federale del 14 dicembre 2001 che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole.
Risposta del Consiglio federale.