02.316 · Iniziativa cantonale · 2002-11-29
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Obvaldo inoltra la seguente iniziativa:
- la distribuzione delle riserve auree di cui la Banca nazionale non ha più bisogno per scopi finanziari e di politica valutaria deve avvenire ai sensi della decisione popolare del 22 settembre 2002 secondo la chiave di distribuzione iscritta nella Costituzione federale (art. 99 cpv. 4 Cost.), che prevede l'assegnazione ai Cantoni di almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale svizzera.
- Cantoni ricevono due terzi del capitale delle riserve auree eccedenti.
- I Cantoni decidono liberamente sull'uso del ricavato che spetta loro. Sono politicamente autonomi e dispongono degli strumenti e dei gruppi politici (diritti popolari, parlamenti cantonali e governi) al fine di decidere in modo democratico e popolare sull'uso del ricavato.