02.3162 · Interpellanza · 2002-03-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le reti di telecomunicazione rivestono un'importanza fondamentale nell'era della società dell'informazione. Quest'importanza è addirittura aumentata con la liberalizzazione delle telecomunicazioni avvenuta il 1° gennaio 1998, il cui successo dipende in gran parte dall'instaurarsi di una vera concorrenza in materia d'infrastrutture. In queste condizioni, l'estensione dell'insieme delle reti di telecomunicazione è chiaramente d'interesse generale (Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC), FF 1996 III p. 1297 ss [1333]).
Il diritto d'accesso dei concessionari di servizi di telecomunicazione ai fondi nell'uso comune è uno dei mezzi previsti nella legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) per favorire lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in Svizzera. Questo diritto, sancito dall'articolo 35 LTC, fa beneficiare i concessionari di una restrizione del diritto pubblico della proprietà. Questi ultimi godono dunque di una posizione giudica privilegiata che permette loro di sviluppare la propria rete senza essere ostacolati da disposizioni cantonali e comunali (Messaggio LTC sopraccitato, p. 1333), in particolare in materia di polizia edilizia. La portata dell'articolo 35 LTC non può dunque in alcun caso e in alcun modo essere modificata o limitata da disposizioni cantonali o comunali. I proprietari di fondi nell'uso comune e i concessionari di servizi di telecomunicazione rimangono tuttavia in linea di massima liberi di concludere accordi che derogano del tutto o in parte a questa regolamentazione.
L'articolo 35 LTC sancisce il principio dell'accesso dei concessionari ai fondi nell'uso comune allo scopo di installarvi e esercitarvi linee e telefoni pubblici. Secondo una concezione classica in diritto amministrativo, il fondo nell'uso comune comprende da una parte il patrimonio amministrativo dello Stato e, dall'altra, il fondo nell'uso comune in senso stretto, ossia naturale (ad esempio laghi, falde e corsi d'acqua) e artificiale (ad esempio strade, piazze e ponti). Il fondo su cui sono costruite le autostrade fa incontestabilmente parte del fondo nell'uso comune (domanda 7). Tuttavia, l'articolo 35 LTC deve essere interpretato in modo più rigido per i fondi autostradali che non ad esempio per i fondi stradali comunali in un quartiere di ville o in un piccolo villaggio. Le autostrade costituiscono infatti le arterie vitali del nostro Paese, hanno un'indubbia importanza economica e sono sottoposte a esigenze elevate in materia di sicurezza. Il termine "linee" ai sensi dell'articolo 35 LTC deve inoltre essere interpretato in modo ampio e comprendere tutto ciò che tecnicamente è parte integrante della linea, compresi i pozzi cavi, i canali di drenaggio e gli impianti di aerazione.
Il diritto d'accesso di cui all'articolo 35 LTC accorda al concessionario la possibilità d'installare ed esercitare le sue linee su fondi nell'uso comune. Il proprietario di tale fondo non può, in genere, obbligare i concessionari a ricorrere alla sua infrastruttura. Pertanto, in linea di principio, non ha il diritto di costruire al posto del concessionario allo scopo di poi affittargli le linee di cui quest'ultimo ha bisogno. Tuttavia, ci possono essere eccezioni per quanto concerne le strade nazionali. I proprietari di tali strade, ossia i Cantoni, devono infatti avere la possibilità di mettere la loro infrastruttura a disposizione dei concessionari se l'installazione di linee provoca ostacoli troppo importanti all'uso comune. Ciononostante, tali eccezioni devono rispettare il principio di proporzionalità e, per i concessionari, non devono causare spese superiori a quelle risultanti se fossero stati loro a posare le loro linee. Per di più, sono in linea di massima fatti salvi gli accordi liberamente conclusi tra le parti (domanda 2). Occorre tra l'altro segnalare che l'accesso menzionato all'articolo 35 LTC non comprende l'accesso alle condotte o tubi di cavi già esistenti, situazione specifica che sottostà alla coutenza conformemente all'articolo 36 capoverso 2 LTC.
L'articolo 35 LTC mira chiaramente a incoraggiare i concessionari a istallare una rete di telecomunicazione propria e a sceglierne la portata, la struttura e le caratteristiche. Ciò implica che i concessionari possono, di norma, determinare il tracciato delle loro linee anche sui fondi nell'uso comune, ad eccezione di alcune restrizioni che possono essere imposte dal proprietario del fondo stesso se il tracciato scelto pregiudica l'uso comune (art. 35 cpv. 1 e 4 LTC) oppure se non tiene conto della destinazione del fondo gravato (art. 35 cpv. 2 LTC). Lo stesso vale nel caso in cui è necessario coordinare vari progetti di costruzione (art. 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione [OST; RS 784.101.1]) o se il proprietario ha previsto a breve termine un nuovo uso del fondo che necessiterà lo spostamento delle linee conformemente agli articoli 35 capoverso 2 LTC e 37 OST. Tali restrizioni esistono in genere per la rete autostradale tenuto conto della sua importanza e delle esigenze in materia di sicurezza, del volume del traffico automobilistico e della configurazione dei luoghi. In genere è dunque escluso che una linea possa essere installata sulla corsia riservata al traffico, tranne durante la costruzione o la riparazione di quest'ultima. L'installazione di linee potrebbe anche essere rifiutata su alcuni tratti se ciò ostacolasse in modo insostenibile l'uso generale del fondo autostradale. Occorre inoltre precisare che la pretesa giuridica di cui beneficia il concessionario in materia di tracciato non significa che quest'ultimo è totalmente libero d'imporre la sua volontà a un proprietario che non può far valere alcuna restrizione giusta gli articoli 35 LTC, 36 e 37 OTS. Il concessionario ha infatti un dovere di dialogo e, secondo il principio di buona fede, deve tentare di trovare, nella misura del possibile, una soluzione soddisfacente per il proprietario. Occorre dunque soppesare in modo generale i vari interessi presenti. Il proprietario del fondo decide tuttavia in ultima istanza (cfr. art. 27 cpv. 1 OST), conformemente al principio di proporzionalità (domanda 1).
L'articolo 35 LTC è stato oggetto di numerose discussioni e di un rimaneggiamento totale da parte delle Camere federali (cfr. in merito in particolare il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale - Consiglio nazionale, 1996, p. 2312). Queste ultime hanno consapevolmente deciso che un proprietario non può esigere un indennizzo, pecuniario o in natura, per l'utilizzo di un fondo, a meno che ciò non pregiudichi l'uso del fondo pubblico (art. 35 cpv. 4 LTC). La semplice posa di linee e il loro utilizzo ulteriore da parte del concessionario non devono ovviamente essere intesi come ostacolo all'utilizzo del fondo comune giusta l'articolo 35 capoverso 4 LTC; pertanto non danno diritto a un indennizzo. Se così fosse, sarebbe eliminato il regime vantaggioso dell'articolo 35 capoverso 4 LTC voluto dalle Camere federali, ossia l'assenza per principio di qualsiasi indennizzo (domande 3 e 4). Il fatto che a un Cantone sia ceduta un'infrastruttura per i suoi propri bisogni a titolo di indennizzo per l'utilizzo del fondo pubblico è di conseguenza contrario al tenore e allo spirito dell'articolo 35 LTC. Lo stesso vale per la cessione quasi gratuita di una condotta per fibre ottiche per uso proprio (domande 5 e 6). In entrambi i casi, sono tuttavia fatti salvi gli accordi contrari conclusi liberamente tra i proprietari e i concessionari (domanda 6).
Risposta del Consiglio federale.