Lexipedia

02.3296 · Interpellanza · 2002-06-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza, secondo cui le relazioni della Svizzera con l'UE devono essere adeguate alle nuove condizioni quadro che discendono dalle importanti riforme realizzate in seno all'Unione europea (moneta unica, riforme istituzionali, allargamento). Il Consiglio federale è pure d'accordo con l'autore per quanto concerne la valutazione secondo cui attualmente la maggioranza dei cittadini svizzeri non auspica una adesione all'UE in tempi brevi. Considerate queste circostanze, la gestione delle nostre relazioni con l'UE rappresenta una sfida costante. La politica del Consiglio federale si propone di ampliare e di approfondire le relazioni con l'UE, in modo che siano all'altezza dell'importanza dell'Unione quale partner economico della Svizzera e che siano all'altezza della nostra posizione in Europa.

Per quanto riguarda le domande poste dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Da un lato, con l'allargamento e le riforme istituzionali, l'importanza dell'UE quale partner della Svizzera aumenta. Per esempio, le relazioni commerciali che il nostro Paese disciplina attualmente in modo bilaterale con ogni Stato candidato nell'ambito di accordi di libero scambio saranno rimpiazzate da una soluzione unica convenuta con l'UE. L'allargamento farà nascere un mercato unico di circa 470 milioni di persone. Dall'altro, si può partire dall'idea che dopo l'allargamento l'UE farà valere il suo maggiore peso politico ed economico nelle relazioni con gli Stati terzi. Questo significa segnatamente che le soluzioni trovate nell'ambito dell'UE fungeranno ancora maggiormente da modello cui ispirarsi quando si tratterà di risolvere problemi simili con Stati terzi.

2. Con l'euro, 12 dei 15 Stati membri dell'UE dispongono di una banca centrale, di una moneta e di una politica monetaria uniche. La Banca centrale europea e la Banca nazionale svizzera hanno entrambe l'obiettivo di salvaguardare la stabilità dei prezzi e l'evoluzione congiunturale nei due spazi monetari è generalmente simile; ne consegue che vi è una certa similitudine tra le due politiche monetarie. Da questa situazione non si può tuttavia evincere che il margine di manovra sia diminuito. Quando si è reso necessario, la Banca nazionale svizzera ha in passato dimostrato a più riprese che aveva il potere e la volontà di condurre una politica monetaria indipendente da quella della Banca centrale europea. La situazione nel settore dei servizi finanziari è leggermente diversa. Da qualche anno l'UE si sforza di completare l'unione monetaria europea con un mercato unico per i servizi finanziari. Nel suo piano d'azione per i servizi finanziari, l'UE si è fissata l'obiettivo di elaborare entro il 2005 un quadro giuridico uniforme in tale ambito. I relativi lavori legislativi non sono privi di conseguenze per la Svizzera e per la sua piazza finanziaria attiva a livello internazionale. Le regole europee uniformi potrebbero avere la conseguenza di rendere più care le soluzioni alternative e dunque di suscitare una certa pressione in favore di un allineamento delle regole svizzere.

3. Come il Consiglio federale ha esposto nel suo rapporto sulla politica esterna, l'adesione della Svizzera all'UE è un obiettivo a lungo termine. Contemporaneamente esso ha sottolineato che per il momento non vi erano le condizioni necessarie all'apertura dei negoziati di adesione. Ne consegue che la cooperazione con il nostro principale partner deve essere consolidata e rafforzata per via bilaterale. Questo deve avvenire in primo luogo mediante la conclusione di nuovi accordi bilaterali e in modo da non pregiudicare le future tappe in materia di politica europea. Così come per gli accordi bilaterali I, la Svizzera negozia gli accordi bilaterali II con l'UE quale Stato terzo. Questo significa concretamente che con il proseguimento della via bilaterale si dovrebbero poter salvaguardare al meglio gli interessi svizzeri tenendo conto delle condizioni quadro esistenti.

4. A un dato momento, gli accordi esistenti saranno estesi ai nuovi Stati membri. In virtù del decreto federale dell'8 ottobre 1999, l'accordo sulla libera circolazione delle persone potrà essere prorogato mediante un decreto federale sottostante al referendum. Anche in questo dossier il Consiglio federale sarà guidato unicamente dagli interessi del Paese e condurrà i negoziati quale Stato terzo. I negoziati avranno l'obiettivo di definire un regime che preveda periodi transitori di durata adeguata.

5. Nella sua risposta alla mozione del 14 giugno 2001 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale "Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione", il Consiglio federale ha già annunciato la sua intenzione di procedere agli esami richiesti dall'autore dell'interpellanza. In alcuni ambiti tali esami sono già in corso in seno all'amministrazione (per esempio in materia di federalismo o di legislazione sociale). Un certo bisogno di riforme risulta inoltre dalla messa in opera degli accordi bilaterali con l'UE esistenti e futuri.

6. Il Consiglio federale è convinto che se ne fosse membro, la Svizzera potrebbe contribuire in modo utile alla discussione sul funzionamento dell'UE appellandosi alla sua esperienza in materia di federalismo, di sussidiarietà e di democrazia diretta. In qualità di Stato terzo la cui domanda di adesione non è stata attivata, la Svizzera non può partecipare alla Convenzione sul futuro dell'Europa i cui lavori si svolgono attualmente. Accettando il postulato Gross del 13 dicembre 2001 "Presenza svizzera alla Convenzione europea" e il postulato della Commissione della politica estera del 29 gennaio 2002 "Seggio di osservatore svizzero alla Convenzione sul futuro dell'Europa", il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto, in caso di richiesta da parte dell'UE, a condividere l'esperienza svizzera negli ambiti summenzionati.

Risposta del Consiglio federale.

02.3296 | Lexipedia | Lexipedia