02.3432 · Interpellanza urgente · 2002-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 2
La previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è caratterizzata dalla sua impostazione liberale. È vero che gli assicurati non sono liberi di scegliere la loro cassa pensione, tuttavia l'organizzazione della LPP, come legge quadro dotata di prescrizioni minime, conferisce una grande libertà di manovra ai consigli di fondazione costituiti su base paritetica. Essi sono in grado di definire il piano delle prestazioni ed il finanziamento sulla base delle possibilità economiche delle aziende e delle esigenze degli affiliati. Rientra nelle competenze del Consiglio federale e del Parlamento fare in modo che i parametri fondamentali del sistema rispecchino la realtà economica e demografica. Con la prevista riduzione del tasso d'interesse minimo il Consiglio federale intende adempiere al dovere di non imporre agli istituti di previdenza di corrispondere sugli averi di risparmio interessi che non possono essere finanziati né attraverso redditi patrimoniali provenienti da investimenti a rischio ragionevole né attraverso lo scioglimento di riserve. Attraverso la procedura di verifica biennale proposta dal Consiglio federale si vuole garantire anche in futuro la possibilità di reagire ai cambiamenti sui mercati finanziari. Il Consiglio federale ha definito nel disegno d'ordinanza (art. 12a OPP2) diversi criteri che intende prendere in considerazione per fissare il tasso d'interesse minimo, rinunciando quindi a prescrivere un tasso d'interesse guida. Tiene così conto della responsabilità, propria del sistema, affidata agli organi delle fondazioni nell'investimento del patrimonio delle casse e offre una garanzia che esse continuino ad assumerla anche in futuro. Un tasso d'interesse guida rigido entrerebbe in conflitto con l'obbligo che gli istituti di previdenza hanno di ricavare dal patrimonio dei beneficiari di rendite e degli assicurati un rendimento adeguato. Inoltre favorirebbe una strategia d'investimento concentrata su un rendimento minimo, che ostacolerebbe la diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione dei rischi (art. 50 OPP2).
Il Consiglio federale rimanda inoltre alla risposta data all'interpellanza urgente Reimann (02.3439) in cui si è espresso nel modo seguente in merito alla domanda relativa ad un eventuale cambiamento del sistema: "Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione del libero passaggio integrale, cioè della libera scelta della cassa pensioni, sia incompatibile con il sistema in vigore, improntato alla collaborazione tra le parti sociali, e, in ultima analisi, con il principio dei tre pilastri. Non si può però escludere che, in un secondo momento, anche nella previdenza professionale verrà dato più spazio alla concorrenza. Il gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA) "Crescita" dovrà verificare nei dettagli se il passaggio ad un sistema che prevede la libera scelta della cassa sia realmente possibile e auspicabile."
Ad 3
Si rimanda alla domanda 2 dell'interpellanza urgente Reimann (CS) del 17 settembre 2002 (02.3439), cui il Consiglio federale ha già dato risposta. Si rimanda per cui alla risposta data alla domanda 2 dell'interpellanza Reimann.
Ad 4
Il Consiglio federale rimanda alla sua presa di posizione relativa al postulato Saudan (CS) del 18 giugno 2002 (02.3264).
Ad 5
Il Consiglio federale rimanda alla sua risposta alla mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2002 (02.3007), che perseguiva uno scopo analogo ed è stata accettata.
Risposta del Consiglio federale.