02.3434 · Interpellanza · 2002-09-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza si riferisce all'articolo 103 capoverso 1 lettera i dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA). Secondo detta disposizione a un impresa con sede in Svizzera viene rilasciata un'autorizzazione d'esercizio tra l'altro se può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo al suo obbligo di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l'inizio dell'attività, conformemente al piano di gestione, senza tener conto degli introiti d'esercizio. Se un'impresa non adempie questa condizione di carattere finanziario, non le viene rilasciata un'autorizzazione d'esercizio.
La prescrizione in questione si riferisce però espressamente a imprese che iniziano l'attività e chiedono per la prima volta un'autorizzazione d'esercizio. Per quanto riguarda la Swiss International Air Lines AG (Swiss), compagnia che giuridicamente succede a Crossair AG, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), in qualità di autorità competente, ha esaminato le prestazioni del vettore aereo sotto il profilo finanziario nel marzo 2002, come stabilito all'articolo 103 capoverso 1 lettera i ONA.
Le prestazioni economiche delle imprese a cui è già stata rilasciata un'autorizzazione d'esercizio vengono valutate in base ai criteri stabiliti nel Regolamento CEE n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Questo regolamento rientra nella categoria di norme comunitarie che con l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea possono essere applicate direttamente. Secondo l'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2407/92,"l'autorità che rilascia la licenza può in qualsiasi momento, e comunque ogniqualvolta risulti chiaramente che un vettore aereo da essa abilitato si trova in difficoltà finanziarie, valutare le sue prestazioni dal punto di vista finanziario e sospendere o revocare la licenza qualora giunga alla conclusione che tale vettore non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi". Inoltre, ad ogni esercizio finanziario i vettori aerei devono presentare all'autorità che rilascia la licenza senza indebito ritardo i propri bilanci certificati relativi all'anno finanziario precedente. In qualsiasi momento, a richiesta dell'autorità abilitante, ogni vettore aereo deve fornire le informazioni pertinenti alla sua situazione finanziaria (art. 5 cpv. 6 e capo C).
Per quanto concerne la valutazione delle prestazioni della Swiss dal punto di vista finanziario, l'UFAC prende in considerazione non solo il piano di gestione inoltrato, ma anche il bilancio di metà anno 2002 ufficiale. Nonostante il deficit certificato di circa 450 milioni di franchi nel primo semestre 2002, il risultato è di un terzo superiore a quanto previsto nel piano di gestione presentato nel dicembre 2001. Il piano di gestione della Swiss è stato inoltre determinante per la decisione del Consiglio federale di stanziare al vettore aereo mezzi finanziari pari a 600 milioni di franchi. Con un capitale proprio di circa 2 miliardi di franchi, la Swiss dispone ancora di mezzi propri sufficienti per far fronte ai suoi impegni nei prossimi 3 mesi. Attualmente, non si ritiene pertanto necessario adottare misure di controllo speciali.
Risposta del Consiglio federale.