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02.3526 · Postulato · 2002-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale rammenta che la nuova legge sull'agricoltura (LAgr) è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e che una revisione di tale legge verrà dibattuta in Parlamento durante la sessione invernale (02.046, messaggio del 29 maggio 2002 relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola, Politica agricola 2007; il primo Consiglio è il Consiglio degli Stati). Tra gli obiettivi di tale revisione rientra il rafforzamento della capacità imprenditoriale attraverso l'ampliamento del margine di manovra dell'agricoltura.

In merito alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:

Domanda 1: Aliquote forfettarie (art. 19 e 46 OMSt)

L'Ufficio federale dell'agricoltura ha istituito un gruppo di lavoro, diretto dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon (FAT), incaricato di rilevare, sulla base di rendiconti, i costi di costruzione di oggetti edificati negli ultimi anni. Non appena saranno disponibili i risultati di tale studio, si procederà a una verifica delle aliquote di cui agli articoli 19 e 46 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) nonché degli importi forfettari indicati nell'ordinanza concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti (O sulla graduazione). Una modifica delle aliquote, nel quadro degli adeguamenti delle ordinanze determinanti alla revisione della LAgr, non è tuttavia prospettabile prima della fine del 2003.

Per quanto concerne gli edifici alpestri, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha adeguato gli importi forfettari dei crediti d'investimento nella misura di quanto consentito dall'articolo 46 capoverso 2 lettera c OMSt.

Domanda 2: Parità di trattamento degli affittuari di aziende dell'ente pubblico (art. 9 OMSt)

In ottemperanza a una richiesta dell'Associazione svizzera degli affittuari, nella PA 2007 è già stata prospettata una riduzione della durata minima del diritto di superficie da cinquanta a trent'anni. Nel quadro della prossima revisione dell'OMSt il Consiglio federale esaminerà la possibilità di ridurre da cinquanta a trent'anni la durata minima del diritto di superficie.

Domanda 3: Limitazione della volumetria delle abitazioni agricole (O sulla graduazione)

Dalle reazioni di diversi Cantoni si evince che il limite previsto dalla legge consente di costruire edifici razionali sempre che la disposizione dei locali sia stata pianificata in modo adeguato. Nel quadro della consultazione prevista in relazione alle modifiche d'ordinanze dettate dalla PA 2007 è ovviamente possibile presentare proposte volte ad allentare tale limite.

Domanda 4: Soppressione della disposizione concernente i limiti di prezzo in caso di ritiri di aziende e di acquisti di terreni (art. 5 cpv. 1 lett. b OMSt)

In diversi casi, la limitazione dei prezzi di cui all'OMSt ha consentito di acquisire fondi o proprietà a un prezzo più vantaggioso di quanto previsto in un primo tempo. La soppressione o l'innalzamento di tali limiti si tradurrebbe, in numerosi casi, in un aumento dei prezzi di acquisto. Prezzi di acquisto elevati hanno effetti negativi sull'indebitamento e sul reddito degli agricoltori. Una modifica di tale disposizione non è necessaria e sarebbe controproducente per l'agricoltura.