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02.3535 · Mozione · 2002-10-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la concessione di una deroga, come richiesto dall'autore del presente intervento, per i trasporti dei prodotti agricoli di base, sono determinanti le regole fissate nella legge, dal Parlamento e nel messaggio. Si tratta di parametri che permettono di considerare lo statuto particolare dell'agricoltura. I veicoli immatricolati con targhe verdi, per esempio, non devono pagare la tassa summenzionata. Ciò vale anche nel caso di trasporti con veicoli agricoli per le consegne al primo acquirente dei prodotti e dell'azienda per la trasformazione e l'ultimazione secondo l'articolo 87 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale. Con questo tipo di targa non sono tuttavia autorizzati i trasporti non agricoli (ovvero commerciali). Ma persino in questo contesto le misure volte a ridurre i costi raggiungono l'effetto desiderato. Esse consistono da un lato nel ridurre del 25 % le aliquote per i trasporti di prodotti agricoli (latte, bestiame) con veicoli speciali concepiti allo scopo. Dall'altro, non bisogna dimenticare l'aumento del limite del peso anche nell'ambito dei trasporti di merci agricole, fattore che permette di sfruttare meglio le maggiori capacità dei veicoli. In questo modo è possibile compensare almeno in parte i costi più elevati.

La legislazione in materia di TTPCP tiene pertanto adeguatamente conto delle esigenze del settore agricolo. Gli esistenti problemi nel settore non sono da ricondurre all'introduzione della tassa e, di conseguenza, non possono essere risolti accordando l'esonero richiesto. Inoltre, il Consiglio nazionale si è già occupato della questione in passato (Mozione Kunz "Befreiung der Urproduktion Transporte von der LSVA", intervento n. 99.3120), respingendo concessioni più ampie in questo campo. I motivi addetti allora sono fondamentalmente ancora validi:

1. Accordando deroghe troppo generose, l'obiettivo della legge di imputare i costi scoperti secondo il principio di causalità non potrebbe essere soddisfatto. Di conseguenza, anche nel messaggio e durante le deliberazioni parlamentari è stata raccomandata esplicitamente una prassi severa per quanto concerne le deroghe. Respingendo diversi interventi che miravano a rendere meno rigide le disposizioni in materia di TTPCP, il Parlamento ha confermato la sua posizione restrittiva.

2. Un esonero in base al tipo di merce trasportata, come richiesto dall'autore dell'intervento, comporterebbe notevoli difficoltà esecutive e sarebbe realizzabile soltanto affrontando un enorme onere amministrativo. E questo in particolare nel presente caso, visto che si tratta di una categoria di merci difficilmente classificabile.

3. La TTPCP ha inoltre lo scopo di migliorare la posizione della ferrovia sul mercato. Visto che almeno in parte i prodotti agricoli di base potrebbero essere trasportati su rotaia, un esonero di questi carichi dalla TTPCP andrebbe contro l'obiettivo di trasferimento.

Infine, anche considerazioni di natura giuridica rendono impossibile soddisfare le richieste avanzate nella presente mozione:

- La legge parte dal principio che possono essere esonerati soltanto determinati veicoli, ossia categorie di mezzi precise. L'esonero auspicato per il trasporto di determinati tipi di merci, volendo essere pignoli, potrebbe essere accordato soltanto dopo una modifica dell'attuale normativa. Non vi è però motivo di procedere a una revisione delle leggi in materia. L'attuale regolamentazione restrittiva si è rivelata adeguata e praticabile.

- Se l'esonero auspicato dovesse essere raggiunto seguendo l'iter legislativo, la competenza assoluta spetterebbe al Consiglio federale. La mozione interverrebbe dunque in un settore di competenza del Consiglio federale, una prassi alquanto illecita.

- Limitando l'esonero ai trasporti del settore agricolo svizzero, verrebbero inoltre discriminate le fattorie vicine alle frontiere, visto che i loro trasporti verso le aziende di trasformazione continuerebbero ad essere soggetti alla TTPCP. Questo tipo di discriminazione è tuttavia vietata secondo l'articolo 38 capoverso 1 dell'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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