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02.3566 · Postulato · 2002-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 9 della legge sul CO2 le grosse aziende, conglomerati di diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili, nonché le aziende ad alto consumo energetico possono beneficiare dell'esenzione dalla tassa sul CO2, sempre che si impegnino a limitare le emissioni di CO2. Tale possibilità è offerta anche alle aziende di riciclaggio. L'articolo 9 è stato incluso nella legge sul CO2 nell'intento di evitare che la relativa tassa comporti delle conseguenze economiche negative. Intendono per esempio ricorrere all'esenzione le industrie della carta e del cemento nonché le aziende dell'industria metallurgica attive nel riciclaggio. Il timore che l'introduzione di un'eventuale tassa sul CO2 minacci il riciclaggio è infondato.

Di regola, il riciclaggio di un prodotto comporta un dispendio d'energia inferiore a quello della sua produzione ex novo. L'introduzione di una tassa sul CO2 non farebbe altro che rafforzare il riciclaggio. Un'ulteriore sua promozione, per esempio mediante l'esenzione dalla tassa sul CO2 senza alcun impegno di limitazione delle relative emissioni, non è pertanto necessaria. Infatti, anche le aziende di riciclaggio sono tenute a contenere nel limite del possibile le loro emissioni di CO2.

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