02.3713 · Mozione · 2002-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 29 gennaio 2003, il Consiglio federale ha preso decisioni di principio in merito all'utilizzazione del ricavato della vendita di 1300 tonnellate di oro ("patrimonio aureo"), di cui la Banca nazionale non necessita più ai fini della politica monetaria. Più precisamente, esso ha deciso che il patrimonio aureo sarà mantenuto al suo valore reale e che i rispettivi redditi annui devono andare nella misura di due terzi ai Cantoni e di un terzo alla Confederazione. Le decisioni di principio sono riassunte nel seguito:
(a) Mantenimento della sostanza
Il Consiglio federale è dell'avviso che il patrimonio aureo è stato accumulato sull'arco di diversi decenni e non deve essere consumato subito. Inoltre, l'idea del mantenimento della sostanza riscontra un vasto consenso popolare. Il Consiglio federale si è dunque dichiarato chiaramente favorevole a mantenere il patrimonio aureo al suo valore reale.
Contrariamente a quanto affermato nella mozione, il Consiglio federale è dell'avviso che una base legale (ad es. la disposizione transitoria dell'articolo 27 della legge sulla Banca nazionale proposta nella mozione) non sia sufficiente per mantenere la sostanza al suo valore reale e quindi a maggior ragione per conservare e accumulare tutti i redditi e gli utili in capitale. Al fine di garantire il mantenimento della sostanza al suo valore reale, bisogna istituire una base costituzionale separata, indipendentemente dalla chiave di ripartizione scelta e indipendentemente dal fatto che il capitale sia gestito dalla Banca nazionale o da un fondo separato. La necessità di una base costituzionale è motivata come segue:
Nel messaggio del 17 maggio 2000 concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, il Consiglio federale annota che le riserve di oro pari a 1300 tonnellate costituiscono di principio utili trattenuti dalla banca centrale; il Consiglio federale accetta dunque la posizione del legislatore secondo cui occorre istituire una norma costituzionale esplicita per l'utilizzazione delle riserve eccedentarie che deroghi alla regola di ripartizione dell'utile (FF 2000 3455 3462). Il vigente articolo 99 capoverso 4 Cost. prevede che gli utili della Banca nazionale spettano per almeno due terzi ai Cantoni. I beneficiari di una tale distribuzione possono disporre di questi mezzi senza alcuna limitazione. Con un obbligo del mantenimento della sostanza al suo valore reale questa ampia facoltà non è più data. Indipendentemente dallo scopo di utilizzazione scelto, la variante relativa al mantenimento della sostanza costituisce perciò una deroga al vigente articolo 99 capoverso 4 Cost.
Bisognerebbe rinunciare a istituire una base giuridica per un fondo gestito dalla Banca nazionale o per una contabilizzazione separata del patrimonio speciale presso la BNS, poiché in tal modo la gestione di questo patrimonio da parte della Banca nazionale verrebbe istituzionalizzata e presumibilmente ulteriormente prolungata. Una gestione da parte della BNS comporta il pericolo di conflitti di interessi con la politica monetaria di quest'ultima. Inoltre, a causa delle restrizioni legali del proprio margine di manovra per gli investimenti del patrimonio aureo, la BNS consegue redditi minori rispetto a un gestore di patrimoni esterno. Il capitale deve essere quindi scorporato quanto prima dalla BNS e trasferito in un fondo di gestione separato. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una base costituzionale che disciplina non solo il mantenimento della sostanza al suo valore reale ma anche il suo trasferimento in un fondo di gestione esterno.
(b) Convenzione supplementare sulla distribuzione degli utili
Fino all'entrata in vigore della base costituzionale che disciplini il mantenimento del capitale e il suo trasferimento in un fondo di gestione nonché l'utilizzazione dei redditi annuali reali provenienti dal patrimonio aureo, i redditi annuali nominali conseguiti con l'oro venduto e reinvestito confluiscono nel normale conto economico della BNS. Come già esposto, non è possibile mantenere la sostanza al suo valore reale e aumentarla in base al rincaro senza una base costituzionale. Siccome nella primavera 2002, quando il DFF e la BNS hanno concluso la convenzione di distribuzione degli utili, si prevedeva che in seguito alla votazione popolare del settembre 2002 il patrimonio aureo sarebbe stato conferito immediatamente al nuovo scopo di utilizzazione, per le previsioni di utile non si è tenuto conto dei ricavi conseguiti con il patrimonio aureo. Per questo motivo, gli accantonamenti della BNS aumenteranno tendenzialmente in modo più marcato del previsto. Il Consiglio federale ha quindi deciso di avviare trattative con la BNS allo scopo di concludere una convenzione supplementare sulla distribuzione degli utili limitata nel tempo. Secondo tale convenzione già a partire dalla primavera 2004 e fino all'entrata in vigore della nuova base costituzionale, i redditi nominali ricavati dal patrimonio aureo sarebbero parimenti distribuiti alla Confederazione (1/3) e ai Cantoni (2/3). Se, come chiesto nella mozione, si rinunciasse a una convenzione supplementare, non vi sarebbe nessun mantenimento del capitale. Come menzionato, i redditi conseguiti con il patrimonio aureo confluirebbero invece temporaneamente negli accantonamenti della BNS e, nel caso di successive convenzioni sulla distribuzione degli utili, sarebbero di principio a disposizione della Confederazione e dei Cantoni per la distribuzione "ordinaria".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.