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02.3720 · Mozione · 2002-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli habitat della fauna selvatica indigena sono soggetti a una crescente pressione, in particolare dovuta all'espansione degli insediamenti, alla costruzione di strade e al turismo. Le attività del tempo libero moderne si ripercuotono sugli habitat degli animali, arrecando loro disturbi crescenti. Se da un lato la caccia è uno strumento necessario per regolamentare le popolazioni di animali frequenti e autori di potenziali danni, dall'altra disturba gli habitat degli animali selvatici. Per tale ragione una rete estesa di zone di protezione e di riposo è indispensabile. La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) prevede in questo contesto la possibilità di creare bandite di caccia federali e riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza nazionale e internazionale. Con le bandite di caccia e le riserve destinate agli uccelli delimitate dai Cantoni, esse formano un'importante rete di zone protette.

Nel 2001 il Consiglio federale ha effettuato una revisione dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32) Ai sensi di tale revisione tutte le zone che soddisfano oggi i criteri validi per le riserve d'importanza internazionale sono protette. Per contro, la Confederazione delimita le zone d'importanza nazionale di comune accordo con i Cantoni. Delle 43 zone elencate nell'inventario scientifico 18 sono oggi protette. Le 18 riserve per uccelli acquatici d'importanza nazionale e le 10 d'importanza internazionale permettono di proteggere con efficacia una parte sostanziale delle popolazioni di uccelli migratori. In questo modo, la Svizzera può adempiere ai propri impegni internazionali per quanto riguarda la protezione e la conservazione degli uccelli acquatici migratori.

La delimitazione di bandite di caccia federali era all'origine uno strumento per incrementare le popolazioni di ungulati nei Cantoni prealpini e alpini. Nel quadro della revisione totale della legislazione federale sulla caccia dal 1986 al 1988, diversi ambienti hanno chiesto l'abrogazione delle bandite di caccia federali, affermando che l'obiettivo stabilito era stato raggiunto e che i dintorni delle zone di protezione degli animali selvatici ospitavano un crescente numero di cinghiali. Istituendo un perimetro protetto integralmente e uno parzialmente si è riusciti a ottenere da un lato che le bandite di caccia potessero essere salvaguardate come zone di protezione per biocenosi tipiche delle Prealpi e delle Alpi e dall'altro a offrire ai Cantoni la possibilità di ridurre le popolazioni di ungulati in caso di danni eccessivi. Se è vero che vi sono singole bandite di caccia in cui il numero di animali abbattuto è eccessivo rispetto a territori di caccia dove l'intensità della caccia non supera la media, è anche vero che sin questi casi si tratta di territori in cui le popolazioni di animali sono numerose e i danni in prossimità delle zone di protezione consistenti. Dopo pochi anni le popolazioni si sono adeguate e l'intervento venatorio viene ridotto a un livello normale o addirittura sospeso. Va sottolineato che le attività venatorie, che per loro natura hanno luogo fuori dai sentieri battuti, sono limitate a poche settimane all'anno. Il perimetro delle zone di protezione e le prescrizioni in materia di protezione possono essere esaminate e adeguate di comune accordo con i Cantoni. A tale scopo, nel 2002 il Consiglio federale ha avviato una revisione dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31)

La Confederazione sostiene l'esecuzione dell'art. 7 cpv. 4 della legge sulla caccia ("I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli

uccelli selvatici.") nelle bandite di caccia federali e nelle sulle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici, elargendo sussidi e formando i guardiani competenti. Inoltre, nel quadro della prossima revisione parziale della legge sulla caccia, il Governo è disposto a precisare il concetto di "protezione dai disturbi" fuori dalle attuali zone federali di protezione della fauna selvatica.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.